Relatrice per la maggioranzaper la II Commissione
Data: 
Lunedì, 13 Marzo, 2017
Nome: 
Alessia Morani

 A.C. 4310-A

Grazie, Presidente. Come ha annunciato il relatore per la Commissione affari costituzionali, Fiano, mi soffermerò sulle parti di competenza della Commissione giustizia, in particolare sulle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano. Sono gli articoli da 9 a 18 del capo II, ad eccezione degli articoli 12 e 14 che sono direttamente connessi agli ambiti di competenza della Commissione affari costituzionali e su cui è già stato riferito.

L’articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 300 euro, e di un ordine di allontanamento dal luogo della condotta illecita nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Nella relazione illustrativa si evidenzia che questi comportamenti, pur non integrando necessariamente delle violazioni di legge, compromettono la fruibilità di luoghi particolari, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura fruizione degli spazi pubblici, con profili di rischio anche per la sicurezza relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.

Voglio rassicurare chi nel corso dell’esame in Commissione ha paventato che questa norma sia una norma anti-povertà: la disposizione in esame non è diretta a colpire i clochard, che si riparano dal freddo nelle stazioni, ma colpisce coloro, nei luoghi indicati dal comma 1, che vengono trovati in stato di ubriachezza, che compiono atti contrari alla pubblica decenza, che esercitano il commercio abusivo o, come previsto dalle Commissioni riunite, esercitano l’attività di parcheggiatore o guardia macchine abusivo.

La competenza all’adozione dei provvedimenti è del sindaco del comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinati ad interventi di recupero del degrado urbano. Sostanzialmente, l’ordine di allontanamento imposto dal sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, sembra configurare una forma di “mini Daspo”. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che per infrastrutture fisse e mobili si intende il complesso di opere secondarie e complementari alla struttura di base, necessarie affinché quest’ultima possa funzionare; ad esempio, del servizio metropolitano è considerata infrastruttura non solo la rete dei binari, ma anche i vagoni dei convogli, mentre la stazione e le vie di accesso rientrano nel concetto di pertinenza.

Il comma 3 prevede, tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana, l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle misure previste dall’articolo 1 ad aree urbane dove si trovino musei, aree monumentali archeologiche o altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi di turismo, ovvero adibiti a verde pubblico. Le Commissioni riunite hanno ampliato il campo di applicazione alle scuole, ai plessi scolastici e ai siti universitari ed hanno precisato che, per gli altri luoghi già previsti, si scinde dalla presenza di consistenti flussi turistici. L’ordine di allontanamento ha una durata di 48 ore.

L’articolo 10 ha per oggetto il cosiddetto “Daspo urbano”. La disposizione detta le modalità esecutive della misura dell’allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze, come indicato dall’articolo 9. Nello specifico, si stabilisce, al primo comma, che: l’ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore dall’organo che accerta le condotte illecite; la validità temporale della misura inibitoria, cioè 48 ore dall’accertamento del fatto; che la violazione dell’ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria, cioè quella prevista dall’articolo 9, comma 1, e la trasmissione del provvedimento al questore competente nonché, se necessario, alle competenti autorità socio-sanitarie locali. La recidiva nelle condotte illecite di cui all’articolo 9, limitatamente alla libera accessibilità delle infrastrutture di trasporto, ubriachezza e di commercio abusivo, ove ne derivi un pericolo per la sicurezza comporta la possibile adozione di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi.

Il provvedimento, adeguatamente motivato, è adottato dal questore, che ne individua le più opportune modalità esecutive compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del trasgressore. Tale ultima misura è modellata sul Daspo nelle manifestazioni sportive, di cui all’articolo 6 della legge n. 401 del 1989. Una durata maggiore del divieto di accesso, da sei mesi a due anni, è prevista dal comma 3 quando le condotte vietate sono commesse da un condannato negli ultimi cinque anni con conferma della sentenza almeno in secondo grado - la cosiddetta “doppia conforme” - per reati contro la persona e il patrimonio. Viene, quindi, previsto direttamente dalla legge un aumento della durata del divieto nei confronti dei soggetti già condannati. Se l’interessato è un minore, va data notizia della misura alla procura presso il tribunale dei minorenni. Il comma 4 prevede l’applicazione, ove compatibile, della disciplina del Daspo, di cui all’articolo 6 della legge n. 401 del 1989, in materia di notifica del provvedimento, obbligo di presentazione agli uffici di polizia, ricorribilità in Cassazione. Ne consegue, anche per la maggiore invasività della misura inibitoria, il controllo dell’autorità giudiziaria ai fini della convalida.

L’articolo 10 prevede, inoltre, la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena, in caso di condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale, sia subordinata all’imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate. Infine, viene demandato ad un decreto del Ministro dell’interno la determinazione, a risorse invariate, dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell’ordine e i corpi di polizia municipale.

Le Commissioni riunite hanno poi inserito il comma 6-bis, con il quale hanno ripristinato, fino al 30 giugno 2020, l’efficacia della disciplina sull’arresto in flagranza differita e sull’applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Si tratta di una misura necessaria per situazioni in cui, come avviene sugli spalti degli stadi, vi è spesso l’impossibilità concreta della presenza delle forze di polizia nel luogo in cui si commette il reato.

