Data: 
Lunedì, 15 Settembre, 2014
Nome: 
Fabio Porta

A.C. 1923

Relatore. Signor Presidente, colleghi deputati, questo Accordo riguarda, anch'esso, i rapporti Italia-Brasile, anche se è una tematica fortemente diversa dal precedente Accordo.
  Infatti, in questo caso, si disciplina la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze, nonché per le delegazioni presso organismi internazionali o, per quanto riguarda l'Italia, presso la Santa Sede, di potere svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel Paese ricevente, su una base di reciprocità.
  Le categorie di congiunti, cui si applica quest'intesa, sono anzitutto i coniugi non separati e, in secondo ordine, i figli non coniugati minori di 21 anni (o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno), ovvero affetti da disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale.
  Gli articoli 2 e 3 disciplinano i presupposti per l'applicabilità dell'intesa. Ciascuna delle due ambasciate segnalerà al cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente articolo 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma.
  Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei centri territoriali per l'impiego, riferendosi alle quali – e citando espressamente l'Accordo in esame – il datore di lavoro potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione. Le richieste riguardanti l'autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività.
  Previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo; in caso di improvvisa cessazione della missione verrà, tuttavia, concesso un periodo di grazia non superiore a tre mesi. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale o che destino perplessità con riferimento a profili di sicurezza nazionale.
  Le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel Paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni.
  Si conviene, infine, all'articolo 5, che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo; per quanto riguarda le eventuali immunità di natura penale, il Paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata e la richiesta verrà seriamente e rapidamente presa in considerazione dal Paese accreditante.
  Con il successivo scambio di lettere del 2012, citato nel titolo di questa ratifica, le parti hanno concordato sull'interpretazione autentica di determinate disposizioni dell'Accordo. In particolare, è stato precisato che l'età minima dei figli del personale diplomatico, consolare o tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, non sarà inferiore a 18 anni.
  Concludo auspicando anche per questa ratifica un'approvazione rapida del provvedimento, che non comporta, come è noto, oneri finanziari né tantomeno la necessità di istituire nuove strutture burocratiche.