30/06/2017
Assunta Tartaglione
Palma, Carloni, Di Lello, Impegno, Manfredi, Salvatore Piccolo, Capozzolo, Valiante, Famiglietti, Palladino, Covello, Sbrollini, Pes, Bargero, La Marca, Sannicandro, Giuliani, Cardinale e Carrescia
3-03122

Per sapere – premesso che:
   la magistratura di pace ha assunto un ruolo molto rilevante nell'amministrazione della giustizia, con oltre un milione di procedimenti trattati in un anno, spesso con tempi particolarmente celeri;
   unitamente ai giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, i giudici di pace trattano circa il 65 per cento dei procedimenti e l'amministrazione della giustizia può difficilmente fare a meno dalla magistratura di pace ed onoraria, pena il blocco totale della giurisdizione;
   con riferimento allo status giuridico-economico di giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale in regime transitorio, non solo l'Associazione nazionale giudici di pace e le altre associazioni di onorari, ma anche, i capi delle procure della Repubblica e numerosi presidenti di tribunale della penisola hanno sottolineato il rischio che, alla ulteriore precarizzazione delle funzioni, delineata dalla bozza di decreto legislativo, con un radicale taglio delle retribuzioni, consegua la paralisi dell'esercizio della giurisdizione;
   il Comitato europeo dei diritti sociali presso il Consiglio d'Europa il 16 novembre 2016 ha accertato la violazione da parte del nostro Paese della Carta sociale europea, affermando che l'Italia ha operato una discriminazione nei confronti dei giudici di pace, non prevedendo in loro favore alcuna tutela previdenziale ed assistenziale;
   è da ritenersi auspicabile, per evitare il collasso del sistema, anche alla luce del cospicuo aumento delle competenze attribuite dalla legge delega, la soluzione prospettata dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 854 del 7 aprile 2017 – parere richiesto dal Ministro della giustizia – secondo cui «può concepirsi un'ulteriore ipotesi astrattamente sussumibile nel termine stabilizzazione», per cui, per i giudici onorari in servizio, può prevedersi la «conservazione dell'incarico in corso» sino al conseguimento della età pensionabile, sul modello della legge 18 maggio 1974, n. 217 relativa ai vice pretori onorari;
   lo stesso Ministro Orlando nella risposta all'interrogazione a risposta immediata del 1o marzo 2017 concludeva affermando che «la volontà politica, inequivoca, è quella di andare verso una stabilizzazione che riconosca il percorso che è stato fino a qui svolto al servizio dello Stato»;
   in occasione dell'approvazione della legge 28 aprile 2016, n. 57 è stato accolto quale raccomandazione da parte del Governo un ordine del giorno con cui l'Esecutivo si è impegnato a «riconoscere per i magistrati onorari in regime transitorio una retribuzione lorda annua non inferiore a euro 36.000,00 come importo minimo della componente fissa, ferma la quota incentivante ..., al fine di garantire lo svolgimento della libera e autonoma attività giurisdizionale in modo dignitoso.» (n. 9/3672/8 dei deputati Tartaglione, Giuseppe Guerini, Greco) –:
   quali iniziative urgenti intenda adottare per procedere alla stabilizzazione dei giudice di pace e della magistratura onoraria, come suggerito nel predetto parere dal Consiglio di Stato;
   quali iniziative normative intenda adottare, e con quali tempistiche, per garantire le tutele previdenziali ed assistenziali richieste dal Consiglio d'Europa e un regime retributivo, successivo al quadriennio in corso, che consenta ai magistrati di pace ed onorari attualmente in servizio di esercitare l'attività giurisdizionale in modo dignitoso, ovvero in piena autonomia ed indipendenza e senza rischi per l'efficienza dell'attività.