02/07/2014
Michela Marzano
Laforgia, Martelli, Miccoli, Gasparini, Giuseppe Guerini, Pastorino, Bray, Malpezzi, Rotta, Gribaudo, D'Incecco
1-00523

La Camera,
   premesso che:
    a seguito dei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai tribunali ordinari d Firenze, Milano e Catania che hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale sull'articolo 4, commi 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione, e in riferimento all'articolo 117, primo comma della Costituzione e in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU, la Corte costituzionale, con sentenza n. 162 del 9 aprile 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita;
    la Corte costituzionale ha ricordato che:
     il divieto di cui all'articolo 4, comma 3, di cui alla legge n. 40 del 2004, non costituisce «il frutto di una scelta consolidata nel tempo», in quanto, le tecniche di fecondazione eterologa era lecita fino al 2004 ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi, operata da centri privati nel quadro di disposizioni impartite del Ministro della salute;
     l'abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito non fa venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario. Pertanto non vi è vuoto normativo;
     la legge n. 40 – al capo terzo articoli 8 e 9 – prevede che i figli nati da eterologa sono figli legittimi della coppia; non hanno alcun rapporto giuridico con i donatori dei gameti; la coppia che accede alla donazione dei gameti non può disconoscere il nato; i donatori sono anonimi. In questo modo sono affermate le tutele per tutti i soggetti coinvolti nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita come previsto dalla legge stessa;
     la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo mira a favorire la vita e pone problematiche riferibili eminentemente al tempo successivo alla nascita. La considerazione che il divieto è stato censurato nella parte in cui impedisce il ricorso a detta tecnica nel caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia, che è causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute, deve escludere, in radice, infatti, un'eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici;
     la cancellazione del divieto di eterologa, ripristina il rispetto del principio di uguaglianza gravemente leso dalla circostanza che la coppia sterile aveva chance terapeutiche differenti a seconda della gravità della infertilità di cui era affetta;
     la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo mira a favorire la vita e pone problematiche riferibili eminentemente al tempo successivo alla nascita. La considerazione che il divieto è stato censurato nella parte in cui impedisce il ricorso a detta tecnica nel caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia, che è causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute, deve escludere, in radice, infatti, un'eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici;
     la cancellazione del divieto è del tutto in linea con la giurisprudenza della Suprema corte in materia di autodeterminazione. Sul punto la Consulta «ha ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)» (Sentenza n. 151 del 2009) D'altra parte con la pronuncia n. 438 del 2008 la Consulta ricorda come il consenso informato rappresenta la sintesi tra due diritti fondamentali: quello alla salute e quello all'autodeterminazione «La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative»;
    sotto i profili scientifici, le normative recepite sulla tracciabilità e sicurezza di cellule e gameti (2004/23/CE e seguenti – decreto legislativo n. 191 e seguenti) colmano pienamente la parte tecnica per l'applicazione di tecniche con donazione di gameti ed in ultimo in relazione al numero delle donazioni in linea con il previsto aggiornamento delle linee guida, ne suggeriscono una riscrittura eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto;
    il divieto in esame cagiona, in definitiva, una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei più importanti profili della situazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite;
    la regolamentazione degli effetti della procreazione medicalmente assistita, di tipo eterologo praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia correttamente ispirata allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato, pone, infine, in evidenza un ulteriore elemento di irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, infatti, un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi;
