Esame di una questione pregiudiziale
Data: 
Mercoledì, 1 Aprile, 2015
Nome: 
Anna Margherita Miotto

A.C. 2617-A

Presidente, mi dispiace in premessa rilevare come sia stata sollevata la questione pregiudiziale di costituzionalità dai colleghi della Lega, facendo riferimento ad un testo della legge delega per la riforma del terzo settore, che appare diverso da quello all'esame dell'Aula. 
Ciò in quanto prescinde dall'ampio e proficuo lavoro svolto dalla Commissione referente, facendo torto così al significativo ruolo del Parlamento, svolto anche in questa circostanza, e finendo così per mettere in luce la debolezza delle argomentazioni espresse nella questione pregiudiziale. 
Un esempio è costituito dai rilievi contenuti nella questione pregiudiziale con riferimento al servizio civile. Il supposto mancato collegamento tra il significante e il significato, così come il supposto deficit del richiamo alle norme costituzionali, non trovano riscontro nell'articolato approvato dalla Commissione XII, laddove si consideri che, al riguardo, la lettera a), del comma 1, dell'articolo 8 – e non dell'articolo 5, come erroneamente voi scrivete nel testo della questione pregiudiziale – specifica che l'istituzione del servizio civile universale è propriamente finalizzata «alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva (...)», come prevede l'articolo 8. 
Ma veniamo ai rilievi centrali della presunta incostituzionalità. Si sostiene la violazione del dettato dell'articolo 76 della Costituzione e, in particolare, viene denunciata la insussistenza dei necessari criteri e principi direttivi. Anche su questo punto non è così, cari colleghi. Al fine di recepire alcuni rilievi del Comitato per la legislazione, volti a precisare più puntualmente i criteri direttivi, la XII Commissione ha modificato l'articolato, giungendo ad approvare undici articoli, dei quali ben sette, oltre al comma 2 dell'articolo 1, sono destinati proprio alla definizione di criteri e principi direttivi generali e specifici, in ragione dei diversi ambiti oggetto della delega. 
Si invoca, poi, a supporto dell'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto della delega e dei principi direttivi la giurisprudenza dell'alta Corte, che viene piegata, senza successo peraltro, a favore delle tesi sostenute, senza ricordare l'estrema prudenza con cui la Corte è intervenuta per stigmatizzare i comportamenti del legislatore delegato, tenendo conto che, sino ad oggi, sembrano registrarsi casi del tutto eccezionali di accertamento d'incostituzionalità, uno dei quali, forse il più importante, risale al 2004. 
Ciò non esime, evidentemente, dall'obbligo di esaminare, con attenzione ed accortezza, la giurisprudenza della Corte e a questo proposito vale la pena ricordare quanto contenuto in una delle ultime sentenze, la n. 230 del 2010, ove sono riassunti i principi ispiratori del percorso che la Corte ha effettuato in questa delicata materia. La Corte dice: «La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega». E più avanti: «L'articolo 76 della Costituzione non osta, infatti, all'emanazione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e se del caso un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante». Ed ancora più avanti, la Corte accenna ad una «fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi». 
E veniamo al rilievo di presunta incostituzionalità sotto il profilo del rispetto delle competenze stabilite negli articoli 114 e 117 della Costituzione. Il disegno di legge, delegando il Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione, delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e a realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, in quanto parte dell'ordinamento civile, appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione. 
Viene, comunque, previsto espressamente nel testo che, ove necessario in relazione alle singole materie, sarà acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, oltre all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Si tratta, dunque, di una norma di salvaguardia volta ad assicurare che, ove in sede di attuazione della delega si incidesse su specifici ambiti riconducibili alla competenza delle regioni, sarà acquisita l'intesa, in sede di Conferenza unificata, in ossequio al principio di leale collaborazione. 
Viene, inoltre, denunciato un presunto difetto di omogeneità del contenuto della delega. Così non è perché il Comitato per la legislazione ha dichiarato chiaramente che il contenuto è omogeneo. Poi, ci sono molti altri rilievi che andrebbero derubricati, perché sono considerazioni della Lega Nord più che profili di incostituzionalità. Li cito soltanto. Penso alla portata innovativa della delega che non si ravvisa, e devo dire che è così evidente che balza all'occhio anche dalla discussione di questa mattina. Vi è il presunto difetto di univocità del termine per l'esercizio della delega.  Concludo, Presidente. Vi è poi il presunto difetto di coordinamento con la legge fiscale. 
Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento, dove sono documentati gli orientamenti anche in ordine a questi punti che, ripeto, non hanno profili di incostituzionalità (La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti). 
Signor Presidente, per questi motivi ritengo che la pregiudiziale presentata al disegno di legge che abbiamo all'esame non sia fondata e, pertanto, annuncio che ci apprestiamo a respingerla.