22/02/2016
Patrizia Maestri
Boccuzzi, Baruffi, Giacobbe, Gribaudo, Miccoli, Rostellato e Romanini
3-02032

Per sapere – premesso che: 
il 19 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da parte dell'INAIL, l'avviso pubblico per l'assegnazione di incentivi alle imprese, anche individuali, per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale in attuazione all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
il bando ha stanziato 267 milioni di euro. Il contributo, pari al 65 per cento delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, va da un importo minimo di 5.000 euro e ad uno massimo di 130.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che hanno presentato progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo; 
dal 3 marzo al 7 maggio 2015 le imprese registrate al sito INAIL hanno avuto a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda che ha consentito loro di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio «soglia» di ammissibilità. Dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità hanno potuto effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca; 
il 25 giugno 2015 (cosiddetto «click day»), dalle ore 16 alle ore 16,30 le imprese hanno potuto inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda; 
i finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande; 
diverse imprese e associazioni d'impresa hanno lamentato che dopo soli 5/6 secondi il sistema di ricezione delle istanze non accettava più domande di finanziamento per l'esaurimento dei fondi a disposizione; 
quello dell'assegnazione dei fondi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande parrebbe quindi non essere il più appropriato a fronte del grande interesse che questo bando suscita ogni anno nelle imprese che desiderano investire nella sicurezza sul lavoro. Esso infatti prescinde dalla qualità delle proposte di investimento e premia con contributi pubblici soprattutto la rapidità nell'invio –: 
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle problematicità connesse all'erogazione degli incentivi INAIL di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, più volte denunciate dalle imprese e dalle associazioni d'impresa, e se non ritenga di assumere iniziative affinché l'INAIL riveda tale modalità di assegnazione dei fondi stanziati al fine di premiare maggiormente la qualità e l'efficacia delle proposte di intervento e non solamente la rapidità nell'invio delle istanze nel «click day».

Seduta del 23 febbraio 2016

Risponde Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, replica Patrizia Maestri 

Risposta del governo

Presidente, passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Maestri ed altri con il quale si pongono all'attenzione del Governo talune problematiche relative alle modalità di erogazione degli incentivi alle imprese da parte dell'INAIL. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede il finanziamento, da parte dell'INAIL, con proprie risorse, di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, nonché di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Per l'erogazione di tali incentivi, l'INAIL ha inteso avvalersi della cosiddetta procedura valutativa a sportello, disciplinata dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998. Tale procedura prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico. 
L'INAIL ha reso noto di aver scelto tale procedura perché, considerato l'elevato numero di partecipanti, essa garantisce la disponibilità delle somme in tempi più brevi rispetto alla cosiddetta procedura graduatoria, che necessita invece di un'istruttoria e di una valutazione più approfondita e quindi di tempi maggiori. Difatti, il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998, nel disciplinare tale ultima procedura, prevede che siano regolati distintamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. Il medesimo comma 2 stabilisce inoltre che la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. L'INAIL ha inoltre reso noto che, per realizzare rapidamente l'obiettivo primario della norma, ovverosia la realizzazione di progetti volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, senza rinunciare alla qualità, i progetti debbano conseguire necessariamente un punteggio minimo di ammissibilità. A tal fine, l'INAIL ha stabilito che devono essere valutate le dimensioni aziendali, la rischiosità delle lavorazioni dell'impresa, la tipologia del progetto che deve rispondere a requisiti prestabiliti e il coinvolgimento delle parti sociali. Così facendo, si è cercato di finanziare imprese di piccole e medie dimensioni a più elevato rischio e progetti con specifiche finalità di prevenzione. I risultati conseguiti hanno confermato il raggiungimento di tale obiettivo; sono state infatti finanziate il 44 per cento di imprese, fino a 15 dipendenti, con fattore di rischio elevato e il 22 per cento circa delle imprese, fino a 15 dipendenti, con fattore di rischio medio. Inoltre, i principali interventi finanziati hanno avuto ad oggetto il contrasto di fattori di rischio elevati; cito ad esempio quelli legati alla movimentazione manuale di carichi (20 per cento dei progetti finanziati) ai materiali contenenti amianto (18 per cento) e all'esposizione al rumore (11 per cento).

Replica

Grazie Presidente, grazie sottosegretario, onorevole Bobba, ho ascoltato attentamente i numeri che sono stati appunto utilizzati l'anno scorso per quanto riguarda l'accesso a questi fondi e a queste risorse, ma faccio anche notare che si è creata, sempre l'anno scorso, una grande soddisfazione fra diverse imprese che non sono riuscite nemmeno a collegarsi al sistema informatico dell'INAIL per poter accedere a questi fondi. 
Quindi, il criterio della velocità e della rapidità, per cui le aziende sono state premiate, ritengo che sia tuttora un criterio ingiusto. Prendo atto però che c’è una disponibilità, c’è una volontà comunque di INAIL di tener conto quindi dei contenuti e del merito delle domande per fare in modo che vengano premiate quindi quelle aziende che effettivamente investono in sicurezza e salute e che intendono quindi migliorare le loro condizioni rispetto agli ambienti di lavoro. 
Credo però che debba essere messa a punto in modo migliore la giornata che viene chiamataclick day proprio per impedire che si verifichino ancora situazioni, come sono successe l'anno scorso, in cui molte imprese, pur con progetti validi e con investimenti già pronti, sono state escluse. 
Viviamo un periodo ancora di difficoltà economica, soprattutto per le piccole e medie imprese, quindi penso che quelle imprese che intendono investire in sicurezza e in salute e quindi che fanno azioni positive debbano essere premiate al di là dell'aspetto cronologico e della velocità con cui si presentano queste domande.