16/02/2016
Maria Iacono
Zampa, Laforgia, Albini, Preziosi, Fossati, Iori, Scuvera, Mongiello, La Marca, Grassi, Amoddio, Culotta, Manzi, Tullo, Oliverio, Carrescia, Giuliani, Gribaudo e Rostellato
3-02010

Per sapere – premesso che: 
il nostro ordinamento prevede che l'accoglienza dei minori in stato di bisogno venga gestita dai comuni senza una precisa distinzione tra i minori nati in italiani quelli immigrati dai Paesi esteri; 
l'articolo 1, comma 181, della legge 190 del 2014 dispone che le risorse relative al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti sono state trasferite a decorrere dalla data del 1o gennaio 2015 da Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno; 
attraverso il fondo nazionale per l'accoglienza si dispone l'erogazione, ai comuni che ne fanno richiesta, di un contributo giornaliero massimo di euro 45 per ogni minore, secondo quanto stabilito in sede di tavolo tecnico interministeriale riunitosi per definire le linee applicative dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 10 luglio 2014; 
si rileva, altresì, che il costo di un minore affidato ad un istituto preposto alla sua tutela si attesta, a seconda dei casi, tra i 70 e i 100 euro giornalieri; 
pertanto si riscontra la difficoltà, in assenza di contributi integrativi provenienti da altri enti, la difficoltà a coprire l'intera retta con il solo contributo proveniente dal fondo nazionale; 
ciò espone i comuni che ospitano i minori ad una spesa non di lieve entità che spesso non sono in grado di sostenere; tra l'altro, alcuni comuni siciliani hanno fatto sapere, attraverso comunicazione scritta indirizzata alle comunità che ospitano minori stranieri che intendono pagare le rette solo nella misura dei 45 euro giornalieri di cui si ha certa disponibilità, in quanto né i bilanci degli enti locali né le regioni sono disponibili ad integrare tali risorse; 
tali decisioni metterebbero seriamente a rischio la funzionalità di diverse comunità alloggio le quali con il pagamento della retta a 45 euro non sarebbero nelle condizioni di proseguire le proprie attività non potendo onorare gli impegni intrapresi sia nei confronti degli enti previdenziali che nei confronti degli stessi operatori; 
inoltre, l'ospitalità in strutture pubbliche di un minore può protrarsi per molto tempo, anche diversi anni nel caso lo stesso minore rimanga nella comunità in cui è giunto, mettendo in tal modo a rischio i bilanci dei comuni ospitanti, soprattutto di quelli più piccoli che non dispongono delle risorse necessarie per fare fronte al pagamento totale delle rette; 
secondo le stime della organizzazione non governativa Save the Children, sono giunti in Italia circa 10.000 minori non accompagnati che necessitano di cure, istruzione e avviamento al lavoro; 
i bilanci già sotto pressione per gli effetti del patto di stabilità interno e dei tagli ai trasferimenti dallo Stato centrale non consentono un tale esborso di risorse; 
la scelta operata dal Governo regionale della Sicilia di abbassare gli standard professionali e organizzativi per i minori stranieri non accompagnati nella fascia di età tra i 14-18 anni, rispetto ai minori nativi della stessa fascia, opera nei fatti una discriminazione di minori di categoria A e B –: 
se non ritenga necessario assumere iniziative per incrementare il fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, de decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alleviando in tal modo la pressione economica sui bilanci comunali e sollevando i sindaci dal questo peso finanziario; 
se non ritenga necessario convocare al più presto l'ANCI, in rappresentanza dei comuni, per definire collegialmente una strategia di ospitalità per i minori stranieri non accompagnati; 
se non si ritenga di convocare la Conferenza Stato-regioni per studiare con le stesse regioni forme di integrazione della retta tali da non appesantire i già precari bilanci comunali.