21/01/2016
Donata Lenzi
3-01949

Per sapere – premesso che: 
il decreto legislativo n. 178 del 2012 in applicazione della legge n. 183 del 2010 prevede la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana; 
tale decreto prevede all'articolo 1 la privatizzazione della CRI attraverso la costituzione dell'associazione Croce Rossa Italiana e quindi «Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), sono trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana»; 
detta nuova associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, non è ancora costituita e, dopo vari rinvii, dovrebbe nascere nel 2016; 
i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, «, assumono, alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383»; 
la gestione della fase transitoria era demandata all'ente strumentale della Croce Rossa Italiana che manteneva la personalità giuridica di diritto pubblico, e che doveva essere costituito nel 2016 in contemporanea alla nascita della associazione; 
tale organico disegno, che prevedeva la contemporanea trasformazione di tutti i livelli organizzativi della precedente CRI, da ente pubblico ad associazione di diritto privato rientrante tra le associazioni di promozione sociale, è stato profondamente modificato da due interventi normativi in decreti di proroga che hanno permesso la trasformazione delle associazioni locali e provinciali e rinviato alla fine del 2015 la trasformazione delle associazioni regionali e nazionali. In questo momento quindi, in modo assolutamente anomalo per enti che gestiscono servizi, i livelli provinciali sono associazioni di diritto privato iscritte di diritto al registro delle associazioni di promozione sociale mentre, le associazioni regionali e nazionale sono rimaste enti pubblici; 
tale situazione inoltre implica un in pianto assai diverso da quello prefigurato del decreto legislativo n. 178 del 2012, senza che, ad avviso dell'interrogante, si sia stata una chiara decisione parlamentare in tal senso; 
l'articolo 6 del decreto suddetto regolamentava la situazione del personale dipendente prevedendo la possibilità di opzione e successivamente l'applicazione della normativa per le eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni; 
con decreto-legge 192 del 2014 è stata introdotta una modifica alla legge 190 del 2014 per estendere le disposizioni sulla mobilità del personale delle ex-province anche al personale CRI, allo scopo di rendere più agevole il processo di riordino dell'Ente; 
al momento della privatizzazione dei comitati provinciali solo una piccola parte del personale (l'1,7 per cento) ha scelto di rimanere come dipendente della associazione provinciale e quindi il personale è stato assegnato alle sedi regionali o al nazionale; 
nelle more della definizione delle procedure per la gestione degli esuberi sul territorio si sta procedendo ad assunzioni di personale precario presso i comitati provinciali (si veda, ad esempio, il bando per assunzione di autista soccorritore del comitato provinciale di san donato milanese del 10 febbraio 2015) per svolgere funzioni che potrebbero benissimo essere svolte dal personale transitato alla sede regionale e al quale il sistema pubblico ancora paga lo stipendio; 
l'attuale articolo 1, comma 4, del decreto n. 178 del 2012 stabilisce che le funzioni della CRI sono tra le altre: 
«d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo»; 
lo stesso decreto all'articolo 1, comma 6, riconosce la possibilità per l'associazione di stipulare convenzioni con enti pubblici e la sua ancora permanente natura di ente pubblico non economico facilita le possibilità di assegnazione di servizi senza necessità di gara; 
questa facoltà è stata utilizzata per ottenere affidamento di servizi, per poi sub-appaltarli alla associazione privata provinciale con relativa assunzione di personale, come accaduto per l'affidamento diretto effettuato dalla prefettura di Milano per la gestione del Cara all'associazione regionale e da quest'ultima girato alla CRI associazione privata provinciale (http://www.ilgiorno.it); 
in diverse relazioni e/o dichiarazioni (si veda, ad esempio, l'annuale relazione al parlamento) l'attuale presidente nazionale della CRI, l'avvocato Rocca, ha ribadito l'auspicio che tale configurazione mista che permette di assumere la qualifica di soggetto pubblico o di soggetto privato, quando conviene, venga mantenuta –: 
se, il Governo sia al corrente della situazione suesposta e se non ritenga opportuno chiarire le prospettive dell'ente CRI nonché la natura della sua organizzazione. 

