21/07/2017
Sergio Boccadutri
3-03181

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   l'11 luglio 2017 il quotidiano «Italia Oggi» pubblicava un articolo di Michele Damiani «Tassa Airbnb, l'applicazione è un caos», sulle norme previste dall'articolo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   non considerare la particolarità della fattispecie delle piattaforme elettroniche, quali soggetti nuovi nel mondo degli affitti brevi, rischia di rendere la norma di difficile applicazione e di limitata efficacia;
   diversi operatori, sia tradizionali sia innovativi, hanno più volte segnalato la complessità del settore, invitando ad intervenire in materia, tenendo conto delle specificità sia delle locazioni turistiche, sia delle peculiarità delle piattaforme e delle realtà immobiliari. Il tema è particolarmente complesso, anche in considerazione della compresenza, nel settore dell'offerta di alloggi per turisti, sia di fattispecie civilistiche, come la locazione breve, sia di fattispecie ricettive, la cui competenza è regionale, e per le quali sono previste regole anche molto diverse;
   da ultimo, nella giornata del 17 luglio 2017, le piattaforme online attive nel settore e la Fiaip hanno congiuntamente preso posizione sul tema con un comunicato stampa, segnalando principalmente l'impossibilità tecnica di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa e aggiungendo che tale impianto rischia addirittura di generare un effetto opposto a quello desiderato, cioè l'incentivazione di chi continua ad operare nel settore delle locazioni turistiche cercando metodi poco tracciabili;
   l'articolo 4, nella sua formulazione vigente, pur perseguendo una meritoria finalità, sembra ribaltare in capo agli operatori del settore una serie di compiti che non appartengono agli stessi;
   oltre il 60 per cento delle transazioni nel mondo turistico extra-alberghiero avvengono ancora oggi offline, a totale discapito della trasparenza ed innovazione del settore;
   le disposizioni previste sembrano prevedere disparità anche in materia di concorrenza tra chi svolge l'attività in maniera autonoma e chi attraverso portali online o agenti immobiliari specializzati, oltre che tra diverse piattaforme che operano in maniera differente;
   il Governo, durante l'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 50, ha accolto un ordine del giorno n. 9/4444-A/186, con cui si impegna a delegare all'Agenzia delle entrate il compito di definire con proprio provvedimento le modalità con cui le piattaforme online del citato articolo 4 possano raggiungere un accordo con l'Agenzia stessa, finalizzato a dare concreta attuazione alle norme ivi contenute, nel rispetto dei diversi modelli di funzionamento, propri di ciascuna piattaforma;
   vanno considerate l'importanza del settore turistico per il nostro Paese e la necessità di introdurre nell'ordinamento misure che raggiungano efficacemente lo scopo, senza andare a ledere la libera iniziativa, la concorrenza e la competitività degli operatori, prendendo atto delle grandi e significative differenze di strutturazione interna e funzionamento dei vari operatori a diverso titolo toccati dalla misura –:
   se il Governo non ritenga di dover convocare quanto prima un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, per valutare le criticità della norma e delle sue modalità attuative;
   se il Governo ritenga di dover dare seguito agli impegni assunti con il richiamato ordine del giorno, conseguentemente, predisponendo quanto prima le iniziative necessarie ad autorizzare l'Agenzia delle entrate, in maniera alternativa, a concludere accordi con i singoli operatori del settore, ispirati a principi e criteri direttivi uniformi, ma flessibili, nella loro differente applicazione, anche al fine di rendere concreta la finalità della norma;
   se il Governo, viste le tempistiche di attuazione delle citate norme, non ritenga di dover assumere iniziative per sospendere l'applicabilità delle sanzioni per un tempo congruo, tale da permettere a tutti gli operatori e ai contribuenti di adeguarsi alla normativa e ad oneri che, fino ad oggi, non avevano mai dovuto affrontare.