Relatore per la maggioranza
Data: 
Martedì, 3 Novembre, 2015
Nome: 
Maino Marchi

 A.C. 3340-A

Signora Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, il decreto-legge n. 154 del 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale», era composto originariamente da tre articoli, più un quarto per l'entrata in vigore. Nel corso dell'esame parlamentare in Commissione sono stati aggiunti un articolo e due commi, uno all'articolo 2 e uno all'articolo 3. 
L'articolo 1 dispone l'immediato utilizzo di risorse già assegnate dal CIPE ad interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto «programma scuole belle»), articolandole fra il 2015 e 2016, e reca un'ulteriore autorizzazione di spesa per la stessa finalità per il 2015. 
Complessivamente si tratta di 110 milioni di euro, di cui 100 per il 2015 e 10 per il 2016. In particolare la norma dispone in primo luogo l'immediato utilizzo delle risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 per il 2016, già assegnate dal Cipe nella seduta del 6 agosto 2015 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 per la prosecuzione degli interventi relativi al Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera dello stesso Cipe n. 21 del 30 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre del 2014, con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità. In relazione alla disponibilità di tali risorse, che la norma indica come già anticipate dal Cipe nella seduta del 6 agosto 2015, si segnala che nel comunicato del Cipe relativo all'esito della seduta citata risulta deliberata l'assegnazione di complessivi 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relative alla programmazione 2014-2020 per misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici statali. L'articolo autorizza, altresì, per la medesima finalità la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri sono posti a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Per quanto concerne in particolare il programma «Scuole belle», oggetto delle risorse previste dall'articolo, si ricorda che per esso è stato previsto un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro. Con l'articolo 1 si intende dunque garantire l'immediata disponibilità di 110 milioni di euro per la prosecuzione del programma «Scuole belle», di cui 100 per il 2015 e 10 per il 2016, che costituiscono quota parte dei 170 milioni di euro necessari al completamento del programma medesimo previsto dall'accordo del 30 luglio 2015 sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio. Faccio mia l'osservazione della Commissione lavoro, che invita ad individuare sin d'ora – che non essendo possibile all'interno di questo decreto-legge, trasformerei in un: «al più presto» – le risorse finanziarie necessarie ad assicurare il completamento del finanziamento nell'anno 2016 del Piano «Scuole belle» e di promuovere una soluzione di carattere strutturale alle problematiche di carattere sociale e occupazionale dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili di pulizia delle scuole e di quelle rientranti nei cosiddetti «appalti storici». 
Con l'articolo 1-bis, approvato in Commissione Bilancio, tenendo conto anche dell'osservazione della Commissione Lavoro, si chiarisce in modo inequivoco che gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 468 del 1 dicembre 1997, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, continuano ad applicarsi a tutti i progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima dell'adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 14 dicembre 2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. È una precisazione necessaria al fine di escludere un vuoto normativo per i progetti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 e conclusi prima dell'adozione della medesima convenzione. 
L'articolo 2 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999, cosiddetto «Prodi-bis», consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga, che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente, articolo 66 del medesimo decreto legislativo, opera per un periodo non superiore ai 12 mesi e per una sola volta qualora venga accertato sulla base di una specifica relazione, predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori. In particolare, l'articolo 2 aggiunge un nuovo comma 4-bisnell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale «se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga trimestrale, ai sensi del citato articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre per una sola volta una ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore ai dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa senza pregiudizio per i creditori».  Il nuovo comma 4-bis, inoltre, dispone che il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del decreto legislativo n. 270. 
Il Governo ha fornito informazioni sulla situazione di emergenza a cui può applicarsi il decreto-legge, considerato che sulla materia è in corso anche un lavoro parlamentare. 
Con un ulteriore comma approvato in Commissione, nel confermare le previsioni della delibera 578/13 dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas in merito alla definizione ed alle condizioni per essere riconosciuti tra le tipologie ammesse dei sistemi efficienti di utenza o sistemi esistenti equivalenti alla data del 1o gennaio 2014, si precisa che la previsione del decreto legislativo n. 56 del 2010 in merito alla condizione sulla titolarità del medesimo soggetto giuridico dell'unità di produzione e di consumo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si intende tale data prorogata al 1o gennaio 2016 per quei soggetti che, avendo ottenuto la qualifica SEESEU-C nell'anno 2015, alla data del 1o gennaio 2014 erano in regime di amministrazione straordinaria e in conseguenza di ciò non hanno potuto variare gli assetti proprietari al fine di qualificarsi come SEESEU-A. 
L'articolo 3, infine, è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del Patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015. 
In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma, 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza, 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabella A allegata al decreto-legge. 
La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizioni per l'attuazione della cosiddetta emialità» – misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del Patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) – nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015. 
L'integrazione più importante al testo del decreto apportata dal lavoro in Commissione riguarda una norma generale della parte finale del 2015 con cui si interviene in materia di Patto di stabilità interno relativamente alle calamità naturali per le quali venga deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quindi entro novembre. 
Nel saldo del Patto non saranno considerate le spese sostenute dagli enti locali a valere sull'avanzo di amministrazione o su risorse dal ricorso al debito nel limite degli spazi ancora disponibili con le modalità con cui si è provveduto per Parma e Piacenza. Dovrà esserci la comunicazione da parte degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 10 dicembre 2015 degli spazi finanziari di Patto di cui si ha necessità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 16 dicembre si provvederà in base alle richieste pervenute. 
Infine, Presidente, avremmo voluto dare risposte anche ad altre istanze, avanzate soprattutto dall'ANCI e contenute in emendamenti simili presentati da deputati di diversi gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. La tagliola dell'inammissibilità non ce lo ha consentito; per farlo anche in misura limitata era indispensabile l'accordo unanime dei gruppi, non c’è stata la disponibilità del gruppo MoVimento 5 Stelle e non si è potuto fare. 
Auspico che il Governo provveda su questi temi e su altri urgenti relativi alle regioni in questi giorni con apposito decreto-legge.