Discussione sulle linee generali - Relatore per la V Commissione
Data: 
Lunedì, 8 Febbraio, 2016
Nome: 
Francesco Laforgia

A.C. 3513-A

 

Grazie Presidente. Il mio compito appunto è quello di completare il quadro che la collega relatrice, onorevole Gasparini ha delineato su questo provvedimento complesso e articolato, in particolare quello di soffermarmi sugli articoli che sono stati oggetto di maggiore attenzione da parte della V Commissione, benché, come è noto, il provvedimento è stato esaminato in forma congiunta. In particolare, gli articoli sono: 5, 5-bis, 6, 7, 10, 11, 11-bis, 12, 12-bis, 12-ter e 12-quater. Aggiungo una considerazione di carattere generale, che già la collega faceva: questo è un provvedimento che negli anni è stato etichettato giornalisticamente come «decreto mille proroghe» e ha assunto in questi anni, evidentemente, con questo termine, un'accezione negativa, in relazione all'idea di una modalità di legiferare un'architettura dello Stato e delle sue funzioni che magari – questa è la vulgata – preferisce prorogare dei termini, piuttosto che concentrarsi sulla possibilità e sulla capacità di risolvere in modo strutturale e a regime dei problemi. Questo evidentemente in parte è accaduto in questi anni. L'impegno che dobbiamo assumerci, lo dico in qualità di relatore che ha visto da vicino anche l'evolversi e la dinamica di un provvedimento come questo, è quello appunto di assumerci – insisto – l'impegno di far sì che nel futuro ci sia una modalità e una organizzazione del processo legislativo che faccia sì che i problemi vengano risolti in modo strutturale e a regime e che non si sia sempre come in quel famoso film Il giorno dalla marmotta in una dimensione nella quale ogni mattina ci svegliamo e il mondo sembra sempre lo stesso. Lo dico anche pensando, peraltro riprendo appunto alcune delle cose che diceva la collega, al fatto che evidentemente in questo passaggio ci sono delle cose molto positive che abbiamo cercato di risolvere pur attraverso lo strumento della proroga di termini. Si tratta di cose che io credo vadano valorizzate insieme a un impegno che non è soltanto di natura istituzionale e parlamentare, ma ha un carattere tutto politico, cioè fare in modo che in futuro si abbia sempre meno bisogno del «mille proroghe». 
Per venire al merito – e cerco di andare rapido – degli articoli: l'articolo 5, al comma 1, differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni al 30 giugno 2016. Più in particolare, tale articolo modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.70 del 2011, convertito con modificazioni alla legge n. 106 del 2011, prevedendo un'ulteriore proroga al 30 giugno 2016, per consentire la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni. Il comma 1-bis, inserito durante l'esame in Commissione, stabilisce il nuovo termine del 1o gennaio 2017, a partire dal quale il direttore generale del Grande progetto Pompei e le competenze ad esso attribuite devono confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia, che dalla medesima data assume la denominazione di Soprintendenza Pompei. 
L'articolo 5-bis, inserito durante l'esame in Commissione, proroga per il triennio 2016-2018 il finanziamento di 500 mila euro annui volto garantire il funzionamento del Museo tattile statale Omero e questo è, se mi consente Presidente, una misura di cui andiamo particolarmente orgogliosi rispetto a una iniziativa che abbiamo ritenuto meritevole di attenzione. 
L'articolo 6 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute, in particolare il comma 1, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, proroga la validità dei certificati di addestramento alla gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti. Il comma 2, proroga di un anno, dal 1o gennaio 2016 al 1ogennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. Il comma 3 proroga al 30 settembre 2016 il termine della validità delle tariffe massime di riferimento per la prestazione di assistenza ambulatoriale indicate dal decreto del Ministro della salute del 18 ottobre 2012 e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1, allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332. Il comma 4 estende al 2015 la possibilità che le quote premiali da attribuire alle regioni virtuose siano utilizzate per riequilibrare in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale le regioni altrimenti penalizzate. Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga al 2016 l'applicazione in tutte le regioni dei valori di costo rilevati nelle tre regioni di riferimento Marche, Umbria e Veneto, per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui di all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011. 
L'articolo 7 si occupa di proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Il comma 1, in particolare, proroga di sette mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore per i contratti relativi a lavori è elevata dal 10 per cento al 20 per cento. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, detta una disposizione finalizzata a disciplinare la destinazione delle risorse non sottratte alle regioni in virtù della disapplicazione delle sanzioni nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno. Il comma 2 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione di requisiti degli esecutori di lavori pubblici. Inoltre la lettera b-bis), aggiunta nel corso dell'esame in sede referente, prevede la medesima proroga, vale a dire al 31 dicembre 2015 al 31 luglio del 2016, del termine previsto al comma 20-bis del citato articolo 253 fino al quale le stazioni al appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122 comma 9 e 124 comma 8. 
