Dichiarazione di voto
Data: 
Martedì, 5 Novembre, 2019
Nome: 
Alfredo Bazoli

Doc. IV, n. 3-A

Grazie, Presidente. La relazione esaustiva del presidente della Giunta e anche le considerazioni fatte dal mio collega Vitiello mi esonerano dal fare una dichiarazione di voto particolarmente lunga. Abbiamo condiviso una decisione in Giunta su una questione che effettivamente è delicata dal punto di vista giuridico perché attiene al riparto di competenze tra la Giunta per le autorizzazioni della Camera e quella del Senato in casi come quello che ci è stato sottoposto all'esame, in cui un parlamentare venga investito di una vicenda giudiziaria per cui si richiede un'autorizzazione alla limitazione della libertà personale o, come in questo caso, un'autorizzazione all'uso di intercettazioni quando il parlamentare è traghettato da una Camera all'altra. Come ricordava prima il presidente Del Mastro, in passato su casi analoghi vi sono state interpretazioni a volte confliggenti e contrastanti tra loro, sebbene l'interpretazione che oggi condividiamo sia quella prevalente anche nei casi precedenti che abbiamo esaminato. Tuttavia è vero che ci sono state anche valutazioni differenti nei due rami del Parlamento e, in particolare, ci siamo dovuti confrontare con la Giunta del Senato perché il Senato, come ricordava prima il presidente Del Mastro, in un caso analogo e speculare a quello che abbiamo dovuto esaminare noi, stava assumendo una decisione che in realtà era contrastante con quella che noi oggi all'unanimità abbiamo deciso di assumere. Peraltro noi abbiamo deciso di assumere tale decisione, cioè ritenerci incompetenti ad esaminare la richiesta di autorizzazione a intercettazioni, sulla base di una serie di valutazioni che peraltro prima il presidente Del Mastro ha ricordato in maniera per me esaustiva e che ci hanno portato a una condivisione unanime di questa posizione, peraltro analogamente a quanto fece la Giunta nella scorsa legislatura quando si dovette intervenire e decidere sul caso che riguardava il deputato Verdini. Quindi, in realtà, ci allineiamo a una decisione che in qualche modo era già stata assunta anche in passato. È vero e bisogna dirlo per onestà - lo hanno in qualche modo ricordato anche i miei colleghi che mi hanno preceduto - che in realtà noi assumiamo una decisione che pare - pare ma così non è come poi spiegherò - in contrasto con l'indirizzo che la Corte costituzionale ha dato con riguardo e con riferimento alle decisioni che riguardano la insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari in quest'Aula. Infatti, in quel caso, la Corte costituzionale ha detto espressamente che la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle funzioni parlamentari non può non spettare all'organo di cui fa parte il membro del Parlamento quando esprime le opinioni in questione. La Corte, cioè, ha detto che in quel caso la competenza a esprimersi sulla insindacabilità è del ramo del Parlamento, della Camera a cui apparteneva il parlamentare al momento in cui quelle opinioni furono espresse. È quindi questa una regola di ripartizione della competenza ormai acclarata e stabilita perché la Corte lo ha detto in maniera chiara, ancorché prima dell'emanazione della legge n. 140 del 2003 intervenuta sulla materia. Per cui in realtà in quel caso la Corte dice una cosa che è parzialmente diversa da quella che diciamo noi. Ma la decisione che abbiamo assunto e che è suffragata dal dato letterale, che non starò a ricordare, dipende dal fatto che riteniamo che si tratti di casi diversi e che la competenza debba radicarsi in ragione della diversità dei casi, cioè della diversità che riguarda le insindacabilità delle opinioni espresse, che attiene esattamente al rapporto, al nesso funzionale che lega il parlamentare alla Camera di appartenenza quando esprime le opinioni e quindi quando si parla di insindacabilità e, invece, la funzione della guarentigia dell'articolo 68 cioè quella che comporta l'autorizzazione per misure limitative della libertà personale o per le intercettazioni telefoniche che in qualche modo attengono anch'esse alla libertà personale del parlamentare, perché in quel caso si tutela la funzione del Parlamento ma soprattutto si tutela la composizione del Parlamento perché si tutela la libertà e la funzione del Parlamento e l'attuale composizione, perché un eventuale provvedimento limitativo della libertà personale di un parlamentare può alterare la composizione politica e quindi può alterare anche la manifestazione politica dell'organo che a ciò è deputato, cioè del Parlamento. Quindi è inevitabile che sia la Camera di appartenenza attuale del parlamentare a dover decidere su quelle questioni che riguardano la libertà personale o che riguardano l'autorizzazione all'intercettazione. Questo insieme di ragionamenti, che a me paiono assolutamente persuasivi e che abbiamo peraltro condiviso in Giunta, ci hanno portato a condividere la relazione del presidente e quindi la decisione di rinviare gli atti dichiarandoci incompetenti, ovviamente nell'auspicio che questa sia una decisione che possa fare precedente e che quindi possa aiutare a dirimere in anticipo eventuali ulteriori conflitti che dovessero esserci in futuro.