09/02/2016
Chiara Braga
Oliverio, Luciano Agostini, Mariani, Cenni, Carra, Tino Iannuzzi, Terrosi, Manfredi, Senaldi e Zanin
3-01993

Per sapere – premesso che: 
si apprende da alcune agenzie stampa, da un allarme lanciato da Aiab - Associazione italiana agricoltura biologica e da un articolo di Roberto Giovannini, apparso su La Stampa online il 24 marzo 2015, che il glifosato, principio attivo diffusissimo presente anche nel diserbante agricolo, è una sostanza chimica tra quelle pesantemente sospettate di provocare tumori e danni al dna secondo l'autorevole Iarc, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo scientifico collegato all'Organizzazione mondiale della sanità; 
è opportuno ricordare che lo studio del citato Iarc non solo riporta la «probabile cancerogenicità» del glifosato, ma rileva la sua correlazione fortissima con danni riscontrabili sul dna umano: molti lavoratori esposti hanno infatti sviluppato un'alta vulnerabilità al linfoma non Hodgkin; 
il glifosato è poi utilizzato in almeno 750 prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio, il trattamento degli spazi urbani e nel nostro Paese viene irrorato pesantemente su campi e giardini ed è, secondo Aiab, il diserbante più usato in Italia. Questo agrofarmaco non va però messo solo in relazione all'uso degli organismi geneticamente modificati, pur ricordando che, ad esempio, la Monsanto commercializza soia, mais, cotone e colza roundup ready tolleranti ad applicazioni dell'erbicida e che rappresentano la gran parte della superficie mondiale geneticamente modificata –: 
se il Governo sia a conoscenza della questione e se non ritenga opportuno, anche per tramite degli istituti di ricerca afferenti al Governo, di verificare la compatibilità con l'ambiente e la salute umana del glifosato e, se la sua cancerogenicità fosse verificata, se intenda assumere iniziative per bandirne da subito l'utilizzo. 
 

Seduta del 9 febbraio 2016

Replica Alessandra Terrosi, risponde De Filippo Vito, Sottosegretario di Stato per la salute

Risposta del governo

In merito alle questioni concernenti la sostanza glifosato, presente in alcuni prodotti fitosanitari, si precisa quanto segue. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'EFSA, ha valutato sia il dossier relativo alla sostanza attiva glifosato, sia la monografia per la valutazione effettuata dalla stessa Agenzia internazionale per la ricerca del cancro, IARC. Le conclusioni a cui è pervenuta l'EFSA sulla sostanza glifosato sono – come è noto – attualmente all'attenzione degli Stati membri. La Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione n. 1885 del 20 ottobre 2015, con cui ha inteso prorogare il periodo di approvazione, in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 e soggetto a ritardo nelle valutazioni, di alcune sostanze attive, tra cui il glifosato, per consentirne una eventuale decisione di rinnovo. 
La stessa Commissione europea ha indicato la conclusione della valutazione della sostanza come probabile per il mese di marzo 2016. Pertanto, la Commissione europea, ad oggi, non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento sulla sostanza attiva glifosato e quindi, a livello nazionale, i relativi prodotti fitosanitari autorizzati possono essere ancora utilizzati secondo le indicazioni riportate nelle etichette. 
In particolare, si sottolinea che nelle etichette dei prodotti autorizzati sono riportate specifiche avvertenze per consentire un uso corretto di questi prodotti da parte di tutti gli utilizzatori. Va ricordato che è in capo alle competenti autorità a livello locale vigilare sul rispetto di tale prescrizione e adottare eventuali misure restrittive riguardo all'utilizzo anche extraagricolo di prodotti contenenti il glifosato. 
Si segnala, infine, in particolare, che i prodotti denominati malathion, diazinon e parathion non sono più autorizzati a livello comunitario a partire dal 2002, pertanto non sono presenti nel mercato prodotti che contengono tali sostanze. In merito alle questioni concernenti la sostanza glifosato, presente in alcuni prodotti fitosanitari, si precisa quanto segue. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'EFSA, ha valutato sia il dossier relativo alla sostanza attiva glifosato, sia la monografia per la valutazione effettuata dalla stessa Agenzia internazionale per la ricerca del cancro, IARC. Le conclusioni a cui è pervenuta l'EFSA sulla sostanza glifosato sono – come è noto – attualmente all'attenzione degli Stati membri. La Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione n. 1885 del 20 ottobre 2015, con cui ha inteso prorogare il periodo di approvazione, in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 e soggetto a ritardo nelle valutazioni, di alcune sostanze attive, tra cui il glifosato, per consentirne una eventuale decisione di rinnovo. 
La stessa Commissione europea ha indicato la conclusione della valutazione della sostanza come probabile per il mese di marzo 2016. Pertanto, la Commissione europea, ad oggi, non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento sulla sostanza attiva glifosato e quindi, a livello nazionale, i relativi prodotti fitosanitari autorizzati possono essere ancora utilizzati secondo le indicazioni riportate nelle etichette. 
In particolare, si sottolinea che nelle etichette dei prodotti autorizzati sono riportate specifiche avvertenze per consentire un uso corretto di questi prodotti da parte di tutti gli utilizzatori. Va ricordato che è in capo alle competenti autorità a livello locale vigilare sul rispetto di tale prescrizione e adottare eventuali misure restrittive riguardo all'utilizzo anche extraagricolo di prodotti contenenti il glifosato. 
Si segnala, infine, in particolare, che i prodotti denominati malathion, diazinon e parathion non sono più autorizzati a livello comunitario a partire dal 2002, pertanto non sono presenti nel mercato prodotti che contengono tali sostanze.  In merito all'adozione di eventuali misure e provvedimenti regolamentari, occorre lamentare che a livello comunitario si è fatto ricorso alla predisposizione dell'apposito Regolamento n. 1107 del 2009 proprio al fine di garantire una valutazione armonizzata dei prodotti fitosanitari che tiene in debito conto gli aspetti di tutela della salute dell'uomo, dell'ambiente e della esposizione degli stessi lavoratori. 

