04/01/2024
Chiara Braga
Serracchiani, Orlando, Fassino, Mauri
2-00297

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   la legge n. 103 del 2017 conteneva i criteri volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in attuazione dei quali è stato emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017, una riforma entrata stabilmente in vigore con la conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 2019 e che ha cercato un punto di composizione tra le esigenze investigative e quelle relative al diritto alla riservatezza e al diritto di difesa;

   la disciplina dell'archivio delle intercettazioni è stata dunque introdotta, agli articoli 269 del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, dal decreto legislativo n. 216 del 2017;

   le norme in vigore, infatti, prevedono che le intercettazioni ritenute dal giudice, anche in contraddittorio con le parti, «irrilevanti» siano conservate in un apposito archivio telematico, sotto la sorveglianza del pubblico ministero, e che non possano, dunque, né essere trascritte, né tanto meno essere inserite nel fascicolo, assicurando così un controllo giurisdizionale sul materiale che entra nel fascicolo stesso; inoltre, prima della loro distruzione, sono coperte da segreto e dunque non sono pubblicabili; ogni accesso all'archivio e ogni rilascio di copia deve essere registrato con annotazione in un apposito registro recante indicazione di data e ora; il pubblico ministero, inoltre, deve vigilare affinché nelle annotazioni non siano in ogni caso riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali ritenuti sensibili;

   anche in caso di misure cautelari il pubblico ministero ha l'onere di depositare le conversazioni rilevanti su cui si fonda la misura, escludendo quelle non rilevanti, facendo salvo il diritto alla difesa;

   per le violazioni e per gli eventuali abusi sono già previste sanzioni severe e proporzionate, che precludono del tutto l'utilizzo di intercettazioni penalmente irrilevanti, e questo anche a tutela di uno strumento che gli interpellanti ritengono fondamentale per accertare reati e per il contrasto alla criminalità, anche organizzata;

   da settimane due testate giornalistiche, La Verità e Panorama, pubblicano brogliacci e intercettazioni inerenti agli atti dell'indagine condotta dalla procura di Ragusa nell'ambito di un'inchiesta che vede indagati alcuni membri dell'associazione Mediterranea saving humans in merito ad un soccorso prestato nei confronti dei 27 naufraghi abbandonati in condizioni disperate per 38 giorni a bordo della petroliera Maersk Etienne tra l'agosto e il settembre 2020;

   le intercettazioni pubblicate non hanno alcuna attinenza con i fatti per cui è istruito l'iter processuale, quindi dovrebbero, per elezione, essere custodite nell'archivio riservato e sottostare, dunque, alla disciplina esposta;

   inoltre, sono stati pubblicati anche stralci di corrispondenza con un parlamentare, materiale che addirittura non avrebbe dovuto affatto essere acquisito, così come previsto dall'articolo 68, comma terzo, della Costituzione; il giudice per indagini preliminari che, su richiesta del pubblico ministero, intenda porre sotto controllo l'utenza telefonica di un deputato o senatore indagato, deve necessariamente ottenere l'assenso della Camera dei deputati o del Senato; in assenza di autorizzazione, l'intercettazione non può essere eseguita; nell'eventualità in cui la Camera di appartenenza dovesse autorizzare le intercettazioni, una volta eseguite i relativi verbali verranno depositati presso la segreteria del pubblico ministero in visione alle parti e ai difensori, che potranno renderli pubblici;

   tale autorizzazione della Camera di appartenenza rappresenta, dunque, condizione essenziale perché l'atto di intercettazione del giudice possa considerarsi esistente, dunque fonte e, conseguentemente, che abbia contenuto di notizia: in caso contrario ci si trova al cospetto di una fattispecie analoga a quella dell'intercettazione non eseguita dalla magistratura, dunque illegale, sottoposta alla disciplina di cui all'articolo 240 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, di conversione del decreto-legge del 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, che prevede che, per le intercettazioni illegali, il pubblico ministero disponga l'immediata secretazione e che il loro contenuto non possa essere utilizzato e che, una volta acquisite, entro quarantotto ore si chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione, delle cui operazioni è redatto apposito verbale;

   la diffusione e la pubblicazione di tali notizie, dunque, configura illeciti molto gravi e di varia natura, che vanno dall'indebita sottrazione dall'archivio riservato degli atti delle indagini all'acquisizione e diffusione di conversazioni che coinvolgono parlamentari della Repubblica –:

   se il Ministro interpellato, nel pieno rispetto dell'azione della magistratura, non ritenga di dover promuovere le verifiche di competenza circa la violazione delle normative vigenti in materia di intercettazioni, nonché circa le eventuali responsabilità in merito alla pubblicazione di atti illegalmente diffusi e acquisiti, e se non intenda, dunque, valutare di esercitare il potere ispettivo che gli assegna la legge 12 agosto 1962, n. 1311.