    nelle motivazioni è chiarito che il divieto di applicazione di tecniche eterologhe è privo di adeguato fondamento costituzionale. I giudici chiariscono che il concetto di famiglia con dei figli è presente in diritto ma non è vincolato al dato della provenienza genetica che non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa. Inoltre, aggiungono che la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, non possono consistere in un divieto assoluto, a meno che lo stesso non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale. Ma in questo caso il divieto non è supportato da tutela costituzionale. Inoltre, i giudici chiariscono che, «per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti» (sentenza n. 161 del 1985), sempre che non siano lesi altri interessi costituzionali. È ribadito quanto già scritto nella precedente sentenza del 2009 sulla legge n. 40 in materia di pratica terapeutica, ossia che la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali, fermo restando il potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai precetti costituzionali;
    la risoluzione n. 2007/2156(INI) del Parlamento europeo, del 21 febbraio 2008, sul futuro demografico dell'Europa invita, al punto 26, tutti gli Stati membri a garantire il diritto alle coppie all'accesso universale al trattamento contro l'infertilità;
    questo divieto ha determinato in Italia una migrazione di pazienti verso i Paesi in cui la tecnica con donazione di gameti esterni alla coppia viene eseguita perché consentita da leggi nazionali. «Sono almeno 4000 le coppie italiane che decidono di andare all'estero per un trattamento di procreazione assistita: di queste, circa il 50 per cento ricorre alla fecondazione eterologa, vietata in Italia, il restante 50 per cento invece sceglie di migrare anche se deve sottoporsi a trattamenti disponibili nel proprio paese»: così si leggeva nell'indagine 2012 dell'Osservatorio sul turismo procreativo che si riferiva a 39 centri esteri in 21 Paesi europei ed extraeuropei. Le mete più gettonate erano Spagna, Svizzera, Austria, Belgio, Danimarca, Grecia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Ungheria;
    la legge n. 40, articolo 12 comma 6 vieta e punisce la commercializzazione di gameti e embrioni;
    l'articolo 21 della Convenzione di Oviedo e l'articolo 4 della Dichiarazione universale del genoma umano e i diritti dell'uomo dell'Unesco vietano tale mercificazione. Anche la direttiva europea n. 44 del 1998 proibisce l'utilizzazione commerciale di parti del corpo umano nel momento stesso in cui consente la brevettabilità di invenzioni biotecnologiche;
    l'Italia ha recepito con decreto legislativo n. 191 del 2007 la direttiva 2004/23/CE ai quali si aggiungono il decreto legislativo n. 16 del 2010 le direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano a loro volta la direttiva 2004/23/CE, ai quali si aggiungono il decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, su «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» e il decreto ministeriale 10 ottobre 2012;
    le citate norme di recepimento delle direttive europee, disciplinano specificatamente la donazione di cellule riproduttive (decreto legislativo n. 16 del 2010, articolo 2, comma 1, lettera a), articolo 3, ove sono dettate le norme per l'approvvigionamento delle cellule, articolo 4 ove sono stabiliti i criteri di selezione dei donatori e successivamente gli esami di laboratorio da eseguire e il ricevimento delle cellule presso gli istituti dei tessuti con la successiva distribuzione e autorizzazione, screening, registri). Dunque, la logica conseguenza derivante dalla caducazione del divieto di eterologa, per effetto di una sentenza di incostituzionalità della relativa disposizione, è l'espansione della normativa europea, già recepita con i decreti sopra citati, la quale andrebbe a regolare non solo la donazione di gameti per tecniche autologhe, bensì anche per le tecniche eterologhe divenute lecite, applicate in linea con gli standard comunitari,

impegnano il Governo:

   ad aggiornare le linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in applicazione della legge n. 40, articolo 7, e alla luce della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale che in riferimento al numero di donazioni suggerisce «un aggiornamento eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto»;
   a rimuovere tutti gli ostacoli per l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita;
   a promuovere una campagna di promozione sociale che inviti alla donazione di gameti;
   a promuovere, ai sensi della legge n. 40 del 2004 campagne d'informazione per la prevenzione dell'infertilità/sterilità e la preservazione della fertilità;
   ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) prevedendo anche l'inserimento della procreazione medicalmente assistita;
   a non costituirsi dinanzi alle competenti Corti nazionali ed internazionali in difesa della legge n. 40 del 2004 e in discontinuità con quanto fatto dai precedenti Governi, ad assumere una iniziativa urgente che rimuova i divieti che sono al vaglio delle Corti, divieti che se cancellati non creano vuoto normativo e nello specifico: a) divieto di accesso delle coppie fertili portatrici di patologie genetiche (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 2012) in attesa di udienza dinanzi alla Corte costituzionale; b) divieto di utilizzo per la ricerca di embrioni non idonei per una gravidanza (udienza Grande Camera Corte EDU 18 giugno e in attesa di udienza dinanzi alla Corte costituzionale).