L'adozione di misure nazionali e/o locali in contrasto con la normativa comunitaria pertanto potrebbero portare all'instaurarsi di un contenzioso con il Paese membro. 
Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha inteso in aggiunta precisare quanto segue. La materia relativa all'uso dei prodotti fitosanitari, ivi compresi i diserbanti, è stata oggetto di una profonda revisione normativa che trova il suo fondamento nella direttiva del 2009 n. 128 che istituisce un quadro comunitario per l'uso sostenibile dei pesticidi. A seguito del recepimento della direttiva, tramite il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è stato predisposto il piano d'azione nazionale, il cosiddetto PAN, adottato con decreto in data 22 gennaio 2014 dal Ministero delle politiche agricole, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della salute. Questo piano prevede soluzioni migliorative per un uso più corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente attraverso la riduzione del loro impatto, e si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali: ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulle biodiversità, promuovere l'applicazione e la difesa integrata dell'agricoltura biologica e degli approcci alternativi, proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata, tutelare i consumatori, salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili, conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi, il Piano prevede la difesa a basso apporto dei prodotti fitosanitari nelle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche e l'incremento delle superfici agrarie con il metodo dell'agricoltura biologica e della stessa difesa integrata volontaria. 

Il glifosato è un erbicida sistemico, caratterizzato da azioni totali ed è in grado di devitalizzare tutte le piante erbacee e legnose a seguito di assorbimento attraverso i tessuti erbacei. Assorbito in gran parte per via fogliare, viene traslocato in tutte le parti delle piante, distruggendone anche le porzioni sotterranee. Il prodotto viene applicato sulle piante in piena attività vegetativa per eliminare la totalità della vegetazione indesiderata presente nelle aree agricole e in quelle extraagricole. In agricoltura, esso trova ampia utilizzazione nel diserbo delle colture arboree, prima della semina delle colture senza lavorazione del terreno, per l'eliminazione della flora emersa dopo la preparazione del letto di semina, per la pulizia degli argini, dei canali e dei luoghi di difficile intervento. Viene anche utilizzato nelle aree extraagricole per distruggere la vegetazione presente nei piazzali, nei manufatti civili, lungo i bordi stradali e nelle sedi ferroviarie. Il glifosato è di fondamentale utilità per la lotta alla vegetazione spontanea che si sviluppa nei più diversi contesti agricoli ed extra agricoli e attualmente non sono a disposizione, purtroppo, erbicidi dotati di caratteristiche analoghe in termini di spettro di azione, di tipo di efficacia e di flessibilità. 
Poiché la Commissione europea ad oggi non ha adottato alcun provvedimento sulla sostanza attiva, i prodotti fitosanitari utilizzati, a base di glifosato, possono essere utilizzati secondo le indicazioni riportate nell'etichetta, sia a livello nazionale, sia negli Stati membri nei quali non è stata adottata alcuna limitazione in merito. I formulati a base di glifosati, sono soggetti alle prescrizioni del PAN, del Piano di azione, che identifica nel loro utilizzo extra agricolo uno degli ambiti con maggiore criticità. 
A questo riguardo, sono in corso di predisposizione ulteriori linee-guida di criteri ambientali minimi da utilizzare nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie lungo le strade. 
Per quanto riguarda l'uso di sementi geneticamente modificate, l'unico evento transgenico attualmente autorizzato alla coltivazione, è il mais «MON810», geneticamente modificato per la resistenza alla piralide, lepidottero che infesta le coltivazioni di mais e non per la resistenza al glifosato. Peraltro, per detto mais, è stato adottato il divieto di coltivazione nel territorio nazionale con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, prorogato per ulteriori diciotto mesi con decreto del 22 gennaio 2015. Inoltre, al di là del divieto temporaneo che ora ho ricordato, la coltivazione del mais «MON 810» e di tutti gli eventi transgenici in attesa di ottenere l'autorizzazione europea alla coltivazione, consistenti anche negli eventi transgenici di mais geneticamente modificati per la resistenza agli erbicidi, incluso il glifosato, è stata definitivamente vietata in Italia, grazie all'applicazione delle misure transitorie, di cui all'articolo 26-quater della direttiva del 2001 n.18, come modifica dalla direttiva del 2015 n. 412, misure che sono state recepite nell'ordinamento italiano dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, che è la legge europea del 2014. 

