23/03/2016
Francesco Ribaudo
3-02134

Per sapere – premesso che: 
la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha riformato l'intero settore dell'istruzione artistica, musicale e coreutica, definendola definitivamente come formazione superiore di livello universitario di natura specialistica e dando così finalmente applicazione all'articolo 33 della Costituzione (l'articolo 2, comma 1, della legge dispone: «Le Accademie [...] gli ISIA, [...] i Conservatori di musica, [...] gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale»); 
con la legge n. 508 del 1999 (articolo 2, comma 4), è previsto che le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), riconosciute parte del sistema italiano di istruzione superiore, sono definite «sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale». Come le università, «sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi»; 
con successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in applicazione della legge n. 508 del 1999, le istituzioni Afam acquistano autonomia statutaria pari a quella delle università, potendosi dotare di propri statuti e quindi eleggere propri organi di autogoverno; 
il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005, sempre in applicazione della legge n. 508 del 1999, indica i princìpi e i criteri generali dell'autonomia didattica del settore Afam, prevedendo l'articolazione degli studi in 3 cicli, secondo il modello già adottato dal sistema universitario e ispirato dalla «Dichiarazione di Bologna»; 
i titoli conseguiti col nuovo ordinamento (diplomi accademici di I e II livello) vengono equiparati ai titoli universitari (rispettivamente a lauree e lauree magistrali). Le corrispondenze sono stabilite definitivamente dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013, articolo 1, commi 102-106) che prevede, nel dettaglio: 
a) l'equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L-3 (Lauree triennali in discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda); 
b) l'equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree, magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 – musicologia per conservatori, istituti musicali pareggiati e Accademia nazionale di danza; classe LM 12 – Design per l'ISIA; classe LM 65 – scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l'Accademia nazionale di arte drammatica; classe LM 89 – storia dell'arte, classe LM 12 – design e classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le accademie di belle arti); 
in coincidenza con il rilascio dei nuovi diplomi accademici, è previsto anche il rilascio del nuovo tipo europeo di certificazione dei titoli universitari, noto come supplemento al diploma (Diploma Supplement); 
i diplomi conseguiti con il vecchio ordinamento vengono dapprima equiparati alla laurea (triennale) dalla legge n. 268 del 2002 e successivamente ai diplomi accademici di II livello (e dunque alla laurea magistrale quinquennale) dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013, articolo 1, commi 107 e 107-bis, quest'ultimo introdotto dalla legge n. 21 del 2016); 
viene prevista l'istituzione di master, corsi di perfezionamento e specializzazione, corsi di formazione alla ricerca (equiparati ai dottorati di ricerca universitari), in maniera corrispondente all'università; 
sempre in maniera corrispondente all'università, i diplomi accademici di II livello (e dunque anche quelli di vecchio ordinamento) costituiscono titolo di accesso per i corsi accademici universitari di specializzazione e di dottorato di ricerca; 
con il decreto ministeriale n. 137 del 2007 viene istituito, a partire dall'anno accademico 2007/2008, il diploma accademico di II livello per la formazione dei docenti, dotato di valore abilitante per l'insegnamento della musica e dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla stessa stregua delle lauree magistrali abilitanti istituite dall'università; 
con l'articolo 5 della legge n. 508 del 1999, alle istituzioni Afam si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria; 
con l'articolo 6 della legge n. 508 del 1999, agli studenti delle istituzioni Afam si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni (diritto allo studio per gli studenti universitari); 
