Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Mercoledì, 11 Novembre, 2015
Nome: 
Giovanni Sanga

A.C. 3386

Signor Presidente, il decreto-legge in esame si compone di tre articoli, e gli ambiti di intervento sono essenzialmente inerenti alla collaborazione volontaria, alla voluntary disclosure, e alla definizione di un problema annoso, quello dei frontalieri. 

Sulla collaborazione volontaria si è discusso a lungo anche in quest'Aula, a mio avviso senza la serenità necessaria, quella che porta a stare nel merito del provvedimento, sui contenuti specifici. 
Si preferisce ancora in questi giorni richiamare luoghi comuni, aspetti di polemica e di propaganda che prescindono da un'analisi storica di contesto nazionale e internazionale su cui il provvedimento si fonda e in cui appunto si inserisce. Lo si riduce ad una dimensione domestica, tipica del provincialismo italiano, richiamando istituti degli anni trascorsi che questo Governo, questa maggioranza e il Partito Democratico in primis non hanno mai condiviso e ritengono distanti dalla propria cultura politica e dai propri progetti. 
Signor Presidente, si è aperta una fase nuova, dobbiamo prendere atto delle significative trasformazioni che hanno segnato il nostro tempo, siamo passati da uno scenario in cui gli investimenti all'estero potevano essere nascosti agli occhi del fisco, ad uno scenario in cui la trasparenza è diventata la nuova parola d'ordine. Gli accordi con la Svizzera, con il Principato di Monaco, con il Liechtenstein, con altri Paesi, con la conseguente caduta del muro rappresentato dal segreto bancario sono la punta più avanzata ad oggi di questo cambiamento epocale. 
Gli Stati si sono ritrovati allora nella necessità concreta e pratica di permettere il rientro nella legalità di capitali trasferiti irregolarmente, ma è stata l'OCSE nel 2010 a fornire un contributo decisivo con un rapporto puntuale e specifico, tenendo conto di esperienze di alcuni Paesi che già avevano attivato procedure di rientro. La legge sulla voluntary disclosure sta dentro le raccomandazioni OCSE e riprende precedenti del Regno Unito, della Francia, della Germania e degli Stati Uniti e la specificità di questa legge è appunto la trasparenza. Diversamente dalle opacità del passato, si supera ogni forma di anonimato, il contribuente mette le carte sul tavolo e opera a viso scoperto. Il contribuente ricostruisce, in collaborazione con l'Agenzia, la propria posizione reddituale, finanziaria e patrimoniale. Paga le imposte, gli interessi e le sanzioni, queste sì, ridotte. Questo è il contesto dellavoluntary disclosure. 
Il decreto all'articolo 1 consente l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate della voluntary per evitare che possano scattare le clausole di salvaguardia e, quindi, l'aumento dell'accise sui carburanti. Quindi, il positivo andamento degli incassi della voluntary disclosure consente di sterilizzare aumenti di imposta. L'articolo 2 modifica invece alcune disposizioni della procedura di collaborazione volontaria, in particolare stabilendo che potranno essere attivate fino al 30 novembre 2015 e non più al 30 settembre 2015 e che la stessa istanza possa essere poi integrata con documenti e informazioni entro il 30 dicembre 2015. 
Il Senato ha poi integrato la norma del decreto originario stabilendo che la competenza alla gestione delle istanze per l'accesso alla voluntary disclosure, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Il decreto all'articolo 2 interviene dando poi una risposta importante ad un problema annoso, che si trascinava da lungo tempo, affronta cioè il caso dei lavoratori cosiddetti «frontalieri» e prevede che, sempre ai soli fini della voluntary, l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza Svizzera siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente all'aliquota del 5 per cento. Vi è poi un'altra modifica che fa il Senato, a nostro avviso molto importante, dove si precisa che l'esonero previsto dall'articolo 38 si applica non soltanto al titolare del conto corrente all'estero per l'accredito appunto degli stipendi e degli altri emolumenti che derivano dalle attività lavorative svolte, ma anche ai cointestatari o ai beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.