In conseguenza dell'applicazione di queste misure, per ciascun evento transgenico, la decisione di autorizzazione europea alla coltivazione conterrà il divieto di coltivazione nel territorio italiano, nonché in quello di altri diciotto Stati membri, che pure hanno dato seguito all'applicazione di queste misure. 

Replica

Grazie, signor Presidente, grazie signor sottosegretario, per la risposta articolata, della quale mi dichiaro parzialmente soddisfatta, nel senso che la risposta è estremamente puntuale su tanti aspetti, compreso l'ultimo sui prodotti transgenici, ma – come lei stesso ha ricordato e che come è noto – l'Italia è uno dei Paesi maggiori utilizzatori del glifosato, il quale è comunque ricompreso anche nel Piano agricolo nazionale, che è il piano – come lei ha sottolineato – per l'uso sostenibile dei fitofarmaci. 
Quindi, è comprensibile l'allarme che comunque ha pervaso e tuttora, diciamo, è presente tra gli agricoltori professionali che utilizzano questo prodotto ma anche nelle associazioni di categoria che li rappresentano e in ampi strati della popolazione. 
Vale la pena ricordare che ci sono degli studi del 2014 che dimostrerebbero che il principio attivo glifosate, in sinergia con gli altri componenti presenti all'interno degli erbicidi in qualità di coformulanti, risulterebbe addirittura mille volte più tossico del principio attivo singolo. Ora sappiamo bene che l'effetto sinergico e anche quello additivo di più principi attivi contemporaneamente presenti non è attualmente indagato, sebbene la conclusione sulla tossicità delle miscele, elaborata da tre comitati scientifici della Commissione europea e pubblicata nel 2012, mette in evidenza che l'esposizione contemporanea a diverse sostanze chimiche può indurre effetti tossici maggiori di quelli causati dai singoli principi attivi. 
Lei ha ricordato lo studio dell'EFSA, che è successivo a quello dello IARC che individuava una certa correlazione o comunque una potenziale correlazione con alcune tipologie di danneggiamento nei confronti del DNA. La conclusione di EFSA, invece, è quella secondo la quale risulterebbe improbabile che il glifosato costituisca un pericolo di cancerogenicità per l'uomo. Però, questa indicazione e anche la terminologia usata non fuga completamente i dubbi sulla relazione, appunto, messa in luce dallo IARC, che è un organismo scientifico – lo ricordiamo – dell'Organizzazione mondiale della sanità, tra il glifosato stesso e l'insorgenza, da un lato, del linfoma non Hodgkin e tra il glifosato, appunto, e i danni al DNA. 
Mentre l'EFSA sostiene, tra l'altro, che lo IARC non avrebbe tenuto conto di studi recenti nelle sue valutazioni, sembrerebbe, sempre da notizie di stampa, che EFSA si sia basata, in buona parte, su studi scientifici non pubblicati e commissionati dalle aziende produttrici. Il fatto che EFSA comunque abbia ritenuto, tra l'altro, di stabilire per questo principio attivo una dose acuta di riferimento pari 0,5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo – e ricordiamo che la dose acuta di riferimento è la dose massima consentita in un cibo che può essere ingerita in un breve lasso di tempo senza che vi siano rischi per la salute – induce comunque ad una riflessione, considerando che nell'autorizzazione precedente, concessa 13 anni fa, questo limite non era stato individuato. 
Pertanto, sarebbe opportuno, credo, per liberare veramente il campo da qualsiasi dubbio, un ulteriore approfondimento scientifico in questo senso prima di marzo o di giugno 2016..... Diciamo marzo 2016, quando, appunto, la Comunità europea sarà chiamata al rinnovo dell'autorizzazione rispetto a questo principio attivo. Nel frattempo sarebbe opportuno, comunque, adottare quanto più possibile i principi di precauzione richiamati nel PAN, sebbene vi siano tutta una serie di indicazioni, che lei ha giustamente ricordato, previste nel PAN per un utilizzo che sia, comunque, di cautela, appunto, di questi prodotti. 
Ricordiamo anche – e concludo – che vi sono alternative meccaniche nel controllo delle erbe infestanti. Quindi, almeno in luoghi pubblici frequentati sarebbe opportuno veramente anche dare indicazioni, attraverso anche forme di divulgazione forse, dell'importanza di assumere questi diversi criteri rispetto all'uso di un principio attivo che, comunque, va utilizzato con cautela.