07/06/2016
Francesco Ribaudo
Culotta, Minnucci, Zappulla, Piccione, Preziosi, Verini, Rampi, Rocchi, Iacono,Bruno Bossio, Lattuca, Tino Iannuzzi, Lauricella, Currò, Malpezzi, Paola Boldrini, Patrizia Maestri,Petrini, Rotta, Giovanna Sanna, Rubinato, Sanga, Scuvera, Marchi, Sbrollini, Fragomeli, Ventricelli,Albanella, Raciti, Barbanti, Burtone, Moscatt, Censore
2-01386

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che: 
il decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66 «Procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili», all'articolo 2, ha previsto la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in favore di circa 970 lavoratori socialmente utili negli istituti scolastici come individuati nel decreto n. 81 del 2000 e, all'articolo 4, ne fissa il percorso di stabilizzazione entro cinque anni, in prosieguo agli impegni di legge sulla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001); 
dal 10 luglio 2001 quindi questi lavoratori socialmente utili sono diventati collaboratori coordinati continuativi per decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Il decreto ha visto una proroga nel novembre 2006 e negli anni successivi si è avuta la proroga dei contratti anno per anno con apposita voce di bilancio in finanziaria; 
ad oggi i suddetti lavoratori assicurano il funzionamento delle segreterie didattiche ricoprendo posti vacanti nell'organico delle scuole, per altro appositamente accantonati con le modalità previste dallo decreto istitutivo del 2001. Inoltre i compensi da dieci anni non sono mai cambiati, né sono stati adeguati; 
numerose sentenze pronunciate dai tribunali del lavoro di diverse regioni d'Italia hanno riconosciuto il diritto ai lavoratori con contratto di lavoro parasubordinato alla trasformazione in contratto di lavoro dipendente, nonché le differenze di retribuzioni e di relativa posizione assicurativa nel regime «obg»; 
la Corte di giustizia europea si è pronunziata con sentenza del 26 novembre 2014 contro l'abuso da parte del Governo italiano nella reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/Ce, ritenendo sostanzialmente arbitrario e vessatorio il comportamento dell'Amministrazione Pubblica italiana nei confronti del personale da anni in attesa di stabilizzazione, mentre in Italia è in pendenza la questione di legittimità costituzionale dell'abuso dei contratti a termine del personale della scuola; 
molti dei suddetti lavoratori hanno adito le vie legali per il riconoscimento dello status di lavoratori dipendenti, nonché alla relativa stabilizzazione nei posti vacanti di organico. In caso di condanna per questo Ministero il costo per l'erario sarebbe molto oneroso; 
il Jobs Act (decreto legislativo n. 81 del 2015) ha previsto che a partire dal 1o gennaio 2016 non ci sarà più spazio per i contratti a progetto aboliti dal nostro ordinamento già dal giugno del 2015 e comunque, alla naturale scadenza non potranno essere prorogati o riproposti; 
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ancora oggi mantiene (a parere degli interpellanti, illegittimamente) tale tipologia contrattuale per i suddetti lavoratori. Le relative mansioni, la natura e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa non lasciano dubbi che si tratti di lavoro dipendente subordinato; 
i suddetti contratti scadono il prossimo 31 dicembre 2016 –: 
quali siano gli intendimenti del Governo sulla questione del personale ATA con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co); 
se non sia il caso di assumere iniziative per trasformare tali contratti in rapporti di lavoro dipendente, avviando altresì il processo di immissione nei ruoli degli organici delle scuole, prima dell'applicazione della suddetta sentenza che aggraverebbe l'onere per la stessa pubblica amministrazione.