Dichiarazione di voto
Data: 
Mercoledì, 31 Luglio, 2019
Nome: 
Alfredo Bazoli

A.C. 1603-ter-A

Presidente, brevemente intervengo anche io per motivare le ragioni che porteranno il nostro gruppo ad astenerci sul voto al provvedimento in esame. Intanto, per ragioni diciamo di metodo. Questo è l'atto Camera 1603-ter-A:perché è il ter? Perché è la terza volta in pochi mesi che la Camera è chiamata a intervenire e legiferare sulle norme che riguardano il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il testo del disegno di legge inizialmente era composto da 14 articoli; poi una parte di essi è confluita in un certo decreto che è stato approvato il 27 giugno scorso; un'altra parte è confluita nel decreto-legge sicurezza-bis, che abbiamo approvato pochi giorni fa. Tutti gli articoli sono spariti e cosa è rimasto? È rimasto una specie di relitto, un reliquato legislativo, perché è rimasto un unico articolo, che oggi siamo chiamati a votare, che delega il Governo a intervenire in materia sulle norme penali eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, già da un punto di vista della schizofrenia legislativa, qualche appunto mi sento di farlo, anzi, mi chiedo se un Governo che agisce in questo modo, quindi con questa confusione nell'ambito di tali norme, sarà in grado poi di agire per riorganizzare, coordinare e armonizzare l'intera normativa, se già nell'atto legislativo agisce con questa grande confusione. Inoltre, ragioni di merito ci inducono all'astensione e sono le ragioni che peraltro abbiamo già espresso - io stesso ho espresso - quando sono intervenuto sull'emendamento a mia prima firma e sono le ragioni che sono peraltro espresse - lo ribadisco - dal Comitato per la legislazione, che nella relazione che ha fornito alle Commissioni ha esattamente ricordato che la Corte costituzionale, quando si interviene e si dà una delega al Governo in materia di leggi penali o di leggi che riguardano la procedura penale, richiede che quando la delega comporta anche la possibilità di innovare norme penali e norme di procedura penale, tale delega debba essere assistita da criteri di delega molto chiari, molto specifici, che nel disegno di legge delega in esame non ci sono: questi criteri non ci sono. Si conferisce una delega molto ampia al Governo per intervenire, si dice, con “…ricognizione, riordino, coordinamento e armonizzazione della normativa …apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica…” eccetera, eccetera. Si parla di modifiche, ma “modifiche” in che senso, in quale direzione? Si aumentano le pene? Si allarga la fattispecie? Si riduce il numero di persone destinatarie dei provvedimenti? Quali sono i criteri che assistono il Governo in tale scelta? Non ci sono, non sono indicati e non è stato fatto lo sforzo di indicarli. Secondo noi è una delega troppo larga, troppo generica, troppo generale, che non obbedisce ai criteri che sono stati posti anche dalla Corte costituzionale e noi non ci sentiamo di lasciare al Governo una delega in bianco. Pertanto, ci sono ragioni di metodo, per la grande confusione nella produzione legislativa, ragioni di merito, per via della delega in bianco, che ci suggeriscono di astenerci e quindi così faremo.