17/02/2017
Paolo Beni
3-02793

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito del Programma operativo nazionale (Pon) 2014-2016, approvato dalla Commissione europea, l'Asse II è dedicata alla cultura e allo sviluppo e ha come obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del patrimonio culturale e creativo, il potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al settore;
   il 19 luglio 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha presentato il programma «Cultura Crea», gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) e destinato alla crescita di micro, piccole e medie imprese e del terzo settore, operanti nella filiera culturale e creativa delle cinque regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
   come previsto dal decreto ministeriale n. 243 del 2016, i fondi stanziati per la realizzazione del programma sono stati ripartiti in tre ambiti: 41,7 milioni di euro per la creazione di nuove imprese dell'industria culturale, 37,8 milioni di euro per lo sviluppo delle imprese dell'industria turistica e manifatturiera e 27,4 milioni di euro per il sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale;
   nel documento discusso e approvato dal comitato di sorveglianza del PON «Cultura e Sviluppo», per quanto riguarda i criteri di selezione dei soggetti di terzo settore abilitati a presentare domanda di ammissione, si fa riferimento a «soggetti e organizzazioni facenti parte del terzo settore, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del programma»;
   la legge n. 106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», contiene la definizione aggiornata degli enti facenti parte del terzo settore;
   il citato decreto ministeriale all'articolo 1, lettera h), nel definire i soggetti di terzo settore che possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni, non fa alcun riferimento alla legge n. 106 del 2016 che di fatto ha aggiornato la normativa in materia, ma elenca solo alcune categorie specifiche di enti del terzo settore, escludendo le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383 del 2000;
   anche dai dati dell'ultimo censimento Istat sul terzo settore risulta che le associazioni di promozione sociale rappresentano, invece, la forma organizzativa prevalente fra gli enti di terzo settore che operano nel campo della promozione e dello sviluppo del patrimonio culturale –:
   quali siano le ragioni dell'esclusione delle associazioni di promozione sociale fra i soggetti indicati all'articolo 1, lettera h) del decreto ministeriale n. 243 del 2016;
   se non ritenga necessario assumere iniziative per integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera h, del decreto sopracitato al fine di ricomprendere anche le associazioni di promozione sociale tra i soggetti del terzo settore che possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni. 

 

Seduta del 21 febbraio 2017

Risponde Dorina Bianchi, Sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e il turismo, replica Paolo Beni

Risposta del governo

L'onorevole Beni chiede al Ministero dei beni culturali precisazioni in merito alle disposizioni del decreto ministeriale dell'11 maggio 2016 relativo al programma «Cultura crea». Premetto che il decreto riguarda, tra le altre, misure di sostegno a soggetti del terzo settore a valere dal PON FESR 2014-2020 «Cultura e sviluppo». Il PON assume l'obiettivo specifico di rafforzare le integrazioni e le relazioni tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, in particolare sostenendo il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nel campo della gestione del patrimonio e delle attività e delle iniziative culturali. Come riportato nel PON, il terzo settore si compone di una molteplicità di soggetti con natura giuridica, struttura organizzativa e consistenza economico-finanziaria molto variegata: associazioni, cooperative, imprese sociali, fondazioni, e, nel complesso, rappresenta una quota importante dell'economia del Paese e svolge un ruolo decisivo per la tenuta del welfare.
  All'interno di questo universo rappresentano mediamente in Italia oltre il 34 per cento, il 32 nelle cinque regioni meno sviluppate, i soggetti che operano specificatamente nel settore culturale e artistico e nelle attività a questo collegabili. In questo segmento, considerate le tre funzioni che tipicamente caratterizzano il terzo settore (advocacy svolta da associazioni e comitati, produttiva svolta da cooperative e imprese sociali, erogativa svolta dalle fondazioni) si evidenzia la funzione produttiva che assume una rilevanza sempre maggiore senza tuttavia alterare la mission originaria di queste organizzazioni che rimane di matrice sociale.
  È proprio il rafforzamento di questa funzione che richiede la definizione di un profilo più spiccatamente imprenditoriale in termini di organizzazione e sostenibilità economica. Attraverso il PON si intende dunque favorire la transizione di soggetti del terzo settore che operano in ambito culturale verso forme strutturate fondate sul riconoscimento delle possibilità che le attività e la produzione culturale possano diventare veri e propri asset imprenditoriali. A tal fine, l'azione è stata rivolta a un numero di soggetti che rappresenta il 3 per cento delle imprese organizzazioni no profit operanti nel settore della valorizzazione culturale e territoriale sull'aggregato delle cinque regioni. In questo senso sono state selezionate quali qualifiche caratterizzanti i destinatari della misura quelle di ONLUS e di impresa sociale.
  Permettetemi di osservare che l'ampliamento della platea dei soggetti del terzo settore in virtù dalla legge n.106 del 2016, relativa alla delega del Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, sarebbe stata poco efficiente in quanto la tempistica dell'emanazione dei relativi decreti attuativi necessari per definire effettivamente i nuovi soggetti eleggibili del terzo settore, sarebbe stata non coerente con l'apertura dello sportello di «Cultura crea» che pertanto non sarebbe potuta avvenire entro la data prevista del 15 settembre. Peraltro, i riscontri avuti dal 15 settembre ad oggi in termini di presentazione di domande da parte dei soggetti del terzo settore denotano un notevole interesse dei soggetti in possesso di tali qualifiche (al 31 gennaio sono già pervenuta 93 domande di finanziamento) confermando così, permettetemi dire, la bontà dell'analisi svolta nell'individuazione dei soggetti in possesso delle effettive potenzialità per divenire un asset imprenditoriale con effetti rilevanti sulle dinamiche occupazionali, con particolare riferimento al target giovanile e delle donne.
  Assicuro in ogni caso all'onorevole Beni l'attenzione e l'impegno del Ministero per favorire il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti del cosiddetto terzo settore nella promozione del patrimonio culturale italiano, coinvolgimento che potrà essere realizzato nell'ambito dell'attuazione di altre misure previste dal programma, in accordo con i direttori degli attrattori culturali.

