03/08/2016
Ludovico Vico
3-02458

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che: 
con decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2013), è stato decretato lo scioglimento del consiglio provinciale di Taranto e nominato il commissario straordinario, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare che hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
in data 7 aprile 2014, vale a dire quasi un anno dopo lo scioglimento del consiglio provinciale di Taranto, ha visto la luce la legge n. 56, contenente Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni; 
la prima stesura della richiamata legge n. 56 del 2014, per quanto qui di interesse, stabiliva che: 
il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni; 
sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni facenti parte della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, nonché, in sede di prima applicazione della legge e quindi in via transitoria, i consiglieri provinciali uscenti; 
il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco; 
il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia e dura in carica due anni; 
sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale; 
il comma 79 stabiliva che in sede di prima applicazione della legge, l'elezione del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta: 
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; 
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali; 
nel caso di cui alla lettera a) per le prime elezioni erano eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti; 
la legge n. 56 del 2014 è stata integrata e modificata dal decreto-legge 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell'11 agosto 2014, nonché dal decreto-legge n. 210 del 2015 (cosiddetto «decreto milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. All'esito dell'intervento legislativo di modifica ed integrazione, le previsioni dei commi della legge n. 56 del 2014, qui di interesse, risultavano essere le seguenti (in neretto le modifiche apportate dal cosiddetto milleproroghe): 
comma 65: il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco; 
comma 60: sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; 
comma 79: in sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: a)entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; b)successivamente a quanto previsto alla lettera a), (entro novanta giorni) dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali; 
comma 80: per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti; 
comma 81: nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Periodo soppresso dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
comma 82: nel caso di cui al comma 79, (lettere a) e b)), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1o luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78; 
come si vede, quindi, il terzo periodo del comma 81, il quale recava esplicitamente la possibilità – in sede di prima applicazione della legge – della eleggibilità a presidente dei consiglieri provinciali uscenti, alla data del 24 giugno 2014 risultava soppresso; 
in data 28 settembre 2014 hanno avuto luogo le elezioni per il presidente e il consiglio della provincia di Taranto, a seguito delle quali è stato eletto il dottor Martino Carmelo Tamburrano, candidatosi quale sindaco in carica del comune di Massafra; 
è opportuno sottolineare che il dottor Tamburrano ha presentato la propria formale candidatura alla carica di presidente della provincia solo nella qualità di sindaco in carica e non già di consigliere provinciale uscente, sempreché detta qualità fosse ancora in capo allo stesso per quanto di seguito precisato; 
nel mese di giugno 2016, a seguito del rinnovo amministrativo del comune di Massafra e della elezione di un nuovo sindaco, il dottor Tamburrano ha cessato il proprio mandato sindacale, con ogni effetto conseguenziale; 
in data 16 giugno 2016 il dottor Martino Tamburrano nella perduranza della carica di presidente, con proprio decreto n. 128 aveva confermato la precedente delega delle proprie funzioni di presidente al vice presidente dottor Giovanni Azzaro sino a tutto il 31 luglio 2016; 
su richiesta del vice presidente pro tempore dottor Giovanni Azzaro, tesa a conoscere i limiti della delega all'esercizio delle funzioni presidenziali conferitagli dal dottor Martino Tamburrano, il dirigente del settore avvocatura della provincia di Taranto opinava per la intervenuta inefficacia della delega stessa a seguito della cessazione della carica di sindaco del delegante dottor Tamburrano e della sua conseguenziale decadenza dalla carica di presidente, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 65 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014. Riteneva, infatti, doversi considerare che, in occasione della tornata elettorale del 28 settembre 2014, la decorrenza della presentazione delle candidature era fissata per il giorno 7 settembre 2014, pertanto in costanza della soppressione del secondo e terzo periodo del comma 81 della legge n. 56 del 2014 operata dal decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014. Ciò poiché doveva ritenersi che il dottor Tamburrano avesse presentato la propria candidatura a presidente della provincia esclusivamente nella qualità di sindaco del comune di Massafra, come in effetti – tra l'altro – era avvenuto; 
sulla scorta di tale parere, trasmesso alla prefettura – UTG di Taranto, il vice presidente della provincia di Taranto dottor Giovanni Azzaro, al fine di ricevere l'avallo in ordine alla legittimità della azione amministrativa dell'Ente, richiedeva l'adozione del decreto prefettizio ricognitivo della intervenuta decadenza del presidente eletto nella tornata elettorale del 28 settembre 2014, ai sensi e per gli effetti del già richiamato comma 65 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, e di presa d'atto degli effetti conseguenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 267 del 2000, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 66, della richiamata legge n. 56 del 2014; 
tale richiesta non ha avuto alcun seguito né riscontro; 
