18/04/2016
Antonella Incerti
3-02189

Per sapere – premesso che: 
nel maggio 2011 è partito espressamente il progetto «scuole in WIFI» con l'obiettivo – tramite dotazione di un «kit wifi» – di consentire ad un numero crescente di istituzioni scolastiche di realizzare reti di connettività senza fili interne agli edifici per offrire servizi innovativi; 
il successivo 27 maggio 2011 una risoluzione del Consiglio d'Europa (1815) invita i Paesi membri a limitare l'esposizione ai campi elettromagnetici in particolare per «i bambini e i giovani che sembrano essere i più suscettibili ai tumori alla testa»; 
con il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 in particolare all'articolo 14, «interventi per la diffusione delle tecnologie», vengono fissati i valori e i limiti intesi a minimizzare il grado di esposizione, tenuto conto dell'utilità di reti di connessione per lo sviluppo tecnologico degli istituti scolastici ma nello stesso tempo della necessità di applicare il principio di precauzione; 
l'articolo 11 della legge 12 settembre 2013, n. 128, ha inoltre autorizzato la spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali –: 
se i Ministri interrogati non intendano avviare un monitoraggio sulle condizioni e sul rispetto dei suddetti limiti; 
se si intendano assumere iniziative per rivedere la normativa vigente e in particolare l'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 che, prevedendo il calcolo dei valori della media di esposizione sulle 24 ore, di fatto, non tiene conto dell'utilizzo effettivo limitato ad un massimo di 12 ore; 
se, altresì, non ritengano opportuno avviare l'utilizzo di diverse modalità, oltre al wifi. 

Seduta del 19 aprile 2016

Risponde Silvia Velo (PD), Sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, replica Antonella Incerti

