14/09/2017
Lia Quartapelle
Bonaccorsi, Giuliani, Piazzoni, Minnucci, Marroni, Tentori, Schirò, Anzaldi, Bergonzi, Venittelli, Narduolo, Sereni, Giachetti, Rampi, Lodolini, Andrea Romano, Causi, Malisani, Zampa, Fragomeli, Coccia, Raciti, Ribaudo, Rocchi, Porta, Cominelli, Ferranti, Gribaudo, Giulietti, Barbanti, Coscia, Di Salvo, Gelli, Iori, Melilli, Tacconi, Tinagli
2-01932

  I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   in data 29 gennaio 2010 la Confederazione nazionale delle associazioni per la Coscienza di Krishna, avente sede a Roma, in via Sardegna n. 55 – presentava al Ministero dell'interno una formale e documentata istanza, volta ad ottenere riconoscimento come ente religioso, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1159 del 1929 e degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 289 del 1930, con la denominazione di «Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna». Dopo una lunga istruttoria, durata oltre 4 anni, ad ottobre 2014 il Consiglio di Stato esprimeva parere favorevole all'invocato provvedimento e la direzione centrale dei culti presso il Ministero dell'interno predisponeva lo schema del decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato al richiesto riconoscimento, su proposta del Ministro dell'interno. Detto schema di decreto del Presidente della Repubblica veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri — e, in particolare, al dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL). Il 3 giugno 2015, in assenza di notizie, la Congregazione formulava una richiesta di aggiornamento alla direzione centrale dei culti del Ministero dell'interno, che confermava la giacenza attuale dello schema di decreto del Presidente della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; gli Hare Krishna sono il ramo monoteista dell'Induismo, con decine di milioni di fedeli in India, in Bangladesh e in Indonesia, trapiantato cinquant'anni orsono in Occidente e oggi punto di riferimento e ponte culturale tra le comunità indiane e bengalesi del nostro Paese e l'Italia. Considerando che i ministri di culto sono tutti italiani, questo rende naturale lo scambio, la comprensione tra culture e tradizioni religiose diverse. Il 10 settembre 1998, con decreto del Ministero dell'interno, la confederazione nazionale delle Associazioni per la coscienza di Krishna è stata riconosciuta come ente morale. Al momento attuale si contano più di 400 templi nel mondo, con circa 50.000 devoti iniziati e consacrati alla missione, e milioni di devoti/fedeli che frequentano i templi. In Europa, in particolare, vi sono centri di Krishna in ogni grande città. Negli ultimi vent'anni le comunità indiana, mauriziana e del Bangladesh sono salite in Italia dalle 30.000 unità, alle 90.000 e tra i membri di queste comunità, almeno il 30 per cento sono hinduisti di fede Vaishnava-Krishnaita, che conta oltre 500 milioni di fedeli nel sub-continente indiano. La ragione del riconoscimento come ente di culto ha effetti pratici importanti ed elimina residui ostacoli al pieno riconoscimento della libertà religiosa. Senza tale riconoscimento i devoti di Krishna non possono essere sicuri di assistere malati in ospedali, detenuti nelle carceri e persino partecipare ad incontri nelle scuole o nelle università. Non bisogna dimenticare inoltre le facilitazioni fiscali concesse a qualunque ente no profit e alle Onlus ma, senza il riconoscimento, negate al Movimento degli Hare Krishna;

   la legge di epoca fascista del 1929, la cosiddetta legge sui «culti ammessi», non garantiva e non garantisce la libertà religiosa ma solo una mera tolleranza rispetto alla religione maggioritaria che a quel tempo divenne religione di Stato, cioè quella cattolica. A cambiare le cose è arrivata la democrazia e la nostra Costituzione. Questa riconosce e garantisce la libertà religiosa e lo Stato italiano afferma di essere portatore di una laicità «positiva». Cioè una laicità che mette sullo stesso piano tutte le credenze religiose, ne riconosce le specificità e soprattutto non rimane indifferente al fenomeno religioso come fatto sociale. Per ovviare alle discriminazioni del ’29, sono arrivate molte leggi per rendere attuale il dettato costituzionale. In particolare, nel 1984 si è arrivati ad un nuovo concordato con la chiesa cattolica e alla legge sulle intese e gli enti di culto, che è quella che riguarda il nostro caso. La stipulazione delle intese, a partire dal 1984, ha accorciato le distanze – che erano eccessive – tra la disciplina giuridica della Chiesa cattolica e quella di altre religioni, ma al tempo stesso ha approfondito la distanza tra le comunità che sono riuscite a concludere un'intesa con lo Stato italiano o ad essere almeno riconosciute come enti di culto e quelle che, per un motivo o un altro, ne sono rimaste prive, creando così nuove possibili discriminazioni, in mancanza di una nuova legge sulla libertà religiosa. Nel suo complesso la disparità di disciplina non è stata tanto ridotta ma spostata da un settore a un altro dell'ordinamento giuridico italiano. Nel caso specifico, ad una analoga interpellanza del 20 gennaio 2017, il rappresentante del Governo, sottosegretario Davide Faraone, rispondeva che non essendoci più elementi ostativi «la Presidenza del Consiglio dei ministri... sta espletando gli adempimenti di competenza necessari al riconoscimento giuridico della Congregazione italiana per la coscienza di Krishna»; da allora, tuttavia, non sono seguiti atti concreti; dopo 7 anni di attesa, dei quali 3 anni di giacenza della pratica presso la Presidenza del Consiglio, il mancato perfezionamento dell'intesa si configura, ad avviso degli interpellanti, come una violazione dei diritti di una rispettata minoranza religiosa del nostro Paese –:

   se il Governo non ritenga necessario indicare una data certa per espletare gli ultimi adempimenti volti al riconoscimento giuridico della Congregazione italiana per la coscienza di Krishna.