Replica

Grazie Presidente. Ringrazio molto la sottosegretaria per la risposta che mi soddisfa solo da un punto di vista, perché evidentemente il percorso di piena attuazione della legge n. 106 del 2016 (ricordo che siamo vicini alla scadenza dell'anno, dei dodici mesi, entro i quali dovranno essere fatti i decreti attuativi) ancora deve avvenire e questo giustifica la lettura che è stata fatta e che, altrimenti, io non potrei condividere. Sono pienamente d'accordo e ho grande apprezzamento per le scelte fatte con il PON cultura, il secondo asse, le cose che lei stava dicendo, rispetto alla promozione di nuove forme imprenditoriali nel campo della industria culturale, ma proprio per questo non ha senso quella restrizione prevista.
  Io penso che sia proprio un errore formale la dizione usata nel decreto in oggetto quando si fa riferimento alle ONLUS, che sono una categoria unicamente di tipo fiscale e non delineano alcun tipo di forma giuridica di organizzazioni di terzo settore, oppure all'impresa sociale che nella legge n.106 viene definita come qualifica che può essere assunta da soggetti del terzo settore, qualsiasi sia la loro forma giuridica. Quindi, possono essere imprese sociali le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le società di persone o di capitali o quant'altro. Allora, evidentemente qui c’è una confusione che non è sicuramente responsabilità del Ministero dei beni e delle attività culturali, e tanto meno della sottosegretaria, ma c’è una confusione anche terminologica che la legge n.106, la attesissima riforma del terzo settore, finalmente risolve, a nostro parere, perché abbiamo sostenuto e costruito questa norma, e che però abbisogna dei decreti attuativi per chiarire definitivamente alcuni equivoci.
  Ricordo semplicemente e conclusivamente che il mondo delle associazioni di promozione sociale è proprio il tessuto più ampio, più vasto, del diffuso associazionismo culturale e rappresenta il bacino di quella potenziale transizione che lei giustamente ricordava, facendo riferimento a un processo che io condivido molto e auspico: la transizione dalla forma associativa al dar vita anche a forme più strutturate di attività imprenditoriale e quindi nel campo dell'industria culturale, ma queste associazioni devono avere la possibilità di accedere a questo bando per poter appunto, attraverso anche quei contributi, effettuare quella transizione a forme imprenditoriali più strutturate nel campo dell'industria culturale. È lì che c’è una grande potenzialità.
  Quindi, io penso che ci sia semplicemente un equivoco e la sottosegretaria ha pienamente ragione su questo: i tempi non consentivano di chiarire, avendo il bando in questione tempi diversi.  È già scaduto ampiamente rispetto al completamento dell'attuazione della legge n. 106 che ancora attende i decreti attuativi. Colgo l'occasione, e concludo davvero, quindi, per fare un appello, che inoltro attraverso la Presidenza, ovviamente, perché riguarda un altro Ministero, a che questi decreti vedano presto la luce, in modo da chiarire definitivamente il problema.