nelle istituzioni Afam, parimenti alle università, viene utilizzato il sistema di crediti Ects (European Credit Transfer System). Sinteticamente, l'Ects facilita la mobilità studentesca e il riconoscimento accademico tra le istituzioni accademiche dell'istruzione superiore europea; 
gli studenti Afam fanno parte del programma Erasmus (acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), nato nel 1987 per opera dell'Unione europea per dare la possibilità a studenti universitari europei di effettuare in un'università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università; 
nella nota del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 6629 del 10 agosto 2011, con riferimento ai titoli rilasciati dalle accademie di belle arti e dai conservatori di musica, viene affermato che «sia i titoli di primo, che di secondo livello sono compresi nell'ambito del Quadro dei Titoli Italiani (QTI), che costituisce lo strumento ufficiale di descrizione del nostro sistema al fine di favorire una più corretta comprensione e comparabilità tra differenti sistemi nazionali di istruzione superiore». Consultando il quadro dei titoli italiani sul sito web ufficiale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si evince che: 
1) nell'elenco delle istituzioni italiane dell'istruzione superiore vi sono le istituzioni Afam; 
2) che il quadro dei titoli italiani è inserito nella sezione dedicata all'università; 
3) sono sullo stesso livello e di eguale valore: 
a) la laurea rilasciata dalle università e il diploma accademico di primo livello rilasciato dalle istituzioni Afam, classificate entrambe come 1o ciclo; 
b) laurea magistrale/specialistica rilasciata dalle università e il diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni Afam, classificate entrambe come 2o ciclo; 
c) il dottorato di ricerca rilasciato dalle università e il diploma accademico di formazione alla ricerca rilasciato dalle istituzioni Afam, classificati entrambi come 3o ciclo; 
4) gli altri titoli rilasciati dalle università e dalle istituzioni Afam sono identici e, precisamente, per le università sono il diploma di specializzazione, il master universitario di I livello, il master universitario di II livello e il diploma di perfezionamento, mentre, per le istituzioni Afam, sono il diploma accademico di specializzazione (di I e II livello) e il diploma di perfezionamento omaster (di I e II livello); 
nella nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n.7989 del 31 ottobre 2007, il direttore generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica inviata al direttore generale del personale della Scuola viene, tra l'altro, dichiarato: «...si ricorda che la legge 508/99 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, dichiarando le Accademie e le altre istituzioni artistiche, sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale». «Per quanto sopra, si invita codesta Direzione a dare indicazioni agli Uffici scolastici competenti, chiarendo che imaster o i corsi di perfezionamento del settore AFAM, sono equiparati ai master universitari e, come tali, valutabili per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò al fine di non danneggiare gli studenti del suddetto settore e non creare disparità di trattamento con gli studenti universitari»; 
nella nota circolare n. 9 del 31 gennaio 2008 dell'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni – Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica, nella nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del direttore generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER 6012 del 19 luglio 2011, viene richiamata la legge 21 dicembre 1999, n. 508, «che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale»; 
la nota operativa dell'ufficio I normativo Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, con la quale vengono emanate direttive riguardanti gli studenti iscritti ai corsi Afam, tenuto conto del parere della direzione generale Afam, afferma: «L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 («Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508») prevede specificamente che, in analogia al sistema universitario, dette istituzioni attivino corsi e rilascino i seguenti titoli: 
a) diploma accademico di primo livello; 
b) diploma accademico di secondo livello; 
c) diploma accademico di specializzazione; 
d) diploma accademico di formazione alla ricerca; 
e) diploma di perfezionamento o master». 
