Relatrice
Data: 
Lunedì, 13 Giugno, 2016
Nome: 
Elena Carnevali

 A.C. 698-B ed abbinate

Relatrice. L'Assemblea della Camera si appresta ad avviare l'esame del testo unificato delle proposte di legge A.C. 698 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno», approvato, in prima lettura, dalla Camera il 6 febbraio 2016, e quindi approvato, con modifiche, dal Senato lo scorso 26 maggio. 
La Commissione Affari sociali della Camera lo ha esaminato, in seconda lettura, senza apportarvi ulteriori modifiche. 
Vorrei evidenziare preliminarmente l’iter lungo e approfondito del provvedimento in oggetto, ricordando peraltro che proposte di legge analoghe erano state esaminate già nella legislatura precedente senza che tuttavia si sia addivenuti all'approvazione, fondamentalmente a causa di problemi di natura finanziaria. L'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, tutte di iniziativa parlamentare, è iniziato, in prima lettura, presso la XII Commissione della Camera ben due anni fa. Ricordo altresì che si è addivenuti alla predisposizione di un testo unificato solo al termine di un ciclo di audizioni ampio e articolato, nell'ambito del quale sono state sentite numerose associazioni rappresentative di persone con disabilità e delle loro famiglie. Anche l'esame delle proposte emendative presentate al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base si è svolto senza alcuna compressione dei tempi, essendo iniziato nel mese di aprile 2015 per concludersi il 29 luglio 2016, quando il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato inviato alle Commissioni competenti per i pareri. 
Nel corso dell'esame presso l'XI Commissione del Senato, si sono ulteriormente svolte audizioni ed è stata acquisita un'ampia documentazione. 
Sia nella fase dell'esame in Commissione sia in Assemblea, al Senato sono stati approvati emendamenti che hanno modificato il testo approvato dalla Camera, mantenendone comunque inalterato l'impianto. 
Per quanto riguarda le principali novità introdotte dal Senato al testo approvato dalla Camera, richiamo le seguenti: una più specifica individuazione della platea dei destinatari degli interventi, costituita dalle persone con disabilità grave, così come definita dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; il riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; la previsione per cui le misure di assistenza vengono erogate attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e soprattutto nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; il riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi dal provvedimento in esame e il riconoscimento del loro carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni già previste a legislazione vigente; la concessione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie ad altri negozi giuridici, oltre il trust, in favore di disabili gravi. 
In particolare, l'articolo 2 è stato modificato al Senato nel senso di meglio specificare che le misure stabilite dal provvedimento in esame sono aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, sia a livello nazionale che regionale, per i disabili gravi. In sostanza, a premessa dell'articolo 2, si collega il provvedimento in esame con il quadro normativo già esistente.
Non ha, invece, subito modifiche l'articolo 3, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro, di 38,3 milioni di euro per il 2017 e di 56,1 milioni di euro per il 2018. Vorrei sottolineare la rilevanza dell'istituzione di un Fondo specifico nazionale che diventa, come richiamato dall'articolo 4 del provvedimento, un «contenitore» che è possibile alimentare con la compartecipazione delle regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, di famiglie che si associano, di soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore e che, per le attività di programmazione, prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. 
Sottolineo l'importanza dell'articolo 4, che fornisce indirizzi in tema di destinazione del Fondo nazionale, avendo sempre fermo l'obiettivo di tendere alla deistituzionalizzazione, come stabilito nelle finalità della legge, e andando a finanziare esperienze innovative di residenzialità, come soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Sono contemplati interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare solo per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza e comunque, come precisato a seguito delle modifiche introdotte al Senato, «nel superiore interesse delle persone con disabilità grave» e nel rispetto della volontà di queste ultime, ove possibile, dei genitori o di chi ne tutela gli interessi. 
L'articolo 5, che non è stato modificato dal Senato, prevede agevolazioni per quelle famiglie che scelgono di tutelare le persone con disabilità grave mediante lo strumento della polizza assicurativa. 
La disposizione maggiormente modificata nel corso dell'iter al Senato è quella di cui all'articolo 6. Ricordo che il testo approvato dalla Camera prevedeva la possibilità, per le famiglie con persone con disabilità, di poter utilizzare il solo trust come strumento di tutela del patrimonio dopo la morte dei genitori. La norma oggi è stata integrata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già previsti dal nostro sistema normativo, in particolare dal codice civile. Per questa ragione è stata introdotta la possibilità di tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità utilizzando l'articolo 2645-ter del codice civile, concernente la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza. Per quest'ultima possibilità offerta dalla norma si valorizzano le esperienze già esistenti di solidarietà e sussidiarietà da parte di organizzazioni filantropiche. 
Naturalmente, a seguito di queste modifiche, l'esenzione dall'imposta di successione e donazione vale per tutti gli istituti previsti a tutela della persona con disabilità, evitando così che il pagamento dei tributi possa ridurre in modo considerevole le risorse da destinare allo scopo che si prefigge il provvedimento. Vengono estese anche agli altri istituti giuridici anche tutte le condizioni di tutela e di garanzia che già il testo della Camera prevedeva per il trust: che l'atto sia pubblico, che ci siano obblighi del trustee, che vi siano una serie di condizioni che rassicurano i particolar modo i genitori. 

I commi 4 e 5 dell'articolo 6 rappresentano, invece, una novità rispetto al testo della Camera. Il comma 4 prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni, nonché l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, quando, a seguito della premorienza della persona con disabilità rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust o stipulato fondi speciali e tutti gli altri istituti previsti, i beni e i diritti vengano trasferiti a favore di questi ultimi. Si intende tutelare in questo modo i familiari della persona con disabilità in caso di premorienza del disabile, evitando che la retrocessione dei beni possa subire un prelievo fiscale che contrasterebbe palesemente con le finalità della norma. 
Ai sensi del comma 5, resta ferma l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti – alla morte del beneficiario – dei beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico (comma 5, anch'esso inserito dal Senato); in tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Questa precisazione si è resa necessaria per evitare che, al momento di scioglimento del trust o della cessazione del contratto di affidamento fiduciario, possano essere realizzate successioni in esenzione di imposta, ogni qual volta tra i soggetti beneficiari sia presente un soggetto disabile. In sostanza, una volta venuto meno il bisogno di assistenza della persona con disabilità, sarà possibile trasferire a terzi il patrimonio, assoggettandolo a tassazione secondo i criteri ordinari. 
Molto importanti sono gli articoli 7 e 8 del provvedimento, non modificati dal Senato, in cui si stabiliscono, rispettivamente, campagne informative per far conoscere le norme e le modalità del monitoraggio che il Parlamento dovrà effettuare sullo stato di attuazione della legge. 
Infine, al Senato è stata introdotta una specifica all'articolo 9, recante le disposizioni finanziarie, ai sensi della quale le eventuali risorse che derivino da un'inferiore esigenza di copertura delle minori entrate, di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento, possano confluire nel Fondo di cui all'articolo 3. Ricordo che tale esigenza era emersa già nel corso del dibattito alla Camera, per cui trovo senz'altro positivo il fatto che sia stata recepita nel testo del provvedimento.