05/07/2023
Chiara Gribaudo
3-00518

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla dismissione dell'estrazione e dell'utilizzazione dell'amianto, ha riconosciuto, tra le altre cose, benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti a tale sostanza patogena;

   la legge n. 247 del 2007 è intervenuta in tale ambito, all'articolo 1, commi 20 e 21, prevedendo, per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, l'estensione dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992, fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

   il successivo comma 22 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto interministeriale attuativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, che detta le modalità di attuazione dei commi 20 e 21, precisando l'ambito di applicazione della legge;

   nella tabella di rilevazione dei siti produttivi interessati dalla applicazione della legge n. 247 del 2007, allegata alla circolare Inail n. 14 del 2009 è stato inserito il sito di Michelin Torino, ma non quello di Michel Cuneo;

   l'assenza della Michelin Cuneo nella tabella ha comportato che diversi lavoratori di quel sito, pur svolgendo le medesime mansioni dei lavoratori dello stabilimento della Michelin di Torino, non hanno potuto usufruire dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto secondo le norme del 1992;

   occorre precisare che le caratteristiche relative al processo produttivo sono le medesime per entrambe le unità produttive e che in entrambi casi alcune figure professionali, come elettrici e manutentori, sono state esposte all'amianto per periodi lavorativi successivi al 1992 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa differenza di trattamento e come intenda porvi rimedio in tempi brevi.