successivamente, a seguito di richiesta del segretario generale della provincia di Taranto formulata in data 28 giugno 2016 direttamente al sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, quest'ultimo con nota in data 30 giugno 2016 affermava quanto segue: «considerato che al momento della accettazione della candidatura a Presidente della provincia il dottor Tamburrano si trovava anche nella condizione prevista in sede di prima applicazione dal combinato disposto di cui ai commi 79 e 80 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56, si ritiene che il requisito sostanziale sebbene non dichiarato nel modello di candidatura, rappresentato dall'essere consigliere provinciale uscente, non configuri un motivo di decadenza così come diversamente previsto dal comma 65 dell'articolo 1 della medesima legge e che pertanto il dottor Tamburrano debba rimanere in carica con pieni poteri»; 
tuttavia, in disparte l'effettivo valore giuridico di tale riscontro, l'opinione espressa dal Sottosegretario sopra riportata desta, ad avviso dell'interrogante, non poche perplessità per le ragioni che seguono: 
a) il dottor Tamburrano ha presentato la propria formale candidatura alla carica di presidente della provincia soltanto ed espressamente nella qualità di sindaco in carica del comune di Massafra e non già in qualità di consigliere provinciale uscente, sempreché detta qualità fosse ancora in capo allo stesso per quanto di seguito precisato. Onde fare riferimento a un presunto «requisito sostanziale» comporta una inammissibile integrazione della legge, non solo, ma anche e soprattutto della volontà del medesimo dottor Tamburrano, in quanto se questi avesse voluto partecipare alla elezione a presidente della provincia nella veste di consigliere provinciale del consiglio disciolto nel mese di luglio del 2013, (quand'anche ciò fosse stato possibile), avrebbe dovuto palesare espressamente tale volontà, nel mentre, come visto, il medesimo ha proposto la propria candidatura esclusivamente nella qualità di Sindaco del Comune di Massafra; 
b) la interpretazione letterale della legge n. 56 del 2014, come successivamente integrata e modificata dal decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, non può – se non con quello che all'interrogante appare un opinabile contorcimento logico – essere interpretata nel senso di consentire in sede di prima applicazione l'elettorato passivo per la carica di presidente in capo ai consiglieri provinciali uscenti, in quanto tale previsione, contenuta nel terzo periodo del comma 81 della legge n. 56, è stata espressamente abrogata dal decreto-legge n. 90 del 2014, né la reviviscenza di tale possibilità è ritraibile dalla modifica del precedente comma 79; 
c) in ogni caso, anche qualora si dovesse convenire sulla interpretazione fornita dal Sottosegretario, certo è che per «consigliere provinciale uscente» può intendersi soltanto il consigliere ancora in carica al momento della presentazione della candidatura e non di certo un consigliere facente parte di un consiglio sciolto ormai da più di un anno e tre mesi. In tal senso la giurisprudenza amministrativa, con espresso riferimento alla legge n. 56 del 2014, ha affermato che per «consiglieri provinciali uscenti» possono intendersi solo quei soggetti che rivestano l'ufficio di consigliere provinciale al momento della presentazione delle candidature e che il riferimento a consiglieri provinciali “uscenti” esprime la volontà di limitare il diritto di elettorato passivo ai soli consiglieri in carica al momento di presentazione della candidatura (cfr. TAR Lazio, Latina, n. 803/2014). Con il che resta superato anche il contenuto della circolare n. 32/2014 del 1o luglio 2014 del Ministero dell'interno allorché a pagina 6, erroneamente affermava proprio il contrario di quanto ritenuto dalla giurisprudenza appena citata, addirittura facendo risalire l'elettorato passivo alla carica di presidente in capo ai «consiglieri provinciali delle province i cui organi sono scaduti per fine mandato o per anticipato scioglimento negli anni ricompresi tra la fine del 2011 e il 2014». E ciò al di là della effettiva forza giuridica di una circolare ministeriale, che non ha di per sé valore normativo al di là degli organi e uffici periferici, ovvero sottordinati, del plesso amministrativo dal quale promana; 
d) corrivamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza, quindi, la qualificazione di consigliere uscente avrebbe potuto darsi soltanto nel caso di conclusione naturale fisiologica della consiliatura, ovvero – in caso di scioglimento anticipato – allorché tale scioglimento avesse avuto luogo immediatamente prima dell'indizione delle nuove elezioni. E non, come nel caso della provincia di Taranto, in relazione ad uno scioglimento anticipato avvenuto addirittura nel 2013; 
e) concludendo, l'opinione espressa dal Sottosegretario certamente non è condivisibile in quanto, al di là della personale interpretazione delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, non supera secondo l'interrogante almeno due obiezioni di fondo: 
1) nel turno elettorale del settembre 2014 il dottor Tamburrano ha presentato la propria candidatura a presidente della provincia di Taranto nella sola qualità di sindaco in carica del comune di Massafra e non già in quella di facente parte del consiglio provinciale sciolto nel 2013 (e quindi di preteso consigliere uscente). Né tale scelta può essere alterata o supplita da una interpretazione di terzi che fa riferimento ad un improbabile «requisito sostanziale» che assimila due fattispecie completamente diverse quanto agli effetti (non foss'altro per il fatto che nel caso di candidatura in qualità di Consigliere provinciale uscente l'ipotesi di decadenza prevista dal comma 65 della legge n. 56 del 2014 non potrebbe mai verificarsi), per cui non è certo indifferente la specificazione del titolo di elettorato passivo; 
2) alla luce della giurisprudenza amministrativa citata innanzi, il dottor Tamburrano non potrebbe giammai essere considerato «consigliere provinciale uscente», proprio perché il riferimento della legge n. 56 del 2014 ai consiglieri provinciali «uscenti» esprime la volontà di limitare il diritto di elettorato passivo ai soli consiglieri in carica al momento di presentazione della candidatura, qualità non rivestita dal dottor Tamburrano –: 
alla luce di quanto descritto, se non si intendano assumere iniziative per la revisione o la revoca del parere espresso in data 30 giugno 2015 dal sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianclaudio Bressa.