07/07/2017
Vittoria D'Incecco
Venittelli
3-03145

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, in caso di arresto definitivo delle attività di pesca, prevede compensazioni socio-economiche per i proprietari dei pescherecci e per i pescatori dipendenti, ma non per il personale amministrativo;
   l'articolo 34, comma 2, infatti, dispone che «il sostegno (...) è concesso:
    a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
    b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno»;
   anche nel programma fondo-europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020 si prevedono compensazioni per i proprietari di pescherecci e per i pescatori dipendenti, mentre per i lavoratori amministrativi di aziende con imbarcazioni demolite non sono previsti sostegni di natura economica, né forme di ricollocamento nel mondo del lavoro;
   i dipendenti amministrativi, che in diversi casi hanno più di cinquant'anni e una famiglia e dei figli da mantenere, si ritrovano senza lavoro e senza alcun tipo di tutela –:
   se il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per il ricollocamento lavorativo dei dipendenti amministrativi delle aziende di pesca;
   se sussistano i presupposti per assumere iniziative volte a favorire l'aggregazione temporanea sino alla età pensionabile dei suddetti lavoratori presso enti pubblici o presso società partecipate o enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali