Discussione sulle linee generali - Relatrice per la I Commissione
Data: 
Lunedì, 8 Febbraio, 2016
Nome: 
Daniela Matilde Maria Gasparini

A.C. 3513-A

 

Grazie, Presidente. Il nickname del decreto noto come «milleproroghe» porta con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono affrontati. In realtà, il titolo di questo provvedimento, nello specifico «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è più configurabile come un'ovvia necessità di fare manutenzione alle leggi che nella fase di attuazione richiedono aggiustamenti per raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti. 
Non va dimenticato che le leggi vengono attuate con il concorso di regioni e comuni e non sempre tutte le regioni e i comuni italiani viaggiano alla stessa velocità o hanno le stesse opportunità. Lo stesso si può dire per altri comparti dello Stato. Le proroghe, comunque, non sono mille ma sono centocinque, e su queste centocinque molti sono stati gli emendamenti accolti in sede di discussione nella Commissione presentati dagli stessi parlamentari. 
Alcune sono comunque, oggettivamente, proroghe determinate dal ritardo nell'attuazione di provvedimenti legislativi, ma va sottolineato che più di un terzo delle proroghe proposte nel provvedimento sono direttamente ascrivibili all'esigenza di fare manutenzione alle leggi, tema che, a mio avviso, dovrà essere affrontato nel quadro della riforma del procedimento legislativo a seguire la riforma costituzionale. Infatti, dall'esame di questo atto, emergono chiaramente le proroghe che si sono rese necessarie in attesa di poter modificare una legge che, nell'attuazione, si è dimostrata non coerente con l'obiettivo. E oggi – lo sappiamo – cambiare una legge richiede oggettivamente tempi e modalità molto complessi e lunghi. Un esempio per tutti sono le proroghe riguardanti il comparto enti locali, unione dei comuni, fusioni, province e città metropolitane: dopo la riforma della legge n. 56, la riforma della pubblica amministrazione e l'auspicata riforma costituzionale occorrerebbe mettere mano al testo unico degli enti locali per evitare quello che abbiamo riscontrato anche con questo atto, continui aggiustamenti di norme per renderle coerenti con i tempi delle riforme e con le modifiche che in questi anni sono state man mano dalle varie leggi di stabilità messe in campo, che hanno modificato sostanzialmente le regole e le norme per quanto riguarda gli enti locali. L'analisi e il lavoro di correzione a questo decreto è stato un lavoro particolarmente articolato per la quantità di argomenti che abbiamo dovuto analizzare e definire, ma debbo evidenziare che, grazie all'impegno e alla professionalità dei dirigenti e funzionari delle due Commissioni coinvolte, la I e la V, e dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze sono convinta che abbiamo fatto un buon lavoro, migliorando il testo originario approvato dal Governo. 
Voglio ringraziare Sesa Amici, sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, e Paola De Micheli, sottosegretaria al Ministero dell'economia e delle finanze, per il supporto e la sensibilità politica nel cercare di aiutare noi relatori ad affrontare le centinaia di emendamenti presentati dai nostri colleghi con rispetto, attenzione e sempre nella ricerca di soluzioni alle proposte fatte. Voglio anche ringraziare Pietro che, ben protetto dalla sua mamma, ha partecipato ad un dibattito spesso astruso, fatto di commi, numeri di articoli, rimandi legislativi: immagino si sia domandato se il mondo in cui vivrà sia così complicato e voglio rassicurarlo: stiamo lavorando per un mondo migliore e più semplice. Pietro è il bambino che sta per nascere a Paola De Micheli, che è stata con noi in questi giorni e, quindi, questo affetto ha avvolto anche lui. 
Per quanto riguarda il merito del provvedimento, illustrerò gli articoli di interesse della Commissione affari costituzionali, ossia gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9. 
I commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza e difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco), anche in relazione alle cessazioni verificatisi in diversi anni. 
Viene, inoltre, prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. 
Il comma 3-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga dal 2014 al 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli. Esso proroga, altresì, fino a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli. 
L'articolo 1, comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 la previsione che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 1, comma 4-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, differisce (dal 31 dicembre 2015) al 30 aprile 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-2018. 
L'articolo 1, comma 5, proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
L'articolo 1, comma 6, proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento professionale, così come per la qualifica di primo dirigente. 
L'articolo 1, commi dal 7-bis al 7-quinquies, riapre i termini, fino al 25 aprile 2016, per la presentazione delle domande volte al riconoscimento del valore militare per i caduti, per i comuni e per le province. 
L'articolo 1, comma 8, interviene sull'articolo 2223 del codice dell'ordinamento militare al fine di prorogare, dal 2015 al 2016, il regime transitorio concernente il collocamento in «aspettativa per riduzione quadri» per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico. 
L'articolo 1, comma 9, che ha disposto la possibilità, per le province e le città metropolitane, di prorogare, per comprovate necessità, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, è stato modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite. In particolare, il nuovo testo del comma 9 si limita a confermare la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato per le province e città metropolitane per il 2016, mentre il nuovo comma 9-bis prevede la medesima proroga per le province che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014). Il comma 9-ter, lettera a), modifica il termine per le prime elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla legge Delrio, posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. La lettera b) prevede l'applicazione, anche in caso di elezioni successive al 2014, della disposizione in base alla quale, alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti indifferibili fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia. Il comma 9-quater, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, prevede la facoltà per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di essere prorogati fino al 31 dicembre 2016. 
L'articolo 1, comma 10, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti, prevede l'utilizzo da parte della regione Calabria di propri fondi per la stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione stessa, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto anche per l'anno 2015 – non solo per l'anno 2014, come previsto dalla normativa previgente – del Patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. 
L'articolo 1, comma 10-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente dell'anno scolastico 2016-2017 all'anno scolastico 2018-2019. Conseguentemente, dispone anche che le graduatorie di istituto, limitatamente alla prima fascia nella quale sono iscritti gli aspiranti inseriti nelle gare per il medesimo posto o classe di concorso, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020. 
Il comma 10-ter, introdotto dalle Commissioni riunite, differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, AFAM, al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente, devono essere conseguiti ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse istituzioni in base alla normativa vigente. 
Il comma 10-quater, introdotto dalle Commissioni, integra l'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, che ha disciplinato specifici interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, autorizzando per il triennio 2016-2018 la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle predette attività di ricostruzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie e dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
Il comma 10-quinquies, introdotto dalle Commissioni riunite, prevede che le risorse destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214 mila euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. I commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies, introdotti dalle Commissioni riunite, concernono i contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo B, nonché i decreti che definiscono le procedure per i criteri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale. In particolare, il comma 10-octies autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato del tipo B, in scadenza prima della stessa data, i cui titolari non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale nelle tornate 2012 e 2013. 
Al medesimo fine, il comma 10-septies modifica la previsione secondo cui i contratti di ricercatore di tipo B non sono rinnovabili, stabilendo che gli stessi sono rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016. Il comma 10-octies, secondo periodo, estende le possibilità di stipulare contratti di ricercatore di tipo B ai titolari di assegni di ricerca conseguiti ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010. Il comma 10-sexies differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, che doveva essere emanato prima dell'avvio della tornata 2014; fissa, altresì, alla medesima data il termine con la riemanazione del decreto ministeriale volto a ridefinire i criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione, termine non previsto a legislazione vigente.
L'articolo 2, comma 2, proroga al 1o luglio 2016 l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo, prevedendo inoltre una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato. Il comma 2 interviene sulle norme di attuazione del codice del processo amministrativo per prevedere una fase di sperimentazione in vista della graduale introduzione del processo amministrativo telematico. Il comma 2-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga di due anni, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari dei tribunali di Ischia, Lipari e Portoferraio. Viene di conseguenza fissato al 1o gennaio 2019 il termine da cui cessa l'efficacia della disciplina provvisoria sul ripristino delle sezioni insulari. 
Il comma 2-ter interviene sulla legge di riforma della professione forense con particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alla giurisdizione superiore.
L'articolo 2-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga al 31 dicembre 2016 i termini, entrambi in scadenza il 21 febbraio 2016, per l'adozione da parte dei responsabili dei servizi automizzati del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche necessarie per la pubblicazione dei dati per la pubblicazione in modalità informatica delle domande di iscrizione tenuta presso i tribunali di specifici albi ed elenchi di professionisti e dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati. L'articolo 2-ter, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga dal 28 febbraio 2016 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale il Ministero della giustizia, adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali, approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace richiesta dagli enti locali. La decisione è assunta valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti stessi per il mantenimento degli uffici sul loro territorio a loro integrali spese. 
L'articolo 2-quater, introdotto dalle Commissioni riunite, reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro. Il comma 1 proroga per il 2016 il periodo nel quale il contributo di licenziamento pari al 41 per cento del trattamento mensile iniziale dell'ASPI, erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASPI intervenuti a decorrere dal 1o gennaio 2013, non è dovuto per casi specifici quali i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalto e le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dalla richiamata disposizione, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. 
Il comma 2 prevede che, per i contratti di solidarietà difensivi stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.148 del 2015 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. 
Il comma 3 modifica la specifica disciplina transitoria valida per il settore privato in base alla legge di stabilità per il 2016 relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente da parte del datore di lavoro di una somma che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo. L'articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. 
L'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Inoltre, ridetermina le tariffe, riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio. Durante l'esame in sede referente sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali. Più in particolare, gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione. 
Viene, inoltre, esplicitamente indicata la decorrenza del 1o gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano le tariffe di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tenere conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete. I commi 2-bis e 2-ter, introdotti in sede referente, intervengono nella disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Il comma 2 prevede ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara. Il comma 2-ter prevede una modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013. 
In particolare la lettera a) sostituisce il secondo periodo del comma 2 che prevedeva che decorsi i termini perentori di cui l'articolo 3, del decreto ministeriale n. 226 del 2011, sopra descritti, la regione avviasse la procedura di gara. La modifica in esame prevede invece che scaduti i termini, la regione competente sull'ambito, assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine, senza che la regione competente abbia proceduto dal nome del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentito la regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta. La disposizione prevede che l'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara. 
La lettera b), del comma 2-ter, sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n.69 del 2013. Si ricorda che il comma 4 prevedeva il potere sostitutivo statale in caso di inerzia della regione della nomina del commissario ad acta. Le disposizioni hanno ormai assorbito la nuova formulazione. Il comma 5 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi che non abbiano rispettato i termini.
L'articolo 3, comma 2-quater, introdotto in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione da parte delle regioni e delle province autonome di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. 
L'articolo 3, comma 2-quinquies, introdotto in sede referente, modifica le disposizioni della legge di stabilità 2015 relativa al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale . Si tratta del comma 194 che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per il sostegno dell'emittente radiotelevisiva locale per compensare le riduzioni di spesa nel settore ammontante a 80 milioni di euro nell'anno 2014. 
L'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, proroga di un triennio l'operatività della Scuola sperimentale del Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute. 
 L'articolo 4, comma 1, proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. 
L'articolo 4, comma 1-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga per l'anno 2016, la norma che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. 
L'articolo 4, comma 1-ter, approvato in sede referente, proroga al 15 giugno 2016 – relativamente ai soli esercizi degli anni 2013 e 2014 – il termine, fissalo dalla legge n. 96 del 2012 al 15 giugno di ogni anno, entro cui i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti devono trasmettere alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso. 
È stabilito inoltre (comma 1-quater) che, ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione di tali atti, nei termini previsti (quindi entro il 15 giugno di ogni anno) o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge (il 15 giugno 2016 per gli esercizi riferiti agli anni 2013 e 2014), la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000. 
L'articolo 4, comma 2, stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 104/2013 (a tutt'oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012. 
Il comma 3, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 
L'articolo 4, comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Inoltre, con una modifica introdotta in sede referente, i comuni istituiti per fusione entro il 1o gennaio 2016, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità 2016. 
L'articolo 4, comma 5, proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. 
L'articolo 4, comma 6, interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate al decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente talune attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, specificando che le medesime decorrono trascorsi dodici mesi (anziché sei) dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che ha definito i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendono iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici. 
L'articolo 4, comma 6-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2016. I primi due periodi della norma confermano, per il 2016, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per e province delle regioni a statuto ordinario. Il terzo periodo determina anche per il 2016 i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna secondo i medesimi criteri adottati nel 2014 e nel 2015. 
L'articolo 4, comma 6-ter, prevede: da un lato, la proroga, fino al 31 maggio 2017 del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario; dall'altro, la conclusione, entro il 15 luglio 2017, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza. 
L'articolo 4, comma 6-quater proroga di un anno – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 – un terzo dei contratti conclusi dall'Agenzia Industrie difesa. In base a tale disposizione l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali. 
L'articolo 4-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga agli anni 2015, 2016 e 2017 la concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, finanziato con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 
L'articolo 4-ter proroga di un anno (al 31 gennaio 2017) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. 
L'articolo 4-quater, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga di sei mesi la deroga alle ordinarie modalità di conservazione dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione. Modificando il recente decreto antiterrorismo, la disposizione prevede che fino al 30 giugno 2017 i suddetti operatori debbano conservare i dati del traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga a quanto previsto dal Codice della Privacy, che ne imporrebbe la distruzione dopo 30 mesi. Attualmente, la deroga al Codice è consentita fino al 31 dicembre 2016. La conservazione dei dati di traffico, che non riguarda dunque i contenuti delle comunicazioni, è finalizzata all'accertamento e repressione dei reati di grave allarme sociale e di terrorismo. 
Passando all'esame dell'articolo 8, le lettere a) e b) del comma 1 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. 
La lettera b-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti – a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio – 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016). 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì integrato il comma 1, al fine di dimezzare le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa. Tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica (bandite dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015). 
L'articolo 8, comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1o gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i «vecchi» grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. La proroga riguarda gli impianti per cui il codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate le istanze di deroga. 
L'articolo 8, comma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. 
L'articolo 9 proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 ed alle annualità precedenti, l'autorizzazione del dirigente delegato del Ministero per le politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.