27/07/2016
Daniele Marantelli
2-01442

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che: 
il disegno di legge n. 2679 (legge di stabilità 2015) presentato dal Governo il 23 ottobre 2014 prevedeva, nell'ambito della riduzione delle spese e degli interventi correttivi riguardanti il Ministero della difesa, il progetto di completamento della revisione della giustizia militare, con la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e Napoli, e quella del tribunale militare di sorveglianza e dell'ufficio militare di sorveglianza; 
con 5 distinti ordini del giorno al Senato (9/01015/002 del 9 ottobre 2013 e 0/1577/21/01 del 17 marzo 2015) e alla Camera dei deputati (9/01682-A/028 del 24 ottobre 2013, 9/02486-AR/121 del 31 luglio 2014 e 9/03444-A/179 del 19 dicembre 2015) nonché con la risposta del Ministro in IV Commissione permanente difesa della Camera del 3 ottobre 2013 all'interrogazione n. 5-01121, il Governo si impegnava a porre in essere una razionalizzazione della giustizia militare, previa costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc presso il Ministero della difesa; 
ancora, con interrogazione del 30 aprile 2014 (n. 4-04687) presentata alla Camera dei deputati, si chiedevano aggiornamenti sullo stato dell'arte del progetto di razionalizzazione e nella risposta del Ministro della difesa del 24 settembre 2015 si richiamava il disegno di legge (AC 2679-undecies) di riduzione degli uffici dedicati alla giustizia militare, stralcio della legge di stabilità 2015, nonché il disegno di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare Dambruoso (AC 2657), di soppressione della giurisdizione penale militare attraverso la modifica degli articoli 102 e 103 della Costituzione; 
il «Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa» redatto dallo stesso Ministero della difesa ribadiva che «il Governo intende proseguire lo sforzo di maggiore efficienza del sistema e di razionalizzazione studiando anche la possibilità di forme giuridicamente evolute basate sul principio di unicità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria»; 
la produttività nell'ambito della giurisdizione militare è al limite dell'insignificanza statistica per la pochezza numerica e qualitativa del contenzioso penale: nel corso dell'anno 2015 la Corte militare d'appello ha registrato un elevato numero di sopravvenienze soprattutto per peculato e truffa (28 per cento), insubordinazione (19 per cento) e abuso di autorità (17 per cento) e, in totale, i procedimenti trattati sono «in numero molto esiguo» (Giuseppe Mazzi, Presidente f.f. della Corte militare di appello) –: 
a quale stadio si trovi il progetto di riforma della giustizia militare, se sia confermato l'intento di costituire un gruppo di lavoro sul tema presso il Ministero della difesa e di valutare, nell'ambito di tale riflessione e alla luce della già citata pochezza numerica e qualitativa del contenzioso trattato, l'assunzione delle iniziative di competenza per la soppressione del sistema giudiziario militare e la sua integrazione nel sistema giudiziario ordinario.