«Il MIUR ha altresì precisato che gli studenti che si iscrivono ai nuovi corsi di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 hanno diritto alle stesse provvidenze destinate agli studenti universitari, tanto più che l'articolo 6 della legge n. 508 del 1999 ha previsto l'estensione agli studenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale delle disposizioni sul diritto agli studi universitario di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 che è stata recepita dall'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, tutt'ora vigente»; 
«da tutto quanto precede consegue che l'iscrizione alle istituzioni, specificate in oggetto, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 1o novembre 2005-1o ottobre 2006, è equiparata all'iscrizione ai corsi universitari»; 
con la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, ufficio protocollo n. 602 del 18 maggio 2011, viene espressamente dichiarato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, addirittura agli studenti stranieri, che i corsi presso le istituzioni Afam sono corsi universitari; 
l'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha la stessa area di valutazione sia per le istituzioni Afam che per le università degli studi; 
l'articolo 3-quinquies della legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ha avuto come effetto il definitivo mutamento delle funzioni dei docenti delle istituzioni Afam nel senso di avvicinarle a quelle dei docenti universitari; ad esso sono infatti seguiti i decreti ministeriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (3 luglio 2009, nn. 89 e 90; 30 settembre 2009, nn. 123, 124, 125, 126 e 127; 3 febbraio 2010 nn. 16, 17 e 22) e i decreti della direzione generale Afam (nn. 229 e 230 del 1o dicembre 2010 e nn. 280 e 281 del 21 dicembre 2010), che hanno portato all'istituzione di settori artistico-disciplinari, nei quali sono stati inquadrati i professori Afam (allo stesso modo dei professori delle università degli studi, inquadrati in settori scientifico-disciplinari); 
le norme sopra citate hanno determinato il superamento dell'ormai obsoleta e non più applicabile norma di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, riguardante il mantenimento delle funzioni didattiche precedenti alla legge stessa e il mantenimento del correlato trattamento economico, venendo a determinare la necessità urgente di parificare lo status giuridico ed economico dei docenti Afam a quello dei docenti universitari; 
la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI, 18 marzo 2011, n. 1673, dichiara che «Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati italiani rilasciano titoli di livello universitario e che tale carattere si evince dall'essere gli stessi definiti dalla legge “istituzioni di alta cultura”, nel senso di cui all'articolo 33 della Costituzione» nonché che il servizio di insegnamento svolto nelle istituzioni Afam non può che avere identica valenza rispetto a quello universitario, «attenendo al medesimo livello ed alla stessa categoria culturale»; 
la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI, 23 gennaio 2013, n. 389, afferma che «l'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 equipara le Accademie di belle arti alle Università riconoscendo loro, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, la potestà di rilasciare, al termine dei corsi di formazione, diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale...»; «a ciò deve aggiungersi che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevede fra i titoli che possono essere rilasciati dalle Accademie di belle arti anche i master e che l'articolo 7 del predetto decreto stabilisce che per essere ammessi ad un corso o ad un master è necessario possedere il diploma accademico di primo livello o quello di laurea. [...] Il quadro normativo delineato, dunque, evidenzia la sostanziale equiparazione delle Accademie alle Università e, in particolare per quanto d'interesse nella circostanza de qua, la completa equiparazione della laurea e degli altri titoli di studio universitari ai diplomi ed ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie, fra cui i master rilasciati dalle accademie di belle arti»; 
la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI, 18 aprile 2013, n. 2179 – , afferma che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale rappresenta «il massimo grado di formazione riconosciuto nel settore culturale in questione: settore accomunato alle università, anche sotto il profilo dell'autonomia di ordinamento, dal ricordato articolo 33 della Costituzione»; 
la legge 9 maggio 1989, n. 168, sancisce che l'istruzione superiore sia impartita parimenti in due tipologie di istituzioni e cioè negli istituti di istruzione superiore di grado universitario e nelle università; 
la sentenza del Tar Lombardia 27 dicembre 2007, n. 6806, ha dichiarato che le istituzioni Afam fanno parte degli istituti di istruzione superiore di grado universitario di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 168 del 1989 e quindi della «Università»;
l'articolo 2103 del codice civile, e l'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori, impongono che al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori per un periodo superiore a tre mesi debbano essere applicati il trattamento economico e la normativa corrispondenti al lavoro svolto; numerose sentenze della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, confermano questo assunto, e dichiarano che la qualità del lavoro svolto è determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile (con riguardo alla qualità del lavoro dei professori Afam, si veda la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1673 del 2011); 
