15/02/2019
Roberto Morassut
Fiano
2-00276

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   l'articolo 25-undecies del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (convertito dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018) ha riformato le «Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione» contenute nell'articolo 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, prevedendo che l'attuazione delle nuove norme sia preceduta da un decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze;

   infatti, il comma 1 del suddetto articolo 25-undecies recita: «La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministero per l'economia e le finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo»;

   il comma 3 (comma 49-quater dell'articolo 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, riformato) dispone l'emanazione del suddetto decreto entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2018;

   tale riforma normativa ha inteso risolvere una situazione di conflitto tra «venditori» e «acquirenti» di alloggi comunque realizzati con contributo pubblico, determinata da una interpretazione dei tempi di estinzione del vincolo del prezzo massimo di cessione, giudicata non corretta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 18135 del 16 settembre del 2015; conflitti che hanno generato numerosi contenziosi civili con richieste di risarcimento delle differenze tra prezzo reale di vendita e prezzo massimo di cessione;

   nella città di Roma, la città maggiormente colpita dal fenomeno, i giudici della X sezione del tribunale di Roma stanno dichiarando improcedibili le cause degli acquirenti in forza della nuova normativa;

   nello stesso tempo, sulla base delle disposizioni della nuova normativa, è stabilito che di fronte alla sola istanza di affrancazione presentata dai venditori ma senza il pagamento dell'affrancazione, non sia possibile procedere alla rimozione del vincolo;

   i 30 giorni per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrebbe offrire i criteri e i parametri per stabilire i calcoli sono trascorsi senza che il Ministero abbia predisposto nemmeno la bozza del decreto e l'abbia successivamente sottoposta alla Conferenza unificata;

   in conseguenza di tutto ciò, molte famiglie si trovano in una condizione drammatica con mutui (accesi per prezzi giudicati eccessivi) che corrono regolarmente portando le economie familiari a rischio, mentre l'applicazione della legge che dovrebbe colmare il vuoto normativo ritarda i suoi effetti per le inerzie del Ministero –:

   con quali tempi e modi il Ministero dell'economia e delle finanze intenda procedere all'emanazione del decreto attuativo finalizzato a consentire l'applicazione della nuova normativa stabilita dal decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione.

 

Seduta del 1 marzo 2019

Illustrazione e replica di Roberto Morassut, risposta del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Alessio VIllarosa

ROBERTO MORASSUT: Grazie, Presidente. Nell'ultima legge di bilancio approvata a dicembre è stato inserito un comma, il 25-undecies, richiesto da varie forze politiche e poi inserito in un emendamento del Governo che ha riformulato l'importante strumento e istituto per l'edilizia residenziale pubblica per gli alloggi convenzionati o con contributo pubblico. Si tratta della determinazione del prezzo massimo di cessione. Che cosa significa? Semplicemente se una famiglia italiana ha diritto ed è nei parametri di legge, può ottenere l'accesso all'acquisto di un alloggio in convenzione con contributo pubblico con i vantaggi di un prezzo calmierato grazie alla disponibilità di terreni di proprietà pubblica. Così milioni di famiglie in Italia negli ultimi cinquant'anni hanno conquistato il diritto alla casa. Naturalmente tale alloggio se ottenuto con facilitazioni pubbliche non può essere commercializzato a prezzo libero ma ad un prezzo massimo di cessione, se non dopo l'esaurimento degli effetti delle convenzioni di venti o novantanove anni, a seconda dei casi, o se non attraverso un riscatto - si chiama affrancazione - dei contributi versati alla collettività attraverso lo Stato per l'esproprio dei terreni e per la realizzazione delle urbanizzazioni. Nel 1998 questi aspetti tecnici non secondari furono normati dalla legge n. 448 del 1998 che integra alcuni vuoti normativi della precedente normativa sull'ERP. Il comma in questione, il 25-undecies, si è reso necessario perché, per errate interpretazioni negli ultimi anni di molte amministrazioni, molti di questi alloggi sono stati liberati dal vincolo del prezzo massimo di cessione e sono stati venduti, messi sul mercato a prezzo pieno, a prezzo commerciale, prima dell'esaurimento delle convenzioni e senza il versamento dell'affrancazione. Ciò ha determinato l'intervento dalla Cassazione che, in una sentenza del 2015 a sezioni unite, ha ritenuto tali vendite ed i relativi rogiti non pienamente legittimi, aprendo di fatto la strada a numerosi ricorsi e contenziosi tra venditori e acquirenti, una sorta di guerra legale tra lavoratori e famiglie normali, categorie entrambe tutto sommato riferibili a legittimi comportamenti o che comunque hanno agito ottemperando inconsapevolmente e non per loro colpa a direttive non coerenti delle pubbliche amministrazioni. Da qui, quindi, l'esigenza di un nuovo aggiornamento per facilitare una soluzione pacifica che risolva un po' tutti i problemi tra venditori e acquirenti e convenienze della pubblica amministrazione. Ora il punto dell'interpellanza urgente è il seguente: la nuova norma, però, nella legge di bilancio richiedeva l'emanazione entro trenta giorni - sono già passati però quattro mesi – di un decreto attuativo del MEF che fissasse - infatti qui c'è un aspetto tecnico importante al di là della norma - i criteri di calcolo e i parametri per risolvere legittimamente, anche da un punto di vista contabile, i contenziosi, determinando i criteri per il prezzo massimo di cessione e per il versamento dell'affrancazione da parte dei venditori, naturalmente tali da sollevare chi ha acquistato il bene a prezzi eccessivi di poterlo ricapitalizzare. Senza questo decreto attuativo non è possibile fare i calcoli e le procedure restano bloccate, quindi molte famiglie continuano a pagare i mutui accesi per i prezzi maggiorati ma mantenendo nelle loro mani un alloggio il cui valore è compresso dai limiti di legge riproposti legittimamente dalla Cassazione nell'ambito del prezzo massimo di cessione. Quindi, dato che questo decreto doveva essere fatto entro trenta giorni e sono passati quattro mesi e ancora non c'è; poi deve andare in Conferenza Stato-regioni, perché la materia è concorrente e quindi deve essere confrontata anche con il Ministro ed è applicata non solo attraverso una legislazione regionale di recepimento ma attraverso deliberazioni delle amministrazioni comunali, la mia domanda è quando sarà possibile avere il decreto attuativo, perché un anno o un anno e mezzo di mutuo strapagato è effettivamente per migliaia di famiglie un grosso problema.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze. Grazie Presidente, in esito alle richieste avanzate nell'interpellanza in riferimento, si rappresenta che il Ministero dell'Economia e delle finanze, in adempimento al dettato normativo recato dal decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, sta procedendo alla predisposizione del previsto decreto ministeriale. Come noto e riportato dagli onorevoli interpellanti, le previsioni normative succedutesi nel tempo in materia hanno dato luogo a diversi dubbi interpretativi e reso difficile la ricostruzione della disciplina e la relativa applicazione. Tali difficoltà hanno generato complessi contenziosi sui quali si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015 a sezioni unite, richiamata dagli onorevoli interpellanti, e da ultimo con sentenza n. 13345 del 2018 della seconda sezione civile. L'articolo 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, con l'intento di prevenire e dirimere il rischio di ulteriori criticità interpretative e applicative, è intervenuto sulle questioni muovendosi come noto sostanzialmente su due direttrici. Uno, ampliando la platea dei soggetti che possono ricorrere alla stipulazione delle convenzioni ora anche con scrittura privata autenticata per la rimozione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione contenute nelle convenzioni ex articolo 35 della legge n. 865 del 1971, ovvero i soggetti a ciò legittimati sono ora le persone fisiche che vi abbiano interesse anche se non più titolari di diritti reali su beni immobili. Due, stabilendo che il corrispettivo da versare al comune per la rimozione dei vincoli, corrisponda anche per le unità di diritto di superficie ad una percentuale del corrispettivo da determinarsi dall'ufficio tecnico comunale, con i criteri di cui all'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998. Detta percentuale è fissata anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Con quanto sopra esposto si rende evidente l'attenzione del Governo alla delicata materia trattata con la precisa intenzione di risolvere le annose problematiche su un prioritario piano di equità sociale e si assicura che, appena conclusi gli opportuni approfondimenti tecnici in corso, lo schema di decreto sarà sottoposto all'intesa della Conferenza Unificata.

