Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Lunedì, 10 Luglio, 2017
Nome: 
Marina Berlinghieri

A.C. 4505-A

 

Grazie, Presidente. Onorevoli deputati, ci accingiamo, oggi, a dare avvio all'esame, nell'ambito della cosiddetta sessione comunitaria, del disegno di legge europea 2017; a un anno dall'approvazione dell'ultima legge europea 2015-2016 viene di nuovo fatto ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di conseguire l'obiettivo prioritario di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione che ancora residuano nei confronti dell'Italia.

Ricordo che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in quanto volta a prevenire l'apertura o a consentire l'archiviazione di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, a permettere la pronta definizione dei casi di precontenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot. È di tutta evidenza la rilevanza che tale strumento assume in relazione al posizionamento dell'Italia nelle statistiche delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dei Paesi membri dell'Unione, pubblicate nella relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea.

Ricordo, infatti, che, secondo i dati dell'ultima relazione riferita all'anno 2015, il nostro Paese continua a collocarsi in coda alle classifiche dei 28 Paesi, per numero totale di infrazioni, malgrado la costante riduzione dei casi pendenti verso l'Italia, nel periodo 2011-2015. Con riferimento ai casi di precontenzioso, l'Italia risulta essere il Paese con il maggior numero di casi EU Pilot, pur presentando un tasso di risoluzione dei casi aperti più alto della media degli altri Paesi dell'Unione europea.

Vorrei sottolineare come il lavoro costantemente condotto dal Parlamento italiano nella corrente legislatura, in cui per la prima volta è stata data applicazione alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha disposto lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti, abbia consentito all'Italia di raggiungere risultati ragguardevoli sotto il profilo della prevenzione e della riduzione del contenzioso con la Commissione europea. Ricordo che, a partire dal 2013, le Camere hanno approvato quattro leggi europee, 2013, 2013-bis, 2014, 2015 e 2016, praticamente una legge per ciascun anno di legislatura, garantendo un'attività parlamentare costante che ha consentito all'Italia di imprimere una decisa accelerazione nel percorso di riduzione dei casi pendenti, vuoi sotto il profilo delle infrazioni aperte per mancato o tardivo recepimento di direttive europee, vuoi per quanto riguarda il recepimento non corretto e/o l'applicazione errata del diritto dell'Unione.

La validità del percorso virtuoso inaugurato nella presente legislatura, e che potrà essere confermato con la rapida approvazione del disegno di legge europea 2017, è testimoniata dall'andamento costantemente decrescente del numero delle procedure a carico del nostro Paese. Segnalo, infatti, che, al 14 giugno di quest'anno, data dell'ultimo aggiornamento delle decisioni assunte dalla Commissione europea in materia di procedure di infrazione, il numero delle procedure a carico del nostro Paese scende al minimo storico di 66 procedure, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 13 per mancato recepimento di direttive. Da un confronto con i numeri di inizio legislatura, al 21 marzo 2013, nei confronti dell'Italia erano pendenti 97 casi di infrazione. Emerge un dato inequivocabile: grazie all'intenso lavoro svolto, l'Italia ha quasi dimezzato il contenzioso esistente con l'Unione europea, dimostrando in tal modo una volontà di piena adesione al dettato europeo, nonché una straordinaria capacità di recupero dell'arretrato.

Il netto e incessante miglioramento della posizione italiana appare ancor più evidente se si raffrontano i dati attuali con quelli degli anni precedenti; nel luglio 2007, infatti, erano pendenti nei confronti dell'Italia 213 procedure di precontenzioso e contenzioso. Tale risultato è riconducibile, da un lato, alla crescente qualità della legislazione adottata dal Parlamento italiano, sotto il profilo della compatibilità comunitaria dei provvedimenti, a conferma della crescente consapevolezza ed attenzione del legislatore italiano verso i parametri normativi fissati a livello europeo, dall'altro, è innegabile l'impatto positivo della sistematica approvazione delle leggi europee da parte delle Camere, che ha consentito una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo.

Vorrei ora passare ad una sintetica illustrazione dei contenuti del disegno di legge che è stato presentato alla Camera lo scorso 19 maggio, con 14 articoli, e che si compone ora di un totale di 19 articoli. Di questi, cinque sono diretti a chiudere casi EU Pilot, tre servono invece per porre fine ad altrettante procedure di infrazione e tre a dare corretta attuazione a direttive già recepite nell'ordinamento interno.

Segnalo che nel corso dell'esame in sede referente, conclusosi il 5 luglio 2017, il disegno di legge è stato oggetto di modificazioni ed integrazioni; in particolare, sono stati inseriti 6 nuovi articoli, è stato soppresso un articolo e sono state apportate modifiche a sette articoli.

In materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia.

L'articolo 2, modificato, novella il codice dei medicinali veterinari, introducendo una disciplina sulla tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario, mediante ricetta sanitaria elettronica, applicabile anche ai mangimi medicati, di cui al decreto legislativo n. 90 del 1993.

L'articolo 2-bis, inserito in Commissione, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni europee relative al roaming, nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e al cosiddetto Internet aperto, su cui sono state avanzate richieste di chiarimenti all'Italia nell'ambito di un caso EU Pilot.

Sulle tematiche riguardanti la giustizia e la sicurezza, l'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di negazionismo, prevista dalla legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il negazionismo ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. L'intervento dovrebbe consentire di sanare il caso EU Pilot 8184, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme di espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'articolo 4, modificato, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015-2016 relative all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, modificando, altresì, alcuni dei criteri per l'accesso al fondo per l'indennizzo. La disposizione, che prevede oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea, e a 1,4 milioni di euro annui, dall'anno 2018, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, si propone di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147.

In tema di fiscalità segnalo l'avvenuta soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge che modificava la disciplina dei rimborsi IVA al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, in recepimento di una condizione posta dalla V Commissione (Bilancio), ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che ha rilevato la necessità di aggiornare la stima alla base della quantificazione degli oneri previsti dalla norma che poi è stata soppressa.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni, effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dall'Unione europea, in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro internazionale italiano anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, prevedendo le coperture finanziarie degli oneri previsti, pari a 20 milioni di euro per il 2018, a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019. La disposizione mira alla chiusura della procedura EU Pilot 7060/14/TAXU, relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

In materia di lavoro, l'articolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, al fine di risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Alcune disposizioni operano in materia di salute.

L'articolo 9, modificato, riguardante l'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo in attuazione della direttiva dell'Unione Europea UE 2015/2203, sulle indicazioni obbligatorie da riportare nell'etichettatura dei prodotti e il controllo sul rispetto dei nuovi parametri di tenori di umidità e di grassi, previsti negli allegati della direttiva. Inoltre, interviene sulle regole di commercializzazione dei lotti di prodotto fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge europea 2017 e delle etichette non conformi. La disposizione è volta dare diretta attuazione alla direttiva UE 2015/2203 al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dal dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto.

L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, interviene sulla validità temporale del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, stabilendo che lo stesso può essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi. L'intervento legislativo attuato mediante novella al decreto legislativo n. 71 del 2015 mira a rispondere alle contestazioni del caso EU Pilot 8443/16, circa il non corretto recepimento della direttiva 2008/106.

L'articolo 9-ter, anch'esso inserito in Commissione, introduce un nuovo illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 60 mila euro a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Regolamento n. 1272 del 2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele.

In materia ambientale, l'articolo 10, modificato, integra le disposizioni del codice dell'ambiente relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, al fine di superare alcune delle contestazioni avanzate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15.

L'articolo 11, modificato, interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti ai contenuti di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto, ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Inoltre, il comma 2-bis esclude effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall'articolo 92 del cosiddetto Codice dell'ambiente, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

L'articolo 11-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, reca una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva del 2015 n. 720, in merito alla quale, nei confronti dell'Italia, è in corso la procedura di infrazione n. 2017/0127, per mancato recepimento nei termini allo stadio di parere motivato.

Ulteriori disposizioni sono poi contenute al Capo VII. L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, la lettera a) propone l'inserimento di una nuova lettera e)-bis del comma 7 dell'articolo 29, in forza del quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti, di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; inoltre, la lettera b) dispone in merito al recepimento, con decreto ministeriale, degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico; a tal fine, novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione Europea che recano meri adeguamenti tecnici.

L'articolo 12-bis, inserito in Commissione, reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva n. 33 del 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione.

L'articolo 13, modificato, disciplina il trattamento economico del personale esterno, estraneo alla pubblica amministrazione, che partecipa ad iniziative e missioni del servizio di azione esterna dell'Unione europea, novellando a tal fine la legge n. 145 del 2016 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e il monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo, con finanziamento dell'Unione europea per la durata degli interventi e alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Da ultimo, l'articolo 14, modificato, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per l'articolo 4, l'articolo 7 e l'articolo 8.