Risposta del governo

Presidente, preliminarmente si fa presente che la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la n. 36 del 2001, prevede già misure di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 
Al riguardo lo Stato, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzioni e degli obiettivi di qualità, ha provveduto ad adottare, a fini cautelativi, due provvedimenti attuativi, con l'emanazione di due DPCM, dell'8 luglio 2003, che fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la prevenzione della popolazione all'esposizione ai campi elettromagnetici e rispettivamente da sorgenti con frequenza compresa fra 100 kilohertz e 300 gigahertz e di rete 50 hertz, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione nonché del principio di precauzione previsto dal Trattato istitutivo dell'Unione europea. Infatti, in Italia i valori limite di qualità risultano dieci volte inferiori rispetto alle indicazioni della Comunità europea. 
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione a quanto previsto dalla predetta legge quadro e ai relativi provvedimenti attuativi. 
La competenza del controllo e della vigilanza sanitaria ed ambientale è attribuita alle amministrazioni provinciali e comunali, che si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 
Per quanto riguarda, nello specifico, la previsione di cui all'articolo 14, comma 8, del cosiddetto «decreto crescita 2.0», il decreto-legge n. 179 del 2012, che ha introdotto alcune disposizioni integrative in materia di limiti di emissione elettromagnetica stabiliti dal DPCM dell'8 luglio 2003, si ritiene opportuno precisare quanto segue: la problematica riguarda il nuovo sistema di quarta generazione di telefonia mobile, 4G LTE, ed è stata seguita dal Ministero dell'ambiente con notevole impegno attraverso la partecipazione a un tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, della Fondazione «Bordoni» e degli operatori dei sistemi di telefonia mobile, nell'ambito del quale l'ISPRA, con la Fondazione «Bordoni» e alcune ARPA, ha prodotto un documento tecnico in cui veniva fornita un'analisi sulla fattibilità di estendere l'intervallo temporale di calcolo dei valori medi dei livelli di campo elettromagnetico. 
Ad ogni modo, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, IARC, ha allocato i campi elettromagnetici in radiofrequenza nella categoria 2B, «agente possibilmente cancerogeno per l'uomo», del proprio schema di classificazione. L'allocazione nella categoria 2B è la più debole tra le tre con le quali l'Agenzia di Lione definisce un agente come cancerogeno (le prime due sono: 1, «cancerogeno certo per l'uomo»; 2A, «probabile cancerogeno per l'uomo»). 
La ricerca epidemiologica sull'uomo ha principalmente considerato il rischio di tumori in relazione all'uso del telefono cellulare tra gli adulti. Gli utenti del telefono cellulare rappresentano, infatti, la categoria maggiormente esposta a causa delle peculiari caratteristiche di esposizione e, cioè, la stretta prossimità alla testa, che implica livelli di deposizione di energia elettromagnetica molto più elevati rispetto a quelli in gioco nell'esposizione da impianti fissi, quali le antenne dei sistemi di telefonia mobile e radiotelevisivi. I punti di accesso fissi dei sistemi wi-fi sono peraltro caratterizzati da emissioni elettromagnetiche molto basse, circa dieci volte inferiori a un comune telefono cellulare. Il «progetto interphone», il più vasto studio epidemiologico finora realizzato sull'occorrenza di tumori intracranici in relazione all'uso di telefoni mobili, è stato coordinato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, afferente all'OMS, e realizzato contemporaneamente in 13 Paesi del mondo, inclusa l'Italia. Questo studio non ha evidenziato alcun aumento del rischio di glioma, meningioma o neurinoma del nervo acustico (diversi tipi di tumori intracranici) negli utilizzatori di telefoni cellulari rispetto ai non utilizzatori, né incrementi del rischio all'aumentare degli anni trascorsi dall'inizio dell'uso (fino a 10-13 anni), del numero totale di chiamate effettuate o delle ore totali d'uso. 
Si fa presente, inoltre, che ISPRA, ARPA e APPA (agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente) provvedono, in attuazione del predetto decreto, all'elaborazione di linee guida che sono approvate con uno o più decreti del MATTM, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Tali linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'ambiente, che provvederà alla relativa approvazione. 
In data 2 dicembre 2014 il Ministero dell'ambiente ha emanato il decreto relativo alla definizione delle modalità di fornitura da parte degli operatori dei dati di potenza degli impianti all'ISPRA e alle ARPA/APPA, così come dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore d'antenna che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. La conoscenza di detti dati consente un maggior controllo da parte delle autorità competenti relativamente a situazioni critiche, che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo effettuato sul territorio. 
Per quanto area riguarda gli altri due aspetti oggetto delle linee guida, che riguardano, in particolare, i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nonché le pertinenze esterne con dimensioni abitabili, quali balconi, terrazze e cortili, solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore consecutive giornaliere si fa presente che per le stesse sono in stato avanzato le istruttorie finalizzate alla stesura dei relativi decreti. La maggior parte dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea ha riguardato esposizioni nelle bande di frequenza utilizzate per la telefonia mobile, in sistemi sperimentali di valutazione della cancerogenesi, cocancerogenesi, genotossicità, effettuate nel sistema uditivo delle tecnologie GSM o UMTS, ed effetti sul sistema nervoso. I risultati di tale programma, nel loro complesso, non depongono in favore dell'ipotesi di rischi sanitari per esposizioni a livelli non termici, come quelli in gioco nell'uso del telefono e, in misura ancora inferiore, nell'esposizione da soggetti ambientali. Le politiche di protezione raccomandate a livello internazionale (OMS e UE in particolare) non contemplano l'adozione di misure di cautela e protezione da eventuali effetti a lungo termine. 
Si fa presente, inoltre, che il Ministero della salute, riconoscendo l'importanza di una corretta informazione e comunicazione nel settore della tutela dagli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici e nei limiti delle risorse disponibili, ha finanziato, presso il Centro nazionale di controllo delle malattie, il progetto triennale «Salute e campi elettromagnetici (CAMELET)», sviluppato dall'Istituto superiore di sanità. 
Si segnala, da ultimo, che le politiche del Governo in materia di comunicazione vanno nella direzione del più ampio sviluppo tecnologico. Difatti, come annunciato dal Presidente del Consiglio, sono in uno stato avanzato i progetti innovativi della banda larga, che consentiranno al Paese di assumere, anche in tal senso, un ruolo leader in Europa, permettendo al contempo anche il ricorso a tecnologie con una migliore compatibilità ambientale. 
Ad ogni modo, per quanto di competenza, si assicura agli onorevoli interroganti che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere attività di monitoraggio su tali temi e si renderà comunque disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni.