Seduta del 13 febbraio 2024

Illustrazione di Debora Serracchiani, risposta del sottosegretario di Stato alla Giustizia, replica di Debora Serracchiani

DEBORA SERRACCHIANI, Grazie, Presidente. Come lei ricordava, Presidente, si tratta di una interpellanza, a cui è stata abbinata anche l'interrogazione del collega Orfini, che riguarda alcune vicende legate ad un'indagine in corso presso la procura di Ragusa, ma, in particolare, a ciò che sta avvenendo, ormai da diverse settimane, su alcune testate giornalistiche - in particolare, La Verità e Panorama - che continuano a pubblicare atti e intercettazioni cosiddetti irrilevanti, su cui in questa mia illustrazione voglio far chiarezza rispetto alla normativa che oggi viene applicata a questa vicenda, come a tante altre.

Nel 2017, l'allora Ministro Orlando modificò profondamente la questione legata alle comunicazioni e alle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. Con la legge entrata, poi, in vigore definitivamente, la legge n. 103 del 2017, che è entrata in vigore completamente nel 2019, è stata garantita proprio la riservatezza di queste comunicazioni, con una puntigliosa definizione delle comunicazioni che possono essere pubblicate e di quelle che non possono essere oggetto di pubblicazione.

Le norme in vigore, infatti, prevedono che le intercettazioni che sono ritenute dal giudice, anche in contraddittorio con le parti, irrilevanti siano conservate in un apposito archivio telematico, sotto la sorveglianza del pubblico ministero - che ne è, quindi, responsabile - e non possano essere trascritte né, tanto meno, essere inserite nel fascicolo di indagine, assicurando così un controllo giudiziale del materiale. Inoltre, prima della loro distruzione, sono addirittura coperte da segreto e, dunque, non sono pubblicabili.

Ogni accesso a questo archivio a parte, separato, può avvenire soltanto previa registrazione, con annotazione in un apposito registro recante l'indicazione della data e dell'ora dell'accesso a questi atti secretati. Il pubblico ministero, inoltre, deve vigilare affinché nelle annotazioni non ci siano espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardino dati personali ritenuti sensibili, e questo avviene anche nel caso delle misure cautelari. Anche in questo caso, c'è questa distinzione fra intercettazioni rilevanti e irrilevanti, per cui quelle irrilevanti non possono essere nel fascicolo e finiscono in un archivio a parte. Aggiungo che sono state previste, dando la responsabilità e, quindi, anche il controllo giudiziale al giurisdizionale, al pubblico ministero, anche sanzioni molto severe e proporzionate a questo tipo di atto illecito, che precludono totalmente l'utilizzo delle intercettazioni penalmente irrilevanti. Questo - lo ricordiamo - è a tutela dell'accertamento del reato e anche la previsione di sanzioni severe e proporzionate e il fatto che queste sanzioni siano state previste qualora si utilizzino intercettazioni penalmente rilevanti è uno strumento a tutela non solo dell'accertamento del reato e del contrasto alla criminalità organizzata, ma anche del cosiddetto diritto di difesa.

Ricordavo all'inizio che, da settimane, ci sono due testate giornalistiche - La Verità e Panorama - che, invece, continuano a pubblicare brogliacci e intercettazioni inerenti agli atti dell'indagine condotta nell'ambito dell'inchiesta che vede indagati alcuni membri dell'associazione “Mediterranea Saving Humans”, in merito ad un soccorso che è stato prestato a 27 naufraghi abbandonati in condizioni disperate per 38 giorni a bordo della petroliera Maersk Etienne tra l'agosto e il settembre 2020. Questo è il fatto oggetto dell'indagine davanti alla procura di Ragusa. Le intercettazioni pubblicate, invece, non hanno alcuna attinenza con i fatti per cui è istruito l'iter processuale, quindi dovrebbero, per elezione, essere custodite nel cosiddetto archivio riservato. Essendo, cioè, penalmente irrilevanti non dovrebbero far parte neppure delle intercettazioni contenute nel fascicolo né, tantomeno, potrebbero essere oggetto di pubblicazione e, soprattutto, essendo irrilevanti, vanno coperte da segreto e, addirittura, dovrebbero essere oggetto di distruzione. Tutto questo non sta accadendo.

Vorrei ricordare, peraltro, che il corretto funzionamento della normativa così riformata nel 2017 dal Ministro Orlando è stata supportato anche da un'iniziativa del Garante della privacy, che ha certificato che, da quando è in vigore questa disciplina, non solo si sono notevolmente ridotte le pubblicazioni cosiddette illegali, ma queste pubblicazioni, oggettivamente, almeno negli anni oggetto di esame da parte del Garante della privacy, non sono avvenute. Avvengono ora però, avvengono su questa vicenda e, cosa ancora più grave, avvengono anche con riferimento a stralci di corrispondenza che riguardano un parlamentare, per il quale, come è noto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, deve essere fatta una richiesta preventiva, sia per poter fare le intercettazioni rispetto ad un parlamentare, sia per poterle utilizzare qualora siano state acquisite.

Ebbene, non ci risulta che per queste intercettazioni ci sia stata una richiesta di autorizzazione. Quindi, anche in questo caso, siamo di fronte a brogliacci e a pubblicazioni, come dicevo, illegali, che non solo prevedono la responsabilità in capo al pubblico ministero, non solo prevedono sanzioni importanti e proporzionate, non solo prevedono la distruzione del materiale non rilevante, ma - e vengo, quindi, alla richiesta oggetto dell'interpellanza - prevedono anche che il Ministro debba esercitare, possa valutare se esercitare il proprio potere ispettivo presso la procura di Ragusa, per verificare se, attraverso questo suo sindacato ispettivo, siano state rispettate oppure no - e noi riteniamo, ovviamente, con questa interpellanza che ciò non sia - le norme che prevedono la pubblicabilità delle intercettazioni.

Su questo punto, noi chiediamo al Governo, per il tramite del Sottosegretario e suo, Presidente, che venga fatta una valutazione complessiva su tutta la vicenda, sull'utilizzo che di queste carte e informazioni si sta facendo, in particolare riguardo, ricordo, a quelle due testate giornalistiche e se sia stato esercitato il potere ispettivo che viene assegnato al Ministro proprio sulla base delle norme che poc'anzi ricordavo.

ANDREA OSTELLARI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo, si evidenzia che gli organi inquirenti hanno chiarito come nell'ambito del procedimento penale instaurato presso la procura del tribunale di Ragusa non risulta essere stata svolta, in via diretta o indiretta, alcuna attività di intercettazione telefonica, ambientale e telematica nei confronti di parlamentari. Risulta altresì che, in ossequio alla direttiva in materia di intercettazioni del settembre del 2020, emanata dal procuratore della Repubblica, la Polizia giudiziaria nella redazione dei brogliacci di ascolto ha provveduto ad omettere ogni indicazione relativa al contenuto, nei casi di conversazioni ritenute irrilevanti ai fini dell'indagine, aggiungendo, nei casi di conversazioni con parlamentari o alte cariche dello Stato, ex legge n. 144 del 2003, la locuzione: conversazione con alta carica dello Stato ovvero conversazione con parlamentare; e nei casi di conversazioni con difensori, stante l'espresso divieto di loro trascrizione contenuto nell'articolo 107, comma 7, del codice di rito, l'indicazione della loro inutilizzabilità.

In sede di esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio, emesso il 25 febbraio del 2021 dal PM presso il tribunale di Ragusa, si procedeva all'apprensione, tra gli altri beni, del telefono cellulare, di marca Samsung, nella disponibilità dell'indagato G.C.. Dalla analisi dei dati acquisiti mediante estrazione di copia forense di tale dispositivo elettronico emergevano, tra numerose altre, anche le chat denominate: Gruppo direttivo mediterranea, Gruppo comunicazione Missione 9. Tra i soggetti ricompresi in tali gruppi figurava il nominativo di E.P., il quale giammai partecipava attivamente ad alcuno scambio di messaggi, né dall'analisi di tali chat emergevano elementi idonei ad individuare la carica di parlamentare di E.P.. Inoltre, i messaggi estrapolati dalle chat ad opera della Polizia giudiziaria non fanno riferimento al nominativo di E.P., bensì a comunicazioni inviate da altri partecipanti ai summenzionati gruppi. Come è noto, l'articolo 68, comma 3, della Costituzione, pone una garanzia volta a proteggere l'autonomia e l'indipendenza delle Camere rispetto a indebite ingerenze di altri poteri. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha chiarito che rientrano nel concetto di “corrispondenza” anche gli scambi di messaggi avvenuti mediante WhatsApp o altre applicazioni. Gli organi inquirenti possono disporre il sequestro di un dispositivo di telefonia mobile o di ogni altro strumento informatico nei confronti di un terzo non parlamentare, fermo restando che, qualora si riscontri la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare, devono sospendere l'estrazione dei messaggi dalla memoria e chiedere l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 140 del 2003, e ciò al fine di poterli legittimamente coinvolgere nel sequestro.

Nel caso di specie risulta che, nell'ambito del procedimento penale instaurato, quindi, sempre presso la procura del tribunale di Ragusa, non è stata posta in essere alcuna attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni diretta e indiretta nei confronti del parlamentare. Risulta inoltre che, in aderenza a quanto stabilito dalla direttiva del 23 settembre 2020 del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa, in materia di attività di captazione elettronica, nella redazione dei brogliacci, la Polizia giudiziaria ha omesso qualsiasi indicazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni irrilevanti rispetto alle investigazioni. Quanto alla pubblicazione di alcune conversazioni oggetto di captazione elettronica nell'ambito del medesimo procedimento penale e alla ipotizzata indebita sottrazione di atti dall'archivio riservato, va sottolineata in proposito la piena conoscenza del contenuto dell'attività di intercettazione ad opera di tutte le parti e dei rispettivi difensori, in conseguenza della già avvenuta discovery degli atti processuali attuata secondo le modalità e i tempi previsti dal nostro codice.

In via conclusiva, non emergono profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa e del tribunale di Ragusa che si sono occupati a qualsiasi titolo della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, sotto il profilo sia della configurabilità di una sottrazione indebita dei contenuti delle intercettazioni dall'archivio riservato, sia del mancato rispetto della normativa dettata dall'articolo 68 della Costituzione e dalla legge n. 140 del 2003.

Ne consegue che, allo stato, non vi sono i presupposti per l'esecuzione delle verifiche ispettive attribuite alla competenza di questo Dicastero e per completezza, in ragione della delicatezza del tema che involge più in generale la materia delle intercettazioni - un tema che non può essere strumentalizzato a seconda delle convenienze politiche - va rimarcato che sin dal primo momento dell'illustrazione del piano per la riforma della giustizia da parte di questo Ministero, si è posta in rilievo la fondamentale necessità di rivedere completamente la disciplina della segretezza degli atti istruttori e, in particolare, delle intercettazioni. In questa direzione è stata modificata in senso più garantista, con la legge n. 137 del 2023, la motivazione del decreto autorizzativo dell'intercettazione tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico, prevedendo all'articolo 267, comma 1, del codice di rito che tale decreto sia adottato dall'organo giurisdizionale sulla base di un'autonoma valutazione delle ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini.

È noto che è stato presentato il disegno di legge n. 808, oggi in esame al Senato, meglio noto come disegno di legge Nordio, volto tra l'altro a introdurre innovazioni normative tese a rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. Sotto questo profilo, quindi, assai distoniche appaiono le questioni di pregiudizialità costituzionale sollevate rispetto al disegno di legge da alcuni senatori di opposizione in occasione della seduta del 6 febbraio 2024 persino in merito agli: “(…) interventi in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento (…)”.

Nel citato disegno di legge si amplia l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni - i cosiddetti brogliacci - e si stabilisce il dovere del giudice di stralciare le intercettazioni, includendo nello stralcio, oltre ai già previsti dati personali sensibili, anche le intercettazioni relative a soggetti diversi dalle parti.

Si prevede, poi, che nella richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero e nell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice non debbano essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti. Infine, in sede di emendamenti presentati alla legge di delegazione europea, si prevede, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, ma nel rispetto dell'articolo 21 della nostra Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza cautelare sino al termine dell'udienza preliminare.

DEBORA SERRACCHIANI, Grazie, Presidente. Non sono per nulla soddisfatta, Sottosegretario, perché se le cose fossero come lei le descrive - e io non dubito che lei abbia acquisito, per prepararsi a questa risposta, una copiosa rassegna stampa - avrebbe assolutamente rilevato puntualmente delle due l'una: se fossero state irrilevanti non sarebbero finite nel fascicolo di indagine e, quindi, non avremmo mai potuto vederle pubblicate su La Verità e su Panorama, perché semplicemente non sarebbero esistite agli atti del fascicolo; se si fosse trattata di un'estrazione per copia forense, come lei ricordava, determinata dal sequestro del cellulare di un indagato, allora, a quel punto l'estrazione avrebbe dovuto fermarsi, poiché si trattava, come lei ha ricordato, di conversazioni che riguardavano appunto dei parlamentari. Ebbene, non è così perché, se lei legge quella copiosa rassegna stampa che sicuramente avrà acquisito, troverà nomi e cognomi e troverà virgolettate alcune dichiarazioni come se evidentemente fossero state acquisite, nonostante l'estrazione avrebbe dovuto essere sospesa, non fatta, non riportata, non messa nel fascicolo, non presente agli atti. anzi, avrebbe dovuto essere secretata.

