12/03/2019
Ubaldo Pagano
De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Pini, Fragomeli, Miceli, Bordo
1-00140

La Camera,

   premesso che:

    la legge 9 gennaio 1989, n. 13 – così come modificata e integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 – recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», interviene nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria;

    la legge n. 13 del 1989 opera nel solco di altri interventi normativi, primo fra tutti quello di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (e il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 contenente il regolamento di attuazione ex articolo 27 della predetta legge n. 118 del 1971) che affrontava il problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nel settore dei trasporti pubblici;

    a queste si aggiungono le circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 425 del 20 gennaio 1967 e, segnatamente, la n. 4809 del 19 giugno 1968, che possono essere considerati i primi approcci istituzionali al problema del superamento delle barriere architettoniche;

    per effetto di tali preesistenti normative la tematica del superamento delle barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (articolo 27 della legge n. 118 del 1971) e, soltanto marginalmente, anche a quelli di edilizia residenziale pubblica (articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978). Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone: gli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo, su cui è intervenuta la legge n. 13 del 1989;

    come previsto all'articolo 1, comma 1, della legge n. 13 del 1989, il campo di applicazione della normativa è riferito: agli edifici privati di nuova costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti;

    il comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge dispone che «i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà [...], possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages», anche in deroga, come specificato dall'articolo 3, comma 1, «alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati»;

    l'articolo 9 stabilisce che «per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza [ai soggetti con disabilità], sono concessi contributi a fondo perduto [...] per costi fino a lire cinque milioni»; il contributo «è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni»;

    il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 sancisce che «hanno diritto ai contributi [...] i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari»;

    i contributi concessi per la realizzazione delle suddette opere sono a valere sul fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito dal comma 1 dell'articolo 10 della stessa legge. Tale fondo, come disciplinato dai successivi commi dell'articolo 10, è «annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, i problemi delle aree urbane e del tesoro»; le regioni, a loro volta, «ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti» e i sindaci, «entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta»;

    gli interessati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 13 del 1989, «debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno», allegando, come previsto dall'articolo 8 della suddetta legge il certificato medico in carta libera attestante l'handicap e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, «ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso»;

    il comma 4 dell'articolo 11 della predetta legge dispone che «il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione»; quest'ultima, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, «determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo»;

    allo stato attuale, la concessione del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche è subordinato alla necessaria e antecedente realizzazione degli interventi, come specificato dal menzionato comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 («il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta») e dal punto 4.11 della circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 («l'entità del contributo concedibile va determinata [...] sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate»);

    l'erogazione del contributo è effettuata solo in seguito all'espletamento di un complesso iter amministrativo che, considerata la farraginosità delle procedure e il gran numero di enti nazionali, regionali e locali coinvolti, genera regolarmente lunghi ritardi;

    tali circostanze sono sufficienti a rendere il contributo concesso ai sensi della legge n. 13 del 1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche una misura elitaria, accessibile solo per coloro i quali sono in grado di anticipare ingenti somme per la realizzazione delle opere ed attendere i tempi della pubblica amministrazione;

    la conferma della portata «elitaria» dell'intervento è data dalla stessa circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, la quale, al punto 4.5, legittima gli interessati a «realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo»,

impegna il Governo:

1) a predisporre le iniziative normative – e conseguentemente quelle amministrative e finanziarie – volte a modificare l'articolo 2 della legge n. 13 del 1989 al fine di rendere accessibile ai soggetti incapienti il contributo previsto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, anche prevedendo forme di erogazione anticipata del contributo;

2) a predisporre le iniziative normative – e conseguentemente quelle finanziarie – necessarie a modificare l'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 al fine di aggiornare ed adeguare i contributi previsti ai parametri economici attuali;

3) a predisporre le iniziative normative – e conseguentemente quelle finanziarie – volte a modificare gli articoli 10 e 11 della legge n. 13 del 1989 al fine di semplificare il procedimento amministrativo previsto per la concessione dei contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.