 

ROBERTO MORASSUT: Grazie, Presidente. No, non posso dichiararmi soddisfatto perché nella replica il sottosegretario ha sostanzialmente ricostruito una materia che conosciamo e che era presente anche nel testo dell'interpellanza e gli indirizzi sono abbastanza chiari ai cittadini. Qui il problema è che la nuova norma, il famoso 25-undecies, è stato di fatto introdotto a fine ottobre, il 23 ottobre, quando la legge di bilancio è andata all'attenzione delle Camere. Quindi, sottosegretario, per conto del Governo, mi permetto di sollecitare invece un'azione rapida del Governo perché sono passati già cinque mesi. Facendo dei calcoli molto a spanne, se il Governo sta lavorando immagino che questo “sta lavorando” non produrrà effetti nell'arco del prossimo mese o delle prossime settimane: se ci fosse stata una possibilità da parte sua di dare una data, almeno l'avrebbe detto qui. Quindi arriveremo intorno ai sei-sette mesi, poi c'è l'iter del confronto, che lei sa quanto è complicato, con la Conferenza Stato-regioni e poi i comuni debbono farsi carico di questo nuovo indirizzo e fare delle delibere perché poi i comuni incassano i calcoli e le risorse. Quindi passerà più di un anno. Io non posso dichiararmi soddisfatto perché è una materia talmente urgente. Purtroppo è un problema piuttosto serio perché riguarda migliaia di famiglie ed è un po' la conclusione di una storia epocale nel nostro Paese sulla materia dell'edilizia residenziale pubblica e richiama anche l'esigenza di una riforma più generale del settore. Ma questo mettiamolo da parte, però c'è un'urgenza immediata: ci sono famiglie che sono un po' tra l'incudine e il martello nel senso che le procedure di affrancazione sono state attivate attraverso una semplice domanda perché questo prevede la normativa. Si fa la domanda di affrancazione, quindi, si sta in una sorta di limbo in attesa che arrivino i parametri dei calcoli che poi debbono essere condivisi dalle regioni e poi debbono essere messi su carta cioè debbono essere computati dei comuni cioè c'è una procedura talmente complessa che io ho paura che prima di un anno e forse più non se ne esca.

Quindi, mi permetto di sollecitare il Governo a non trascurare questo aspetto, perché l'Amministrazione ha un suo funzionamento consequenziale; non è che se si fa una norma il problema è risolto, si fa una norma, ma la norma va applicata, l'amministrazione ha dei funzionamenti molto precisi. Quindi, sollecito il Governo a non limitarsi a ritenersi soddisfatto dal fatto che c'è una norma - perché questo non ha risolto nulla -, bisogna procedere e i decreti attuativi vanno fatti in tempi rapidissimi.