Relatore per la maggioranza per l'VIII Commissione
Data: 
Lunedì, 4 Agosto, 2014
Nome: 
Chiara Braga

A.C. 2568-A

Testo Integrale
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 91 del 2014, che reca una serie di misure urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 
Il decreto, sostanzialmente modificato nel corso dell'iter al Senato, è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame alla Camera; l'esame nelle Commissioni congiunte X e VIII, ancorché avvenuto in tempi particolarmente ristretti per consentirne l'approdo in aula nella giornata di oggi, secondo il calendario stabilito, ha consentito di apportare significativi miglioramenti al testo, di cui renderò conto. 
Al riguardo desidero preliminarmente ringraziare in maniera non formale l'apporto qualificato ai lavori di commissione delle forze parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, che ha reso possibile un confronto costruttivo con il Governo. L'ampia condivisione di alcuni importanti passaggi emendativi ha consentito non solo di ricondurre il testo del DL ad una maggiore omogeneità e coerenza rispetto agli obiettivi propri del provvedimento – una finalità perseguita prioritariamente dagli emendamenti .governativi, esclusivamente soppressivi di alcuni articoli – ma anche di rafforzare l'efficacia di alcune misure particolarmente rilevanti: penso, a solo titolo di esempio, alle norme in materia di autoconsumo e a sostegno della generazione distribuita da fonti rinnovabili. 
Prima di passare a illustrare l'articolato nelle parti relative all'ambiente e all'agricoltura, lasciando l'illustrazione della restante parte al collega della X Commissione, mi preme sottolineare come questo provvedimento si inserisca in una linea del Governo che ha fatto della ripresa economica il punto chiave della propria strategia. Si tratta di un provvedimento che pone al centro l'esigenza di dare una spinta alla competitività del nostro Paese, in modo che la ripresa ancora incerta e sperequata si rafforzi e prenda vigore. Ecco perché nell'esprimere ampia condivisione per le finalità perseguite dal decreto, vorrei citare in particolare la parte relativa all'energia con l'obiettivo della riduzione del 10% del costo dell'energia per le PMI, per la quale è fondamentale che si sia ribadita la centralità delle fonti rinnovabili sia ai fini del raggiungimento dei target europei in materia di ambiente sia ai fini del rilancio del settore della green economy fondamentale per lo sviluppo economico del Paese; per questo le misure a cui prima facevo riferimento – (scambio sul posto fino a 500 kw, esenzione oneri di sistema per impianti fino a 20 kw) – sono un punto particolarmente qualificante del testo licenziato dalle Commissioni congiunte e che oggi discutiamo in quest'aula. 
Passo quindi ad illustrare sinteticamente gli articoli del decreto in materia di agricoltura e ambiente, dando conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite. 
I primi otto articoli del DL contengono disposizioni riferite al settore agricolo. 
All'articolo 1, i commi 1 e 2 intervengono in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese agricole e di istituzione del registro unico dei controlli ispettivi. In particolare, il comma 1 dispone che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare debba essere svolta in forma coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dalla normativa europea. Il comma 3 dell'articolo, inoltre, dispone che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate; è stato specificato che l'istituto della diffida deve intendersi applicabile solo al primo accertamento di una violazione sanabile. 
Il comma 3-bis abroga specifiche disposizioni che prevedono l'applicazione dell'istituto in esame alla normativa relativa alla commercializzazione dell'olio di oliva e dei fertilizzanti. 
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma dovuta è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge. 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, introdotti al Senato (che prevedevano che il Comando generale della Capitanerie di porto predisponesse un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e disponevano che gli armatori delle navi potessero avere informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto). 
L'articolo 1-bis reca una serie di semplificazioni in materia agricola. Il comma 1 dispone che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi non sono tenuti agli adempimenti procedurali previsti dalla disciplina relativa alla prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. Ai sensi del comma 2, si considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria, qualora le imprese agricole siano in possesso – per l'esercizio dell'attività – di autorizzazioni o nulla osta sanitario, di registrazione o di comunicazione o segnalazione certificata di inizio dell'attività d'impresa. Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 3 (che integra la disciplina sulla tenuta del fascicolo aziendale da parte degli olivicoltori esentando dall'obbligo di tenere e aggiornare il predetto fascicolo gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo. È stato, altresì, soppresso il comma 4, che riduce da 180 a 60 giorni il termine per l'adozione da parte della pubblica amministrazione del provvedimento relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola). Il comma 3, nella nuova numerazione a seguito della soppressione dei commi precedenti, dispone in ordine alla divisione della produzione agricola per le piccole e medie imprese agricole, nei contratti di rete, mentre il comma 4 elimina taluni adempimenti per i magazzini di deposito all'ingrosso di burro. Il comma 5 dispone la dematerializzazione e la realizzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e la realizzazione degli stessi nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). I commi 6-9 dispongono la dematerializzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di diversi registri di carico e scarico. Il comma 11 abroga l'articolo 59-bis del decreto legge n. 83 del 2012, che demandava a un regolamento la disciplina di taluni profili concernenti i sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari. Il comma 12 dispone l'esonero dall'obbligo di disporre del titolo di conduzione – ai fini della costituzione del fascicolo aziendale – per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole che operano su terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati. Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 15, che demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante. Il comma 13, nella nuova numerazione conseguente alla soppressione precedente, reca una norma di interpretazione autentica relativamente ai controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali, mentre il comma 14 consente alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole come è stato specificato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite di attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle macchine agricole. Il comma 15 interviene sulla disciplina relativa alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Il comma 16 reca una norma di interpretazione autentica relativa alle competenze degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici. Durante l'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi il comma 21, che elimina la necessità dell'apposita abilitazione alla guida per i soggetti che siano titolari da almeno due anni di una patente Al, ovvero B, ovvero Cl, e il comma 19 (in materia di consorzi di tutela per le bevande spiritose). 
L'articolo 1-ter, ai commi da 1 a 6, prevede l'istituzione di un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura. Il comma 7, inoltre, attribuisce ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) una ulteriore competenza, che consiste nell'accertare ed attestare fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa. 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato soppresso l'articolo 1-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che disponeva l'istituzione presso il sistema delle Camere di commercio di un Servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela. 
L'articolo 2, in prevalenza con modifiche in più punti alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che contiene norme per l'attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino (OCM vino), consente una serie di semplificazioni per gli operatori vitivinicoli. Il comma 1-ter modifica inoltre la disciplina relativa all'utilizzo delle denominazioni DOCG, DOC e IGT. 
L'articolo 3, ai commi 1-6, riconosce e detta una specifica disciplina per la concessione di un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico, per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, da parte delle imprese che producono prodotti agricoli ed agroalimentari e che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato aggiunto un nuovo comma 4-bis, il quale dispone che i crediti di imposta sopra commentati, per le imprese diverse dalle piccole e medie, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti sugli aiuti de minimis per l'agricoltura e la pesca. In conseguenza di tale modifica, il comma 6 dell'articolo – che subordina il riconoscimento dei crediti di imposta all'autorizzazione della Commissione UE – è stato sostituito con una nuova previsione secondo la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti europei in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. I commi da 7 a 9 dell'articolo 3 recano disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura, mentre il comma 10 dell'articolo 3 include, tra le finalità del Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, quella legata all'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione. 
L'articolo 4, commi da 1 a 3, 5-bis e 7 e commi sa 4 a 6, reca nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta, e sulla tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive dalla disciplina attualmente vigente in materia, nonché sanzioni varie per chi viola gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina. Il comma 8 introduce il delitto, punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro, di violazione dei divieti di coltivazione previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare sul territorio dell'UE. 
All'articolo 5, i commi da 1 a 12 riguardano una misura sperimentale di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i successivi commi 13 e 14 consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato. 
L'articolo 6 prevede l'istituzione presso l'INPS della «Rete del lavoro agricolo di qualità» alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di precisi requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. 
L'articolo 6-bis, al comma 1, dispone che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto. Il comma 2 stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete possono accedere prioritariamente alle risorse previste per i programmi di sviluppo rurale regionale e nazionale nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020. 
L'articolo 7 riconosce, al comma 1, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli – diversi da quelli di proprietà dei genitori – entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Tale disposizione, ai sensi del comma 2, si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto nel medesimo anno. Ulteriori norme in materia di fiscalità agricola sono recate dai commi 3 e 4 recano misure di carattere fiscale, relativamente all'abrogazione delle agevolazioni per mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agrari e alla rivalutazione dei redditi dominicali e agrari ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. 
L'articolo 7-bis interviene riformando gli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 stabilendo la tipologia dei benefici consistenti in mutui agevolati a tasso zero. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 7-ter, introdotto al Senato, che modificava il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. È stato, altresì, soppresso l'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che era volto a uno snellimento degli adempimenti burocratici in capo agli operatori nel settore dell'agricoltura biologica e all'istituzione dell'Elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica. 
Il nuovo articolo 7-ter, sulla base della rinumerazione del testo, estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti, il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione. 
L'articolo 8 reca l'incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018 e reca la norma di copertura finanziaria degli oneri relativi ad alcuni articoli del provvedimento in esame. 
L'articolo 16, ai commi da 1 a 3-bis, contiene interventi di adeguamento dell'ordinamento a rilievi mossi a livello europeo alla normativa interna relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge n. 157 del 1992). In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina della cattura temporanea e dell'inanellamento, il comma 2 integra la disciplina dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria e i commi 3 e 3-bis intervengono sui divieti di vendita detenzione e commercio di esemplari vivi e di caccia contenuti nella legge n. 157. 
L'articolo 34-bis reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari. 
Passo ora a dare conto delle principali disposizioni in materia ambientale, sulle quali hanno inciso alcune modifiche approvate dalle Commissioni riunite. Si tratta di norme, che recano misure che vanno a modificare la disciplina in materia di rifiuti, bonifiche, aree protette, contrasto al dissesto idrogeologico, solo per citare i principali ambiti su cui intervengono tali norme. 
L'articolo 10 reca, ai commi da 1 a 7, nonché 9, 11 e 13, una serie di disposizioni, che intervengono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di una serie di norme importanti in una materia sulla quale da sempre la Commissione ambiente ha posto una particolare attenzione anche con un'intensa attività conoscitiva e di indirizzo. L'assoluta priorità di questo tema è tragicamente confermata dall'evento che ha sconvolto il Veneto e l'intero Paese proprio nei giorni scorsi: l'alluvione generata da un eccezionale evento meteorologico a Refrontolo che ha sconvolto la comunità causando anche la perdita di vite umane. Nell'esprimere la solidarietà e la vicinanza ritengo di tutta l'Aula per questa ennesima tragedia e la riconoscenza alla Protezione civile e ai tanti volontari che hanno soccorso nell'emergenza le persone coinvolte, è nostro dovere riaffermare con ancora più forza l'urgente necessità di dare risposte efficaci a una condizione di fragilità strutturale del nostro paese. Sappiamo come la prevenzione del dissesto idrogeologico e la manutenzione di un territorio come quello italiano, in cui l'82 per cento dei Comuni si trova in aree ad elevato rischio idrogeologico, rappresenti la prima e più importante opera pubblica da realizzare, superando le lentezze burocratiche e l'inefficacia di un sistema di programmazione degli interventi e spesso anche di gestione di risorse economiche già disponibili ma inutilizzate. In questo senso la costituzione dell'unità di missione «#italiasicura» presso la Presidenza del Consiglio è il segno di un'assunzione in carico, per la prima volta ai massimi livello di governo, della centralità delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico. La pronta ricognizione (24 mld euro) delle risorse incagliate nei bilanci di Stato e Regioni e lo sblocco immediato di oltre 570 cantieri sono il primo passo di un'azione coordinata ed immediatamente operativa che si vuole costruire con le regioni e gli altri soggetti istituzionalmente competenti. In questo provvedimento sono contenute norme funzionali a rendere più efficaci le politiche di prevenzione: nel DL si prevede, in primo luogo, l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali, la possibilità per i Presidenti della Regione di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune funzioni; la sostituzione di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio; la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio che evitino il protrarsi infinito di lavori urgenti e mai realizzati. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inserito il comma 2-bis, secondo cui nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali eventualmente conferite allo stesso Presidente con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della Regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, viene prevista la nomina di un nuovo commissario, che opera fino all'insediamento del nuovo Presidente. La disciplina dettata dal nuovo comma 2-bis si applica anche agli incarichi commissariali conferiti in base a specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale, ferma restando la disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 10 relativamente alla nomina di un commissario ad acta in sostituzione del Presidente della regione in caso di dimissioni o di impedimento di quest'ultimo. Ulteriori disposizioni all'articolo 10 prevedono: la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (comma 7-bis); l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (comma 10); la proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino (comma 11-bis); la modifica dei criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (commi 8 e 8-bis); lo stanziamento di risorse finanziarie, nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare agli interventi di ricostruzione conseguenti ad alcuni eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria (commi 13-bis, 13-ter e 13-quater). 
Segnalo che il comma 12 dell'articolo 10 modifica, inoltre, talune disposizioni del decreto legge n. 136 del 2013, volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «Terra dei fuochi», al fine di: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, (lett. a e b); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lettera c). 