Replica

Grazie, signor Presidente. Ringrazio anche il Governo e la sottosegretario Velo per la risposta. La mia interrogazione, in particolare, verteva sul tema del Wi-Fi nelle scuole. È un tema che, come anche è già stato ricordato, più in generale ha sollevato naturalmente molti favori, ma non sono mancate critiche, anche sollecitate da alcuni allarmi lanciati dalla comunità scientifica internazionale. 
Non sono mancati i detrattori della tecnologia di comunicazione senza fili, che contestano la pericolosità per la salute, in particolare degli alunni più piccoli, i quali verrebbero irradiati durante la loro permanenza, più o meno lunga, negli istituti scolastici, venendo, quindi, a mancare quel principio di precauzione a cui si faceva riferimento. 
Devo dire che da parte degli ultimi Governi, in particolare già a partire dal 2011 con il progetto Scuola wi-fi, e in particolare da parte di questo Governo, come veniva richiamato, sono state messe in campo considerevoli risorse pubbliche per promuovere in tutti gli istituti scolastici la diffusione del servizio wi-fi, con l'obiettivo di colmare il cosiddetto digital divide. Questo naturalmente consente maggiori opportunità, ma è anche vero che bisogna – non è stato ricordato – richiamarsi al fatto che già proprio nel 2011 la Comunità europea si è espressa in questo modo, raccomandando, in particolare rivolgendosi all'utilizzo del wi-fi nelle scuole, di prevedere, a cura dei Ministeri competenti (ambiente e istruzione, in particolare), attenzione ai bambini, soprattutto i più piccoli, con riferimento alle scuole primarie, e alle tante preoccupazioni che sono sorte presso i genitori o comunque presso le comunità scolastiche. Occorre, quindi, che si dia la precedenza eventualmente a altri tipi di connessione – lo richiama la risoluzione della Comunità europea –, come le connessioni cablate, regolando strettamente l'uso dei cellulari nelle scuole. 
Ora, naturalmente accolgo favorevolmente l'attenzione del Governo non solo a garantire, attraverso le leggi vigenti, un controllo e un monitoraggio, ma naturalmente ritengo che sia importante, come è proprio nel senso della mia interrogazione, continuare nell'opera di monitoraggio, la quale deve essere generale, non solo quella degli istituti, che singolarmente stanno compiendo queste indagini insieme alle agenzie per la protezione del territorio. Credo che questo non dovrebbe essere lasciato né alla richiesta degli enti locali, naturalmente sollecitati, né agli istituti scolastici, ma dovrebbe essere un'operazione di monitoraggio nazionale. In particolare, chiedo di prestare particolare attenzione, chiedendo eventualmente, come già in precedenza alcuni miei colleghi hanno chiesto, l'abrogazione dell'articolo 14 della legge n. 179 del 2012, che prevederebbe un aumento – vado a concludere, Presidente – del calcolo della media giornaliera. Attualmente noi calcoliamo sulle sei ore il valore per metro dei volt e in questo caso andremmo, invece, a un calcolo di un'esposizione sulle 24 ore, quindi non tenendo conto dell'utilizzo effettivamente limitato che oggi si fa sulle dodici ore. 
Chiedo anche che si possa continuare nella ricerca, in modo da avviare l'utilizzo di diverse modalità, oltre al wi-fi, che potrebbero garantire una maggiore attenzione al principio di precauzione, che deve essere comunque, ripeto, soprattutto nel caso dei più piccoli, uno degli elementi fondamentali a cui fare riferimento.