09/11/2016
Luigi Lacquaniti
Lacquaniti, Carocci, Giacobbe, Tullo, Basso, Vazio, Rostellato
2-01540

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che: 
la Costituzione sancisce (articolo 19) la libertà di professare «la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto» e stabilisce (articolo 20) che le associazioni religiose «non possono essere causa di speciali limitazioni legislative»; 
la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite all'articolo 1§ indica come fondamentale la «libertà di religione» e tutela «la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti»; 
il consiglio regionale della Liguria, il 4 ottobre 2016, ha approvato modifiche alla legge regionale n. 4 del 1985 (disciplina urbanistica dei servizi religiosi): 
a) inserendo all'articolo 2 il comma seguente: 
« c-bis) gli immobili, ospitanti centri culturali di matrice religiosa.»; 
b) sostituendo il comma 4 dell'articolo 3 nel seguente modo: 
«4. I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso sono localizzati sul territorio comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale, per conoscere l'orientamento della popolazione interessata. 
4-bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all'articolo 2 è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare: 
a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con oneri a proprio carico; 
b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale; 
c) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di fruitori alla struttura; 
d) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità dei detti servizi e dell'intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap; 
e) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, così come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale.

4-ter. I soggetti di cui al comma 4 bis sono tenuti a stipulare, sulla base dell'istanza presentata, una convenzione, a fini urbanistici, con il Comune interessato, nella quale venga prevista espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di mancanze o di attività non previste nella convenzione»; 
prevedendo articolo 3, comma 1) che: 
«Le modifiche alla legge regionale n. 4/1985 di cui ai precedenti articoli non si applicano alle strutture religiose esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

a giudizio degli interpellanti, la regione Liguria non è legittimata a legiferare in materia religiosa, lo Stato (articolo 117 Costituzione) «ha competenza esclusiva»; 
non si può declassare una questione rilevante come la sfera religiosa delle persone a norma urbanistica; 
queste norme di natura urbanistica si configurano come una «speciale limitazione legislativa» alla libertà di culto rendendo di fatto irrealizzabile la previsione di nuovi luogo di culto e di attrezzature di interesse religioso; 
il diritto alla libertà di culto non può essere limitato da pareri seppur non vincolanti di soggetti terzi; 
la previsione concernente «la facoltà per i Comuni di indire referendum, per conoscere l'orientamento della popolazione interessata» sottopone il diritto costituzionale di esercitare la libertà di culto alla volontà di consultazioni popolari; 
si introduce una discriminazione tra i centri di culto cattolici, preesistenti all'introduzione della legge, e quelli delle altre confessioni; 
il fanatismo religioso trova terreno fertile proprio nelle divisioni, nella strumentalizzazione, nelle contrapposizioni ideologiche e nelle situazioni irregolari, mentre lo strumento migliore per contrastarlo, a giudizio degli interpellanti, risiede certamente nel dialogo, nel confronto e nella convivenza civile; 
la Liguria è caratterizzata da una società fortemente multiculturale e multireligiosa, sia per motivazioni storiche, sia per la forte attrattiva migratoria sia per le mutate sensibilità della popolazione autoctona –: 
se il Governo abbia intenzione di assumere iniziative per impugnare innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, la legge della regione Liguria 4 ottobre 2016, n. 23, che ha modificato la legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi), per salvaguardare concretamente il diritto di libertà di religione e di culto sul territorio ligure, come sancito dagli articoli 19 e 20 della Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU; 
quali politiche il Governo intenda porre in essere per promuovere il dialogo interreligioso.