Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 19 Giugno, 2017
Nome: 
Giuseppe Berretta

A.C. 4220-A

 

Grazie, signor Presidente. Signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, chiedo di essere autorizzato a sintetizzare la relazione depositandone la versione integrale.
L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge del Governo diretto a riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale raggruppando in un apposito titolo del codice penale le disposizioni attualmente previste nello stesso codice penale e, in particolare, nel codice dei beni culturali. Il provvedimento non si limita a una mera risistemazione di tali disposizioni ma riformula fattispecie penali già previste ovvero ne prevede di nuove. Ricordo che il tentativo di organizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a due legislature fa, quando fu avviato l'iter alla Camera del disegno di legge Atto Camera n. 2806. Nella scorsa legislatura il disegno di legge del Governo, Atto Camera n. 3016, fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non ha superato la fase dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari in sede referente.

La relazione illustrativa del disegno di legge oggi all'esame della Camera sottolinea che l'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia è reso indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche e soprattutto dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale risultano attualmente inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla nostra Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca, con tutta evidenza, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei singoli consociati.

Il disegno di legge al nostro esame riprende in parte i provvedimenti delle scorse legislature e, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; assicurare l'omogeneità terminologica di tutte le disposizioni incriminatrici riconducendole al concetto di reati contro il patrimonio culturale; introdurre nuove fattispecie di reato e innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Il provvedimento, che originariamente delegava il Governo ad operare la riforma dettando alcuni principi e criteri direttivi, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, la Commissione giustizia ha trasformato la delega in disposizioni di diretta applicazione di modifiche del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma. L'opportunità di trasformare i principi e i criteri direttivi di delega in disposizioni penali direttamente precettive, emersa nel corso di un approfondito ciclo di audizioni, è stata, quindi, all'origine di tale trasformazione.

E veniamo al contenuto del disegno di legge in questione. L'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-bis rubricato: “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, al quale sono riconducibili le seguenti nuove fattispecie penali: il primo è il furto di beni culturali; il secondo è l'appropriazione indebita di beni culturali; il terzo è la ricettazione di beni culturali, il riciclaggio di beni culturali, l'illecita detenzione di beni culturali, la violazione in materia di alienazione di beni culturali, l'uscita o esportazione illecite di beni culturali, il danneggiamento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici, la devastazione e il saccheggio di beni culturali, la contraffazione di opere d'arte, le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali. Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede, inoltre, un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. Inoltre, è prevista la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso; è prevista la confisca penale obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che sono il prodotto, il profitto o il prezzo in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo; è prevista l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale, per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali nel catalogo dei diritti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni vigenti, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

L'articolo 6, introdotto in accoglimento di una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio con riferimento all'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, prevede l'invarianza finanziaria della riforma.

L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.