Seduta del 26 gennaio 2016

Risposta del governo di Angelo Rughetti, sottosegratrio alla Presidenza del Consiglio, replica di Donata Lenzi

Risposta del governo

Grazie, Presidente, rispondo all'interrogazione oggetto, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, in seguito alla costituzione dell'Associazione Croce rossa italiana, con particolare riferimento alla problematica della mobilità del personale civile. 
Il decreto legislativo n. 178 del 2012 prevedeva che il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i comitati locali e provinciali, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, esercitasse il diritto di opzione tra il passaggio al Comitato centrale o ai comitati regionali, aventi ancora natura pubblicistica, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali e il passaggio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni. L'esercizio delle opzioni ha registrato una massiccia confluenza del personale al Comitato centrale e a quelli regionali. Il restante personale invece, dal 1o gennaio 2016, è stato utilizzato temporaneamente dall'Associazione neoistituita di diritto privato, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'ente, e potrà esercitare l'opzione tra la permanenza in servizio presso l'ente e l'assunzione da parte dell'associazione. A coloro che rimarranno in servizio presso l'ente, all'atto della messa in liquidazione, saranno applicate le disposizioni vigenti per la gestione delle eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, occorre precisare che il decreto-legge n. 192 del 2014 ha esteso nei confronti del personale dell'Associazione Croce rossa italiana l'applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge di stabilità per il 2015. Pertanto, il personale della Croce rossa accede ai percorsi di ricollocazione previsti dalla legge di stabilità per il 2015, ma esclusivamente sui posti riferiti soprattutto alle sedi periferiche delle amministrazioni centrali corrispondenti. Sul piano finanziario, ha la disponibilità di risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, collocati nelle graduatorie vigenti, o approvate alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità. 
Ovviamente, questo quadro normativo è mutato alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità su questo specifico argomento, che sono entrate in vigore dal 1o gennaio di quest'anno. In particolare, rilevano due modifiche molto importanti. La prima, che è stata estesa al Servizio sanitario nazionale anche nelle regioni che hanno un piano di rientro, attiene all'obbligo di assumere alcune figure professionali, ad alcune delle quali anche l'interrogante faceva riferimento nella sua interrogazione, con corrispondente divieto di fare assunzioni per quei profili professionali. Inoltre, con un ulteriore intervento normativo, è stata estesa a tutto il Servizio sanitario nazionale la procedura di mobilità a cui si faceva riferimento. 
Con un ulteriore intervento normativo molto importante, a nostro avviso, che è stato appunto votato dal Parlamento in sede di legge di stabilità, è stato altresì stabilito che, con un decreto del presidente della Croce rossa italiana, sono individuate le figure professionali che non possono essere incluse nelle procedure di mobilità perché vengono a essere considerate necessarie per lo svolgimento di tutte le attività che sono transitorie e quindi che attengono fino alla fase di liquidazione. 
Allora, dal quadro che emerge dalla normativa previgente, modificato come abbiamo detto dalla legge di stabilità, in ogni caso risulta che la doppia anima pubblica e privata, in cui si articola l'originaria CRI, che era un ente pubblico non economico, ha per espressa volontà legislativa un orizzonte di esistenza limitato, in quanto l'ente strumentale è dichiaratamente finalizzato alla liquidazione e alla definitiva estinzione dei rapporti di natura pubblicistica. 
L'unica società di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di servizio volontario, conforme alle convenzioni di Ginevra del 1949, sarà l'Associazione della Croce Rossa Italiana avente personalità giuridica di diritto privato. 
Posso infine aggiungere che, da quanto risulta al Dipartimento della funzione pubblica, nel portale che sta gestendo sulla mobilità, c’è un'intensa attività, che dovrebbe agevolare e quindi ci fa ben sperare sulla chiusura del procedimento in corso in termini ragionevoli.

Replica 

Presidente, la ringrazio. Sono soddisfatta per la risposta. Il quadro, in questi mesi, è cambiato profondamente, come ha ricordato il sottosegretario Rughetti, nel senso di una scelta netta tra il riportare la Croce Rossa al suo ruolo internazionale di associazione di diritto privato, con importanti scopi e finalità sociali, e di intervento nelle aree d'emergenza, e il risolvere lateralmente i problemi conseguenti alla gestione precedente attraverso un ente strumentale. 
Quindi, ringrazio il sottosegretario e mi dichiaro soddisfatta.