Discussione sulle linee generali
Data: 
Martedì, 26 Aprile, 2016
Nome: 
Assunta Tartaglione

A.C. 3672

Grazie, Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ritengo opportuno esprimere fin da subito un'ampia condivisione su quanto espresso dal relatore di maggioranza, onorevole Giuseppe Guerini. Al tempo stesso, non posso che esprimere piena consonanza con quanto espresso dal Governo. Il disegno di legge in esame costituisce un indubbio passo avanti nella tutela dei diritti dei cittadini e, in modo particolare, risponde all'esigenza di meglio qualificare la magistratura onoraria e di ridurre i tempi dei processi. La magistratura onoraria, per l'impiego concreto che ne viene fatto, è centrale nell'assetto della giustizia e il suo attuale apporto è irrinunciabile. 
Stante la perdurante crisi dell'amministrazione della giustizia, la riforma della disciplina della magistratura onoraria deve essere colta anche quale occasione per soddisfare finalmente l'esigenza di efficienza, valorizzando le risorse già presenti e formatesi all'interno dei tribunali italiani mediante l'interazione con la magistratura di carriera e sulla scorta di piani di formazione della magistratura onoraria portati avanti, in questi anni, dalla Scuola superiore della magistratura. 
Nell'avere cura delle esigenze di efficienza, da una parte, e di razionalizzazione dell'impiego attuale della magistratura onoraria, dall'altra, però non deve essere persa di vista la stella polare del principio di indipendenza, autonomia e terzietà della magistratura. È necessario evidenziare, in primo luogo, la scelta del Governo di procedere in tempi brevi all'approvazione del disegno di legge di riforma della magistratura di pace ed onoraria. Tale scelta è sintomatica dell'importanza che negli anni ha assunto questo settore, che si è trovato ad affrontare un contenzioso sempre più ampio. 
È una riforma che si attendeva da almeno un decennio. Il legislatore ha assegnato in origine funzioni diverse ai giudici di pace, da una parte, e ai magistrati onorari, dall'altra; mentre ha configurato l'ufficio del giudice di pace con funzioni esclusive, ha assegnato funzioni di mera supplenza ai magistrati onorari di tribunale. In entrambi i casi il legislatore era incorso in errori prospettici. Infatti, il giudice di pace era stato individuato all'inizio come erede del giudice conciliatore, competente in materia di conciliazione e di giudizi di equità. L'assegnazione di competenze di minore complessità, che avrebbe consentito l'esercizio di queste funzioni, giustificava la creazione di tale figura onoraria. Col tempo, invece, l'ufficio del giudice di pace è stato investito di sempre maggiori competenze, spesso in materie che presentano profili di alta tecnicità e anche per questo impegnano necessariamente i giudici di pace ben oltre il limite dell'occasionalità. 
Analogo errore prospettico è ravvisabile con riferimento ai magistrati onorari di tribunale, in origine introdotti con funzioni di mera supplenza dei magistrati di carriera ma, comunque, con competenze che si sovrappongono alle loro (nel caso dei giudici onorari le competenze sono identiche). 
Anche in questo caso la funzione in origine assegnata giustificava l'introduzione della figura onoraria, devolvendosi a GOT e a VPO compiti di mera sostituzione in caso di assenza del magistrato di carriera o comunque affari semplici. L'incessante aumento della domanda di giustizia ha imposto invece un impiego intensivo dei magistrati onorari di tribunale. 
Entrando nel merito, i principali profili di novità del disegno di legge delega appaiono i seguenti: l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa del servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina dell'indennità; la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale. L'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace. L'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei VPO presso le procure. La rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari, in particolare l'utilizzo a regime dei giudici onorari di pace nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari, nonché in limitate ipotesi come componenti del collegio. L'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace. Nello specifico non può quindi che salutarsi con favore la previsione contenuta al comma 15 dell'articolo 2, si tratta di un robusto aumento di competenza del giudice di pace in materia civile, in particolare l'aumento della stessa per valore fino a 30.000 euro. Questa scelta aiuterà sicuramente a contenere la durata dei processi e garantirà da un lato il rispetto del diritto dei cittadini ad un processo celere, dall'altro contribuirà a risolvere un problema che costa ogni anno al nostro Paese circa 500 milioni di euro.  Apprezzabile nel DDL inoltre la scelta di aumentare le competenze anche in materia penale. Sono comunque da tenere in considerazione alcune osservazioni delle associazioni di categoria, secondo le quali attribuire ulteriori reati alla cognizione del giudice di pace avrebbe contribuito ad evitare la prescrizione di molti procedimenti. Tali osservazioni, seppur fondate, incontrano la corretta obiezione che in materia penale è preferibile evitare un eccessivo ampliamento della cognizione della magistratura onoraria. La riforma ha, del resto, il merito di accogliere molte delle principali richieste delle associazioni dei giudici di pace, prevedendo tra l'altro ulteriori quattro mandati quadriennali per i giudici di pace in servizio. Si cerca così di affrontare la situazione di quei magistrati molto prossimi ai cinquant'anni che amministrano giustizia ormai da un ventennio e che si sarebbero ritrovati, dopo i 12 anni inizialmente previsti dal DDL, privi di retribuzione e pensione. Tale previsione consentirà ai magistrati di godere di un arco temporale sufficiente per costruirsi un futuro previdenziale. Il DDL – si pensi all'articolo 2, comma 13, lettera l), e all'articolo 8 – assicura finalmente alla magistratura onoraria una copertura previdenziale ed assistenziale. 
Obiettivo del DDL è quello di garantire il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato di pace. Una delle strade per garantire ciò è far sì che l'indennità loro riconosciuta sia adeguata; più volte la stessa Corte costituzionale è intervenuta per ribadire che anche un'adeguata remunerazione, oltre che un adeguato trattamento pensionistico, sono strumenti per garantire l'indipendenza della categoria. Si è evitato inoltre che la temporaneità dell'incarico per una funzione sostanzialmente stabile risulti in parte lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 49 e 51, afferma che la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici anche onorari. La previsione della reiterazione dei mandati, mediante conferme quadriennali, è in grado di assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza, come già avvenuto con la sostanziale stabilizzazione dei magistrati tributari e dei magistrati onorari minorili, rispettivamente nel 2005 e nel 2010. La soluzione adottata dal DDL in esame risponde pienamente all'esigenza di garantire sia l'indipendenza della magistratura onoraria, che offrire ai magistrati onorari una maggiore stabilità lavorativa e garanzie previdenziali. 
Il DDL in esame alla Camera è uno strumento atteso da anni; il riordino della magistratura ordinaria vista, come detto, la mole di contenzioso ad essa ormai affidata, è uno strumento privilegiato per garantire al Paese una giustizia più rapida ed efficace. I dubbi di alcune associazioni di categoria sono più che legittimi, ma l'intento di una riforma è quello di contemperare tutte le esigenze in campo, sia quelle degli operatori del diritto, magistrati e avvocati, sia soprattutto quelle dei cittadini. Questa riforma ha l'indubbio pregio di riuscire in questo delicato e importante equilibrio.