Discussione generale
Data: 
Lunedì, 25 Marzo, 2024
Nome: 
Sara Ferrari

A.C. 836-A

Grazie, Presidente., ecco l'ennesima proposta di legge di buone intenzioni, completamente svuotata, però, dal Governo, che ci troviamo oggi a votare comunque per un principio condiviso, la partecipazione popolare nelle società sportive. Oggi siamo dunque a condividere e a discutere una proposta importante per il mondo dello sport, che dà inizio a una nuova fase di come concepiamo le società sportive. Una proposta che, pur conservando il principio originario, si rivela però modesta rispetto alle ambizioni originarie.

Il disegno di legge, che si compone di 11 articoli, è finalizzato a incentivare l'adozione da parte delle società sportive di varie forme di azionariato. Il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito, infatti, effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi. Questo provvedimento cerca dunque di guardare a nuovi modelli per le società sportive, prima di tutti al modello tedesco, e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

La legge 8 agosto 2019, n. 86, aveva delegato espressamente il Governo a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche. Una delega che però non è mai stata esercitata, e rende quindi necessaria la legge di oggi, proprio per introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario, guardando prima di tutto alla forma di azionariato popolare, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma in qualità di soci investitori della società stessa.

La proposta, sostanzialmente, intende favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione maggiore della cultura sportiva. Ai fini della proposta di legge vengono quindi definite le società sportive assoggettate a partecipazione popolare: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute; le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

La proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare. Innanzitutto che l'ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva professionistica la quota minima dell'1 per cento in azioni o quote. La proposta, inoltre, crea una tutela della quota di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie, e infine garantisce che all'interno del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica vi sia almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare sportiva.

Durante il lavoro in Commissione abbiamo espresso la nostra preoccupazione sul depotenziamento del testo originario, che prevedeva condizioni certamente più favorevoli al fine di incentivare l'azionariato popolare nelle società sportive, incluse quelle professionistiche, e nello specifico un'ulteriore preoccupazione per la soppressione degli articoli in tema di gestione di strutture sportive da parte di società a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, in particolare sulle modalità di assegnazione della gestione di impianti sportivi a queste società.

In conclusione, il modello scelto, dopo le modifiche approvate in seguito ad un emendamento del Governo, risulta purtroppo ancora molto lontano da quello tedesco, che è quello che noi riteniamo essere un modello di riferimento. Tuttavia, questo intervento normativo apre una strada condivisibile al futuro delle società sportive, sul quale ci auguriamo si potrà ulteriormente lavorare. Come gruppo abbiamo quindi intenzione di continuare la discussione in quest'Aula, dove presenteremo alcuni emendamenti proprio nell'intenzione di rafforzare il provvedimento legislativo.