Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 21 Luglio, 2014
Nome: 
Micaela Campana

Signor Presidente, colleghi, io, a differenza del collega Molteni, non parto dalla presunzione di immaginare il sostegno dei cittadini italiani su evidenti ed errati fondamenti di un decreto raccontato dal collega, seppur con pathos, solo attraverso disinformazione ai cittadini e instillando la paura.
  Ecco, come dimostrato anche di recente, chi instilla la paura non riceve beneficio elettorale e non fa bene al Paese. La tattica politica di chi, tra l'altro, mi rendo conto, non ha voce nel Parlamento europeo, deve lasciare spazio a chi, invece – come il PD ed il Governo, in questo momento – sta cercando di provare a risolvere i problemi del Paese attraverso la guida del semestre.
  Il decreto-legge risponde ad un obbligo, assunto dall'Italia al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e completa un pacchetto di riforme strutturali (attraverso il decreto-legge n. 78 del 2013, il decreto-legge n. 146 del 2013, la legge n. 67 del 2014), per attuare al meglio, attraverso indennizzi e rimedi risarcitori, quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia – e ripeto: ha condannato l'Italia – con la famosa sentenza Torreggiani, già esplicitata più volte dal relatore Ermini, per trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento carcerario. Inoltre, sblocca la rilevante riforma sulle misure cautelari e questo è oggi alla terza lettura della Camera.
  Prosegue, insomma, nel solco di una graduale, cauta e ragionata modernizzazione del dispositivo punitivo, limitando il carcere ai reati gravi e ad alto allarme sociale (ma su questo arriverò dopo), potenziando le misure alternative e i percorsi rieducativi.
  Il decreto-legge, così come le disposizioni, in particolare nell'articolo 1, aggiungono i provvedimenti di natura risarcitoria, stabilendo che, nei casi in cui non vengano rispettati i criteri enunciati, il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procedura speciale, debba compensarlo con l'abbuono di un giorno di pena residua per dieci giorni, durante i quali vi è stata la violazione, e liquidarlo con la somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in condizioni inumane e degradanti, nei casi in cui il residuo della pena da espiare non permetta l'attuazione della detrazione percentuale.
  Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in condizioni inumane: è questo il cuore del decreto-legge. Per compensare la violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, se la pena è ancora da espiare è previsto, infatti, un abbuono di un giorno. La richiesta, in questo caso, va fatta entro sei mesi dalla fine della detenzione. Da qui al 2016, per i risarcimenti, saranno disponibili 20 milioni di euro.
  Il decreto-legge, inoltre, dà una stretta sul carcere preventivo, che non deve trasformarsi in una anticipazione della pena. C’è il divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore a tre anni. Se il giudice ritiene, inoltre, che all'esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai tre anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non vale, però – e sottolineo: non vale – per i delitti ad elevata pericolosità sociale, tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia, e mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari. Viene ribadito, invece, il divieto assoluto del carcere preventivo e dei domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai domiciliari va in carcere.
  L'articolo 5 – ci tengo a sottolinearlo, perché è stato un tema anche abbastanza discusso in Commissione – introduce dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni, anche coloro che, pur maggiorenni, non abbiano compiuto venticinque anni.
  In sintesi, non si tratta di una mera esecuzione delle misure previste per gli adulti in strutture pensate per i minori, ma, più in generale, in base al comma 2 dell'articolo 24, dell'applicazione, a tutti coloro che non abbiano compiuto venticinque anni, di istituti pensati esclusivamente per i minorenni. Le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora venticinque anni, anziché ventuno come è oggi. In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i diciotto anni, ma per un reato commesso da minorenne, l'esecuzione di pene detentive alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal procedimento minorile ed affidata al personale dei servizi minorili fino a venticinque anni, sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.
  A meno che non prevalgano esigenze processuali di sicurezza, l'imputato che lascia il carcere per i domiciliari vi si recherà senza accompagnamento delle forze dell'ordine.Anche qui, come detto dal relatore per la maggioranza, qualora l'organico sia scoperto di oltre il 20 per cento dei posti, in via eccezionale – e ciò riguarda solo i vincitori del concorso del 2011 – si destineranno alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina. È anticipata al 31 luglio la scadenza del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.
  Si è detto più volte in quest'Aula, soprattutto nelle parole del relatore di minoranza, che questa è l'ennesima e solita amnistia mascherata. Il decreto-legge non introduce alcun condono, ma si preoccupa di indennizzare chi ha subito un pregiudizio vivendo in celle sovraffollate. La riduzione di pena risponde ad una logica compensativa di un surplus di sofferenza. È un rimedio conforme e legittimato dalla giurisprudenza della Corte europea. È stata sperimentata anche in Germania come strumento riparativo per eccessiva durata del processo.
  Inoltre, c’è la crisi e si danno soldi ai delinquenti: ho sentito più volte anche questo nelle parole del collega Molteni. Anche questo non è vero, non c’è alcun premio, ma ritorno a dire che è un risarcimento di un danno. Gli 8 euro al giorno rappresentano solo l'equa riparazione di un pregiudizio. Monetizzare, del resto, è l'unica soluzione quando non è praticabile l'abbuono di una pena da scontare. Il decreto-legge stabilisce due cose: da un lato, conferma una norma che già esiste: non si può andare in carcere o ai domiciliari in corso di processo se la prognosi del giudice fa ritenere che sarà concessa la sospensione condizionale della pena, cosa, tra l'altro prevista; dall'altro lato, invece, vieta la custodia cautelare in carcere, ma non gli arresti domiciliari, quando il giudice ritiene che la pena definitiva non potrà superare i tre anni di reclusione e scatteranno, dunque, in sede di esecuzione, le misure alternative al carcere. Il principio è: chi non deve andare in carcere da condannato, perché dovrebbe andarci da imputato, ancora presunto innocente, fino a sentenza definitiva ? Stiamo parlando di carcere preventivo, non dimentichiamolo mai. E non dimentichiamo che ci sono altre misure cautelari, coercitive e interdittive, a disposizione dei magistrati.Escono i peggiori criminali, stalker e ladri seriali: questo è stato oggetto di discussione molto partecipata, sia in Commissione e speriamo anche nel corso del dibattito. Una proposta emendativa del relatore del PD, votato dalla Commissione, ha escluso – e ripeto: ha escluso – dal divieto di custodia cautelare in carcere i reati ad alta pericolosità ed allarme sociale, facendo così decadere quasi il 90 per cento della relazione del relatore di minoranza. Per i delitti di mafia, terrorismo, rapina, estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia, rispetto a prima non cambierà nulla, così come non è vero che dovrà essere rimesso in libertà chi non ha un luogo dove stare ai domiciliari. La proposta emendativa del PD prevede che anche in questo caso ci sia il carcere.
  C’è la custodia di salvaguardia, ma c’è anche il dubbio che non tutto quadra in chi dice che il decreto-legge libera delinquenti pericolosissimi e poi li condanna ad un paio di anni o poco più. Delle due, l'una: o il reato è davvero grave, e allora perché sottopunirlo, oppure non è così grave, altrimenti il sospetto è che il carcere preventivo sia anticipazione indebita della pena, che in uno Stato di diritto come questo Paese non può essere, per rassicurare l'opinione pubblica che poi, anche con un po’ di carcere, le pene definitive siano non proporzionate alla gravità del fatto-reato.
  I reati gravi di corruzione: anche su questo, Presidente, colleghi, vorrei sottolineare con forza che i reati gravi di corruzione, concussione e peculato possono implicare prognosi di pena ben superiore a tre anni: dunque, non scatta alcun divieto. Per altri reati ci sono i domiciliari, che restano, comunque, una pesante restrizione di libertà. E quando sarà legge la riforma della custodia cautelare, sarà possibile applicare insieme più misure interdittive o coercitive, per esempio l'obbligo di dimora e il divieto di esercitare una professione o di contatti con la pubblica amministrazione.
  Pur di favorire i delinquenti trattano da minori anche i venticinquenni. Come ho detto prima, questo è un tema che, a mio avviso, è anche centrale rispetto al decreto-legge. Oggi il minore gravita nell'orbita della giustizia minorile fino a ventuno anni di età prima di entrare nel carcere degli adulti. Estendere la soglia fino a venticinque anni di età rafforza e dà continuità ai percorsi rieducativi. Allungare il tempo significa dare una chance in più a soggetti giovani, a tutto vantaggio della sicurezza collettiva. E, comunque, una proposta emendativa del Partito Democratico ha stabilito che nella fascia tra i ventuno e i venticinque anni di età spetterà al giudice valutare la situazione di pericolosità concreta.
  Rispetto all'organico, noi abbiamo ascoltato in audizione moltissime associazioni. Anche questo: il decreto-legge aumenta l'organico degli agenti penitenziari. Non solo grazie ad una proposta emendativa del PD, ci saranno più magistrati di sorveglianza. Io apprezzo, come ho detto prima, la passione e il pathos con cui la Lega ed altri partiti si preoccupano della sicurezza degli italiani, ma sono convinta che il Paese, che – ripeto – sta guidando il semestre europeo e che sui temi della giustizia ha dato centralità alla propria agenda politica, sarà in grado, come sempre, di verificare la bontà delle proposte, non ascoltando chi, negli ultimi vent'anni di Governo (sono stati tanti quelli in cui anche la Lega ha governato), ha gridato senza soluzioni, ha innescato la paura senza accelerare la speranza, ha portato la gestione e ha dato l'immagine di un Paese sull'orlo di una crisi di sicurezza e, invece, è un Paese che vuole provare – attraverso un accelerare una centralità anche dei propri diritti, anche dei diritti dei propri detenuti – a riprendere in mano il tema della sicurezza, non attraverso l'allarme sociale.
  Ripeto: il Partito Democratico sosterrà con forza questo decreto-legge e sosterrà con altrettanta forza tutti quei provvedimenti che, rispetto al tema della giustizia, metteranno al centro e proveranno a tenere insieme sicurezza e diritti dei cittadini.