Il comma 3 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione; il comma 4 apporta una conseguente modifica ai termini di cui all'articolo 357, comma 27, del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici; il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la medesima proroga, quindi dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine fino al quale, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori per la dimostrazione da parte dell'impresa del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; il comma 5 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente; il comma 6 differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni già rilasciate entro il 31 dicembre 2011 per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti; il comma 7 proroga di un anno – vale a dire il 1o gennaio 2017 – il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel codice contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, contemplano la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando dell'avviso dell'affidamento dei contratti pubblici; i commi 8, 10 e 11 prorogano o differiscono alcuni termini in materia di edilizia scolastica, su questo rinvio alla relazione per i dettagli; il comma 9 proroga il contratto di programma parte servizi 2012-2014 stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviarie Italiane Spa; il comma 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga al 30 settembre 2017 l'incarico di commissario per la redazione delle opere l'attiva la tratta ferroviaria Napoli-Bari. L'articolo 7, comma 9-ter, introdotto sempre durante l'esame in sede referente, proroga di ulteriori 30 giorni il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. Si prevede, inoltre, che entro lo stesso termine non sia possibile intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi inclusi atti di intervento nei confronti della società Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici. Vado all'articolo 10, che arreca proroghe di termini in materia economica-finanziaria.
In particolare, il comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la scadenza a decorre dalla quale la società Equitalia e le società per azioni della stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento; queste proroghe, in particolare su una materia delicata, intervengono soprattutto sulla necessità non tanto di costruire una filo conduttore fittizio con il regime precedente e il ruolo di Equitalia ma proprio per consentire ai comuni che la loro funzione fondamentale di riscossione tributaria sia gestita nella transizione nel modo più organizzato e più ordinato possibile, quindi per evitare che vi siano delle disfunzioni e degli elementi di disorganizzazione che metterebbero in difficoltà i comuni e conseguentemente i cittadini. Salto all'articolo 11, che reca proroghe di termini relative ad interventi emergenziali. Il comma 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico di commissario delegato per interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna e relativi e successivi commi che riguardano sempre materiche simili, su cui si è cercato appunto di intervenire in modo puntuale. L'articolo 11-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 proroga di 60 giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio da parte del commissario straordinario del Governo. L'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorre dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga dal 2 ottobre 2016 fino alla fine della legislatura in corso il termine per la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. L'articolo 12-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 riapre i termini per la presentazione delle domande da parte dei congiunti delle vittime delle foibe per la concessione di un riconoscimento a titolo onorifico che consiste in un'insegna metallica, con relativo diploma a firma del Presidente della Repubblica, consegnato annualmente con cerimonia collettiva. Il comma 2 specifica che le domande, con la relativa documentazione allegata, devono essere inviate alla commissione istituita ad hoc presso la Presidenza del consiglio ai sensi l'articolo 5 della legge n. 92 del 2004. Infine, l'articolo 12-quater, inserito durante l'esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dei componenti dei consigli regionali. Come detto, il provvedimento è molto complesso, molto articolato ed ha richiesto, come si diceva anche nella relazione che mi ha preceduto, il lavoro infaticabile non solo dei parlamentari e degli uffici ma anche dei Ministeri coinvolti, a cui naturalmente va il nostro ringraziamento. Per l'esame della più dettagliato del provvedimento, essendo stato molto rapido – e non poteva essere altrimenti –, rinvio alla lettura della relazione dettagliata. Quindi, se questo è il quadro che abbiamo delineato, il giudizio che esprimiamo è un giudizio favorevole al provvedimento e naturalmente, rispetto a questo giudizio, auspichiamo una rapida approvazione dello stesso.