Data: 
Lunedì, 15 Settembre, 2014
Nome: 
Fabio Porta

A.C. 2080-A e  A.C. 996

Relatore. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, sono particolarmente soddisfatto di essere relatore di questa ratifica, che aspettavamo da tempo. Io stesso, anche nella scorsa legislatura, mi ero fatto promotore di iniziative di sindacato ispettivo e pochi giorni fa la stessa Vicepresidente della Camera, onorevole Sereni, era in Brasile.
  Abbiamo ascoltato da parte dei nostri interlocutori richieste di sollecito rispetto all'attuazione e alla ratifica di importanti accordi con il Brasile, questo è uno di essi. È un accordo finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese secondo un modello di intesa bilaterale che già esiste con Paesi come il Regno Unito, il Canada e la Spagna.
  Sinteticamente, venendo ai contenuti dell'intesa, ricordo che, mentre l'articolo 1 è dedicato alle definizioni terminologiche, l'articolo 2 esplicita i termini dell'Accordo, in base al quale una persona condannata nel territorio di uno Stato potrà essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.
  L'articolo 3, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente o vi abbia la residenza permanente, che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora, come minimo, un anno di pena privativa della libertà, e che alla persona condannata non sia stata comminata la pena di morte; e infine, che vi sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra Stato mittente e Stato trasferente.
  L'articolo 5 individua le autorità centrali di ciascuna parte: per l'Italia, la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia. L'articolo 6 delinea la procedura per il trasferimento, che può essere richiesto da ogni persona condannata, rivolgendo una petizione all'autorità competente della parte mittente o di quella ricevente. Ai sensi dell'articolo 7, il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato.
  L'articolo 8 prescrive che le autorità competenti ai fini della decisione sul trasferimento tengano in conto alcuni fattori, tra i quali la gravità del reato, gli eventuali precedenti penali, le condizioni di salute e l'esistenza di rapporti socio-familiari nel Paese di origine. Per effetto del trasferimento, come chiarito all'articolo 9, l'esecuzione della pena è sospesa nella parte mittente; parallelamente, l'autorità competente della parte ricevente dovrà garantire l'applicazione della pena così come determinata dalla parte mittente all'articolo 10. Il trasferimento non potrà aver luogo, salvo il consenso delle due parti, se la natura o la durata della pena siano incompatibili con l'ordinamento della pena ricevente.
  In base all'articolo 12, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine ai ricorsi per la revisione della condanna, mentre entrambe le parti sono titolate a concedere misure di clemenza quali la grazia, l'amnistia o l'indulto. L'articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente. Ai sensi dell'articolo 16, infine, l'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore del medesimo.
  Gli abbinati progetti di legge al nostro esame – di iniziativa l'uno della collega Renata Bueno, che voglio ringraziare per il contributo inteso a stimolare l'iniziativa del Governo, e l'altro del Governo appunto – si compongono di quattro articoli. Voglio segnalare che l'articolo 3, che attiene alle coperture finanziarie, è stato parzialmente modificato durante l'esame in Commissione affari esteri, per recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Concludo raccomandando l'adozione di questo provvedimento, che, come ho avuto modo di ricordare più volte in passato, semplificherà i complessi problemi legati al trattamento dei 150 detenuti italiani nei penitenziari brasiliani, la cui assistenza pesa sulle ridotte risorse dei nostri consolati, e dei circa 350 detenuti brasiliani in Italia, il cui rimpatrio consentirà un significativo risparmio per l'Erario pubblico.