Anche il comma 12-bis dell'articolo 10, modifica il citato decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, al fine di consentire l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. 
Relativamente all'articolo 11, i commi da 1 a 3 recano misure volte rispettivamente a: promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione; provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione scientifica CITES; prevedere la responsabilità del proprietario del carico, in caso di dolo o colpa, in relazione a eventi che determinano danni all'ambiente marino. I commi 12 e 12-bis recano norme concernenti il controllo delle specie alloctone e l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate. Il comma 5 prevede un differimento di 9 mesi per l'applicazione delle sanzioni per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze lesive dell'ozono, mentre il comma 6 modifica la disciplina per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche. Al riguardo, segnalo che tale ultimo comma è stato modificato durante l'esame presso le Commissioni riunite, al fine di prevedere che le linee guida saranno adottate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (e non, come dispone il testo iniziale del decreto-legge, con decreti dirigenziali). È stato altresì modificato l'iter di emanazione di tali decreti, prevedendo che vengano adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (comma 6-bis). 
Segnalo che il comma 2-bis dell'articolo 11 dispone l'entrata in vigore (a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 del 2012, per la commercializzazione di sacchi per l'asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013. 
Il comma 1-bis dell'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, mentre il comma 4 disciplina con una specifica procedura la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre e il comma 8 dispone in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio alla Regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
I commi 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare talune problematiche applicative nella normativa vigente al fine di disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (commi 7-9-11). Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti termici civili che erano assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (comma 10). 
Segnalo che l'articolo 12, nei commi da 1 a 3, interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, tra l'altro riducendo il numero dei componenti e incidendo sui requisiti di nomina, mentre al comma 4 detta misure derogatorie per consentire l'utilizzo dei contributi dell'Unione europea destinati dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico. Il comma 4-bis dell'articolo 12, prevede che le autorità ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi alcuni articoli, che erano stati aggiunti al Senato e che erano finalizzati rispettivamente a: dettare una nuova disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (articolo 12-bis), nonché a modificare diverse disposizioni in materia di inquinamento acustico al fine di prevedere, tra l'altro, da un lato, l'applicazione di tali disposizioni anche alle attività degli eliporti, e, dall'altro, di modificare le norme riguardanti le emissioni sonore prodotte dalle attività riguardanti le aviosuperfici e i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile (articolo 12-ter). Le Commissioni hanno, altresì, soppresso l'articolo 12-quinquies, che interveniva sulla disciplina autorizzativa dell'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e di movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. 
L'articolo 12-bis, nella nuova numerazione del testo, sopprime la Commissione competente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevede il trasferimento delle relative funzioni. 
Segnalo che l'articolo 13 reca una serie di disposizioni molto importanti che riguardano la disciplina in materia di bonifiche e di rifiuti. In particolare, il comma 1 introduce una procedura semplificata, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati finalizzati a ridurre la contaminazione a livelli non superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, sono stati soppressi, nell'ambito del comma 1, gli articoli 242-ter e 242-quater del d.lgs. 152/2006, introdotti dal medesimo comma 1 al Senato, che disciplinavano la considerazione, nelle attività di bonifica, dei «valori di fondo» e il censimento e la mappatura di tali valori esistenti nei suoli. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi i commi 3-bis e 3-ter, che contenevano una serie di modifiche alla disciplina relativa alla caratterizzazione e alla bonifica delle matrici materiali di riporto, nonché alle modalità di valutazione delle «concentrazioni attese in falda». Non sono invece stati modificati i commi che contengono modifiche relative alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i composti organo-stannici e alla procedura da seguire per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti (ora 3-bis e 3-ter). 
Il comma 4 dell'articolo 13 reca disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste – EOW), e a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti. Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono, per un verso, all'applicazione delle procedure semplificate anche al mero controllo dei rifiuti, per verificare se soddisfino i criteri dell'EOW e, per l'altro, all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall’«elenco verde» del Regolamento UE n. 1013/2006 negli impianti industriali in possesso di dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). 
Il comma 4-ter dell'articolo 13 consente, inoltre, l'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali, mentre il comma 4-bis modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, che disciplina i sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
I commi 5 (lettera a) e 6 modificano la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. Durante l'esame presso le Commissioni riunite, tale disciplina è stata modificata al fine di prevedere che i limiti delle sostanze inquinanti da considerare ai fini della messa in sicurezza e della bonifica (vale a dire le concentrazioni soglia di contaminazione, CSC) non siano, solo quelli relativi ai siti ad uso commerciale e industriale, ma anche quelli per i «siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale», sulla base di valutazioni che tengano conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte nell'area militare (il comma 5, lettera b), altresì, introduce una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari).
La lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 13 elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato specificato che la nuova disciplina si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 
L'articolo 13 reca, infine, al comma 7, una deroga ai limiti di emissione per gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) nel rispetto dei limiti, fissati a livello europeo, che non devono essere comunque superati, come è stato precisato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite. I commi 8 e 9 rispettivamente sono volti alla definizione di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e alla destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) anche al finanziamento di interventi riguardanti la bonifica dei beni contenenti amianto. 
L'articolo 14 reca una serie di disposizioni di rilevante importanza in materia di rifiuti, anche al fine di fronteggiare talune situazioni di criticità in atto nel territorio nazionale. Su tale specifico punto segnalo che il comma 1, infatti, introduce una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Il comma 3-bis differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale – per le esigenze della Regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa – gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter, che estende le disposizioni anche alla Regione Lazio. Il comma 3-ter dell'articolo 14 autorizza, per un periodo non superiore a 6 mesi lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti medesimi. Il comma 4 dell'articolo 14 prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Provincia di Salerno, di cui vengono disciplinate le funzioni. 
Il comma 2 dell'articolo 14 detta alcune norme molto importanti con riguardo al SISTRI. Vengono, infatti, disciplinate le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema, mentre il comma 2-bis fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio. 
Un'altra norma molto importante, la cui tematica è stata oggetto di trattazione in numerose occasioni presso la Commissione ambiente, è quella che riguarda la lettera b) del comma 8, modificata nel corso dell'esame al Senato, che considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (vale a dire i materiali indicati dall'articolo 185, comma 1, lett. f) alle condizioni fissate nella norma. Durante l'esame presso le Commissioni riunite tale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali e integrata al fine di consentire, ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e dalla combustione possano derivare rischi per l'incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). La lettera b-sexies) del comma 8 esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l'applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti. 
Quanto alle disposizioni contenute nelle ulteriori lettere del comma 8 segnalo che si tratta di: modalità per l'emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari (lettera a); dell'esclusione dalle attività di gestione dei rifiuti delle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene (lettera b-bis); dell'introduzione di una disciplina dettagliata per l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio (lettera b-ter); di modifiche alla disciplina sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti (lettera b-quater); dell'individuazione dei beni e in polietilene (lettera b-quinquies). 
Segnalo, inoltre, che il comma 8-bis dell'articolo 14 consente agli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di sostituire il registro di carico/scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario (smaltitore o recuperatore), mentre i commi 8-quater e quinquies intervengono sulle regole concernenti la miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati. 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 8-quater, che esclude l'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione del test di cessione, 
Infine passando alle norme di recepimento di obblighi comunitari segnalo: 
L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina di carattere generale relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, relativamente: alla definizione di «progetto»; ai progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. Nel segnalare che si tratta di disposizioni analoghe a quelle contenute nel disegno di legge europea 2013-bis faccio presente che, nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il comma 4 che disciplina, nel testo vigente, i casi in cui devono essere sottoposti a screening «postumo», anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali lo screening era stato escluso sulla base della normativa vigente e della legislazione regionale di attuazione. 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 15-bis, che demandava a un decreto ministeriale l'adozione delle misure necessarie al fine di semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi, prodotti nell'ambito delle attività delle imprese. 
I commi 4 e 5 dell'articolo 16 modificano la disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire), al fine di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e dei servizi collegati a questi dati. Il comma 5-bis del citato articolo 16 detta norme sulla partecipazione del pubblico nel procedimento relativo ai piani o ai programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica.
L'articolo 17, comma 1, interviene sulla disciplina per la salvaguardia dell'ambiente marino, contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 2010, al fine di adeguare la normativa nazionale a rilievi mossi in sede europea attraverso la procedura d'infrazione comunitaria 2013/2290. Il comma 2, infine, reca misure per la prevenzione dell'inquinamento nei bacini idrografici. 
I predetti commi dell'articolo 16 e in parte l'articolo 17 recano disposizioni coincidenti con norme contenute nel disegno di legge europea 2013-bis, in corso di esame al Senato, e anticipano di fatto la vigenza di tali norme proprio per superare i rilievi europei e adeguare l'ordinamento nazionale alla disciplina europea.