l'articolo 33 della Costituzione pone sullo stesso livello sia l'arte che la scienza, e sia le istituzioni Afam che le università, così come tra l'altro dichiarato dalle citate sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1673 del 2011 e n. 2179 del 2013; 
varie sentenze della Corte costituzionale censurano la disparità di trattamento in situazioni simili (si veda ex plurimis, la sentenza n. 78 del 2013, la sentenza n. 111 del 1981 e la sentenza n. 96 del 1980); 
la garanzia dell'assoluta libertà di insegnamento artistico e scientifico, tutelata dall'articolo 33 della Costituzione, il trattamento giuridico ed economico dei professori universitari è regolato solo ed esclusivamente dalla legge; al contrario, nonostante Costituzione, leggi, decreti, sentenze e note sopra citate stabiliscano chiaramente l'equiparazione tra Afam e università, il trattamento giuridico del personale docente Afam è regolato per l'interrogante con atti di dubbia legittimità costituzionale, ossia da contrattazione collettiva, al pari di quello scolastico (articolo 2, comma 6, legge n. 508 del 1999); di conseguenza, il trattamento economico, anch'esso regolato dalla contrattazione collettiva e sostanzialmente agganciato a quello scolastico, è di circa il 50 per cento in meno ad inizio carriera e arriva ad essere circa il 75 per cento in meno a fine carriera rispetto ai professori delle università; 
il Governo pro tempore, il 30 novembre 2011, ha compreso l'importanza della questione e ha preso l'impegno di equiparare lo status giuridico ed economico dei professori Afam a quello dei professori universitari, accogliendo un ordine del giorno al disegno di legge n. 1693 del 30 novembre 2011 approvato al Senato nella XVI legislatura; 
anche la mozione n. 1-00091 dell'11 giugno 2013 della Camera dei deputati ha impegnato il Governo a prevedere significativi investimenti finanziari per il settore Afam, con l'obiettivo della pari dignità tra istituzioni della formazione superiore. Secondo gli interroganti, una pari dignità tra le istituzioni e tra gli studenti non potrà mai esserci in assenza della imprescindibile e improcrastinabile condicio sine qua non della pari dignità giuridica ed economica, e di conseguenza anche professionale e sociale, tra tutti i decenti delle Istituzioni della formazione superiore di grado universitario; 
il 16 aprile 2014, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in videochat a La Stampa.it, dichiara che il comparto Afam è un capitolo dell'Istruzione superiore e che nei conservatori di musica si conseguono «...lauree musicali...» e si effettua uno «...studio universitario...»; 
dopo una serie di progetti di legge presentati alle Camere nelle scorse legislature (si vedano, tra gli altri la proposta di legge n. 5144, XIV legislatura; la proposta di legge n. 1139 e il disegno di legge n. 1926, XV legislatura; il disegno di legge n. 539, XVI legislatura), sono stati da ultimo depositati alla Camera le proposte di legge n. 825 (Formisano ed altri) e n. 873 (Vezzali ed altri) i cui presentatori hanno dichiarato che la situazione dei professori Afam costituisce un'ingiustizia e un'illogicità manifesta; 
tutti gli studenti dell'istruzione superiore di rango universitario devono avere i medesimi diritti, compreso il diritto di avere professori egualmente retribuiti, senza differenziazioni giuridiche, economiche e sociali tra di essi; 
tenuto conto di quanto fin qui espresso, gli articoli 3, 33, 36 e 97 della Costituzione e l'articolo 2103 del Codice civile appaiono palesemente violati, con conseguente grave pregiudizio per i professori, gli studenti, le istituzioni e tutto il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
la disparità giuridica ed economica, e di conseguenza professionale e sociale, è in atto da troppi anni ormai per poter essere ancora sopportabile; 
il personale docente delle istituzioni Afam e delle istituzioni universitarie fa in definitiva parte, con eguale dignità, del sistema accademico statale italiano riconducibile all'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, svolge identiche funzioni e rilascia pari titoli del massimo livello ottenibile in Italia, egualmente spendibili ai fini dei pubblici concorsi, ivi compresi i titoli di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per il personale docente scolastico –: 
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere per far cessare, con la massima urgenza, la disparità di trattamento e di dignità tra i professori dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e i professori delle università, considerato che si tratta di disparità ad avviso dell'interrogante illogica, ingiusta, illegittima e di dubbia legittimità costituzionale; 
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere per modificare la norma di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, riguardante gli istituti di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in base alla quale è previsto il mantenimento delle funzioni didattiche che questi avevano prima dell'entrata in vigore della suddetta legge e il mantenimento del correlato trattamento economico dei docenti che vi operano; 
quali iniziative normative i Ministri interrogati intendano assumere affinché i professori delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), già equiparati di fatto al personale docente delle università, siano definitivamente equiparati, anche sotto il profilo del trattamento giuridico ed economico, ai professori universitari.