Eventualmente si doveva chiedere un'autorizzazione e poi valutare se rilevante oppure no e se era irrilevante andava distrutta. Ebbene, nulla di tutto questo è accaduto. Quindi, Sottosegretario, per noi è inaccettabile che ci dica che non ci sono ragioni per procedere a un'ispezione presso la procura di Ragusa e il tribunale di Ragusa, perché è evidente che le cose non sono andate esattamente come lei ha ricordato e che, pertanto, c'è un'evidente lesione non solo del diritto di difesa ma c'è un'evidente lesione della normativa vigente sulle intercettazioni.

Ma mi faccia anche dire che noi non siamo per niente contrari alle intercettazioni. Non confonda il Governo il contenuto - per suo tramite, Presidente - della nostra interpellanza. Noi non riteniamo che le intercettazioni vadano limitate in alcun modo, perché sono lo strumento, spesso unico, che si ha per accertare reati e soprattutto per combattere la criminalità organizzata. La differenza tra noi e la maggioranza è che voi ritenete che quando un treno arriva sempre in ritardo è sufficiente far sparire gli orologi ed è esattamente quello che state facendo, cioè limitate le intercettazioni, che sarà un pregiudizio gravissimo nell'accertamento dei reati e per la lotta alla criminalità organizzata, con una furia ideologica travestita da garantismo, quando invece - e lo dimostra il modo con cui vi state muovendo sulla giustizia - semplicemente non avete nessun interesse all'accertamento dei reati, non avete interesse alla tutela del diritto di difesa, non avete neppure interesse a una riforma della giustizia che sia una giustizia giusta.

Quindi, non metta in bocca a noi né ai senatori del Partito Democratico nessuna contrarietà rispetto alle intercettazioni. Noi siamo favorevoli alle intercettazioni. Quello che chiediamo che sia fatto è che si rispetti la legge già in vigore, perché non è necessario modificarla. Già quella stabilisce quali sono quelle rilevanti e quelle irrilevanti, già quella stabilisce le sanzioni forti e proporzionate, già quella dice quello che si può fare e quello che non si può fare. Invece no: adesso limitate ogni forma di informazione, che si chiama anche bavaglio all'informazione, perché molte di quelle informazioni non arriveranno, e sto parlando di quelle che sarebbero arrivate per via lecita e legale, certamente non violando la legge.

Per cui, noi vogliamo che la legge venga applicata, ma non vogliamo che qualcuno faccia sparire gli orologi, cioè non vogliamo che, con l'assunto delle intercettazioni che finiscono sui giornali, per cui è prevista la disciplina sanzionatoria, la responsabilità del procuratore e l'applicazione di una legge, voi vi nascondiate dietro a tutto questo per dire che allora è arrivato il momento di limitare le intercettazioni e di abbassare la guardia rispetto alla criminalità organizzata - del resto, l'avete già fatto anche con l'abuso d'ufficio - e andiamo avanti così. Infatti, credo onestamente che in questa vicenda, invece, proprio il Governo avrebbe avuto tutto l'interesse ad accertare i fatti, proprio il Governo avrebbe dovuto avere tutto l'interesse ad avviare un'ispezione seria presso la procura per capire perché intercettazioni, comunicazioni e captazioni, che sono state estratte, evidentemente, da un cellulare sequestrato, sono finite sui giornali e capire la modalità con cui questo è avvenuto credo che sarebbe stato il segnale giusto da dare proprio sul tema della legalità, dell'informazione giusta e del diritto di difesa.

Viceversa, dire che non ci sono motivi per fare un'ispezione - l'ispezione è evidente e basta prendere la rassegna stampa per capire che qualcosa lì non funziona - e che non la facciate ci fa pensare, in realtà, che non siete assolutamente interessati a difendere il diritto di difesa e a tutelare le persone, soprattutto se non sono della vostra parte e soprattutto se le pubblicazioni avvengono su determinati giornali. Questo francamente non vi fa onore e non fa onore francamente neppure a una maggioranza che dice di essere una maggioranza attenta all'ordine e alla disciplina, ordine e disciplina che evidentemente funzionano soltanto a casa vostra.