Data: 
Lunedì, 15 Settembre, 2014
Nome: 
Vincenzo Amendola

A.C. 2419

Relatore. Signor Presidente, colleghi deputati, si parla spesso di analogie tra l'economia italiana e quella coreana, entrambe dotate di una forte impronta manifatturiera e da differenze dei tessuti produttivi: quello coreano dominato da grandi conglomerati, quello italiano caratterizzato dalla diffusione della piccola e media impresa.
  La ratifica di questo Protocollo potrà sicuramente concorrere a consolidare un quadro giuridico più favorevole a nuove forme di collaborazione tra le realtà imprenditoriali dei due Paesi.
  Si registra una tendenza assai costante e positiva degli scambi commerciali italo-coreani, che si è particolarmente rafforzata nel corso del 2013 con l’exploit delle esportazioni italiane, in crescita dell'11,5 per cento rispetto all'anno precedente, pari a 5,38 miliardi di dollari, nuovo record storico. Le esportazioni coreane verso l'Italia sono state pari a 3,13 miliardi di dollari, in calo del 4,17 per cento. Il surplus commerciale dell'Italia nei confronti della Corea è, pertanto, ammontato a 2,25 miliardi di dollari, in aumento del 44 per cento rispetto all'anno precedente.
  Venendo sinteticamente ai contenuti del Protocollo, ricordo che esso si compone di sei articoli. In particolare, l'articolo 1 sostituisce il paragrafo 3.b) dell'articolo 2 della Convenzione del 1989, onde aggiornare l'elenco delle imposte italiane considerate nella Convenzione, che nella nuova formulazione saranno: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  L'articolo 2 modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, al fine di aggiornare alcune definizioni, nonché l'individuazione delle autorità competenti.
  L'articolo 3 sostituisce il paragrafo 2 e sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, allo scopo di aggiornare i meccanismi di imputazione delle imposte tra i due ordinamenti giuridici, eliminando così, altresì, il riconoscimento di crediti d'imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito.
  L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 26 della Convenzione del 1989. Il paragrafo 5 della nuova formulazione prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Tuttavia, vi saranno casi in cui sarà consentito il rifiuto di ottemperare ad una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sarebbe contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.
  L'articolo 5 aggiunge un paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa.
  L'articolo 6, infine, prevede la reciproca notifica tra le due parti del completamento delle rispettive procedure giuridiche interne per l'entrata in vigore del Protocollo in esame; entrata in vigore che avverrà alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.
  Concludo auspicando una rapida conclusione da parte dell'Aula di questo disegno di legge di autorizzazione, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, che non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che, anzi, potrebbe favorire un potenziale recupero di gettito a favore dell'erario italiano, grazie alla possibile emersione di una maggiore base imponibile.