L’articolo 11 ha per oggetto le occupazioni arbitrarie di immobili. Il fenomeno, fonte di forti tensioni sociali e di situazioni di illegalità, è particolarmente esteso nelle grandi città. La relazione al disegno di legge di conversione riporta che solo nel territorio di Roma capitale vi sono più di 100 immobili abusivamente occupati. La disposizione è volta a contemperare l’esigenza di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sgombero di edifici abusivamente occupati con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché con quelle di garanzia dei diritti fondamentali della persona normativamente affidati al prefetto, che può impartire apposite disposizioni per assicurare l’equilibrio di tutti i valori in gioco. Nello specifico, l’articolo 11 intende meglio definire i percorsi attraverso i quali l’autorità di pubblica sicurezza, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si dispone cosi che il prefetto debba impartire modalità esecutive dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusivi di immobili, sia per prevenire, in relazione al numero di immobili da sgomberare, possibili turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero.

Il comma 2 prevede che l’impiego della forza pubblica per lo sgombero deve tener conto delle seguenti priorità: situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; rischi per l’incolumità e la salute pubblica; diritti dei proprietari degli immobili; i livelli assistenziali che regioni ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto.

Viene precisato, nel comma 4, che l’eventuale annullamento del provvedimento del prefetto da parte del giudice amministrativo può comportare, escluso il caso di dolo o di colpa grave, soltanto il risarcimento in forma specifica che, nel caso di specie, consiste nell’obbligo dell’amministrazione di attivarsi per far cessare l’occupazione abusiva.

L’articolo 13 ha per oggetto il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico o di pubblici esercizi, prevedendo il ricorso alla misura del Daspo per un periodo da uno a cinque anni per chi vende o cede sostanze stupefacenti o psicotrope in questi luoghi.

Il questore potrà, infatti, disporre per motivi di sicurezza, nei soggetti condannati in via definitiva o con doppia conforme che nell’ultimo triennio siano stati condannati per reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il divieto di accesso nei locali pubblici o aperti al pubblico o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto, che può durare da uno a cinque anni, può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali. Si ricorda come, in relazione alla disciplina del Daspo, che può essere emesso non necessariamente dopo una condanna penale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 512 del 2002, ha inquadrato la misura del Daspo tra le misure di prevenzione, che possono, quindi, essere inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato accertato in via definitiva.

Ulteriori misure di durata massima di due anni, mutuate dalla disciplina del Daspo, saranno adottabili nei confronti dei condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni per i reati previsti dal citato Testo unico stupefacenti. Obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri, obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata, divieto di allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata e di uscita degli istituti scolastici: queste ulteriori misure potranno essere erogate dal questore, singolarmente o cumulativamente. Anche per tali misure si fa rinvio alla possibile applicazione di alcune delle disposizioni sul Daspo di cui all’articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4 della legge n. 401 del 1989.

I divieti e le misure dettate dell’articolo 13 sono adottabili anche nei confronti di minori ultra quattordicenni con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà. La disposizione riprende quella identica in vigore per il Daspo nelle manifestazioni sportive dettata dalla legge n. 401 del 1989. Il comma 6 punisce con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10 mila a 40 mila euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno la violazione delle misure adottate dal questore previste dai commi 1 e 3. Spetta al prefetto adottare i relativi provvedimenti. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, la clausola di salvezza introdotta al comma 6 sarebbe diretta a evitare il ne bis in idem e a consentire l’applicazione del principio di specialità, dato che l’illecito potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 650 del codice penale, che sanziona con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità dato per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica.

Il comma 7, infine, reca una disposizione analoga a quella del comma 5 dell’articolo 9, ossia la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al primo comma sia subordinata all’imposizione del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati. L’articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare il cosiddetto braccialetto elettronico nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che a ciò abbiano prestato, naturalmente, esplicito consenso. Tale disposizione troverà applicazione, naturalmente, nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si ritiene, nella relazione, che la proposta consenta una maggiore efficacia delle misure di prevenzione e un presumibile significativo abbattimento dei costi legato alla possibilità di verificare da remoto il rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall’autorità giudiziaria.

Inoltre, consente una migliore dislocazione delle pattuglie sul territorio ai fini del controllo dell’ordine pubblico, consentendo di recuperare, a tali fini, le pattuglie che si sarebbero dovute utilizzare per controllare il sorvegliato speciale, il quale ora potrà essere controllato a distanza. Sempre nella relazione si legge che attualmente i braccialetti disponibili sono 2 mila, di cui 200 dotati di un dispositivo GPS, e la loro utilizzazione può essere sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente. L’articolo 16, relativo all’articolo 639, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, del codice penale, prevede che il giudice possa disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l’obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.

L’articolo 17 assicura la neutralità finanziaria dell’intero decreto-legge, precisando che l’attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, posto che, comunque, dall’attuazione del decreto-legge si attendono nuove entrate, non ancora quantificabili, legate all’introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie.