21/04/2015
Nicodemo Oliverio
Causi, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia
1-00817

La Camera, 
premesso che: 
negli ultimi anni si sono susseguite diverse modifiche al regime di tassazione per i terreni agricoli; 
l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
l'IMU, a norma del comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (Ici) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati; 
tale principio trova una parziale applicazione nell'ipotesi di terreni agricoli non affittati, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, laddove dispone che il reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi. In tale ipotesi, pertanto, risultano dovute l'Irpef e le relative addizionali sul reddito agrario, mentre l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul solo reddito dominicale; 
il comma 5 dello stesso articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha stabilito che il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap), è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 75 (come stabilito dalla legge di stabilità per il 2014). Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135; 
l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha stabilito che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. È previsto che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
il comma 8-bis (introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) del decreto-legge n. 201 del 2011 ha stabilito che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, siano soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a 15.500 euro; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro; 
il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, oltre a stabilire l'esenzione degli immobili della pubblica amministrazione, precisava l'applicabilità alla nuova imposta delle esenzioni già previste dall'articolo 7, comma 1, lettereb), c), d), e), f), h), e i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di Ici. La lettera h), in particolare, stabilisce che sono esenti: «i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984»; 
la circolare del 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze, riportava l'elenco, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in cui erano indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
in merito alle esenzioni, l'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dovevano essere individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si sarebbe applicata l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, veniva riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni citate doveva derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014; 
il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, in attuazione del dettato normativo, ha stabilito che fossero esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani» pubblicato sul sito Internet dell'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»; 
il Governo, dopo avere disposto una proroga dei termini di pagamento dell'imposta con il decreto-legge n. 185 del 2014 al 26 gennaio 2015, con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione dall'IMU, ha sensibilmente allargato il campo di esenzione dall'imposta prevedendo, anche con riferimento all'anno 2014, che: «l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT»; 
con i criteri adottati dal citato decreto-legge n. 4 del 2015, ben 3.456 comuni sono stati classificati totalmente esenti e 655 parzialmente esenti e si è introdotto un sensibile alleggerimento del carico fiscale in favore, in particolare, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 
l'aumento del carico fiscale sui terreni agricoli ha concorso ad una manovra più complessiva di redistribuzione del reddito che ha consentito di aumentare il potere di acquisto delle famiglie, contribuendo al miglioramento degli scenari macroeconomici delineato dal Documento di economia e finanza 2015, recentemente adottato dal Governo; 
l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli continua a generare molte preoccupazioni perché i criteri altimetrici non risultano sufficienti a determinare condizioni di equità; 
in fase di discussione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione dall'IMU, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha approvato un parere che, nel sostenere le linee d'intervento del Governo in materia di IMU agricola, sottolineava la necessità di valutare alcuni aspetti ancora irrisolti tra i quali, ad esempio, quelli riferibili a quei comuni con territorio non uniforme, per i quali occorrere differenziare anche nel medesimo comune tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree. La risoluzione delle richiamate questioni rafforzerebbe la competitività del settore agricolo e determinerebbe la tutela dei redditi degli agricoltori; 
appare necessario, specialmente in un momento di perduranti difficoltà economiche, garantire la competitività del sistema agricolo anche attraverso la scelta di garantire misure di favore di natura fiscale prioritariamente alle imprese agricole «professionali»,

impegna il Governo

a valutare, in funzione dei nuovi scenari di finanza pubblica prospettati nel Documento di economia e finanza 2015, la possibilità di ampliare il sistema di esenzioni dall'imposta, riconoscendo le stesse ai terreni siti in aree svantaggiate, tenendo debitamente in conto le condizioni geografiche e socioeconomiche, le caratteristiche orografiche e di redditività dei suoli e il livello di rischio idrogeologico dei territori, al fine di garantire una maggiore equità nell'applicazione del tributo, dando priorità ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola. 

 

Seduta del 6 maggio 2015

Dichiarazione di voto di Colomba Mongiello

Dichiarazione di voto di Alessandra Terrosi a titolo personale