Discussione sulle linee generali - Relatore per la X Commissione
Data: 
Lunedì, 4 Agosto, 2014
Nome: 
Lorenzo Basso

A.C. 2568-A

Testo Integrale
 

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto legge n. 91 che ci apprestiamo a discutere, contiene le misure per il settore agricolo e la tutela ambientale appena ricordate dall'onorevole Braga ed anche altre numerose misure, che mi appresto ad illustrarvi, per l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, per il rilancio e lo sviluppo delle imprese, nonché per il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. 
Il testo è stato ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame al Senato. Nelle commissioni Attività Produttive ed Ambiente della Camera, nel corso dell'esame in sede referente, abbiamo inoltre approvato alcune ulteriori modifiche, con l'obiettivo di «asciugare» il testo e non aggiungere nuove disposizioni, ma solo migliorare un provvedimento già molto articolato. 
La mia relazione si concentrerà sulle disposizioni di competenza della X e della VI Commissione, e cercherò di evidenziare solo gli aspetti principali di questo provvedimento – che come ricordavo si presenta molto ricco e articolato – chiedendo fin d'ora a Lei, Signor Presidente, di consentirmi di consegnare agli uffici il testo completo della relazione perché sia pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 7-sexies che stabiliva che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente. 
Con riguardo alle misure concernenti l'efficientamento energetico, l'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi 1-9). 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato modificato il comma 4 (che disciplina l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per interventi di efficientamento energetico) al fine di specificare che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato anche ai progetti di investimento: 
presentati dai fondi immobiliari chiusi, come prevede il testo approvato dal Senato, insieme ai soggetti privati incaricati della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico; 
selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario.

In conseguenza della modifica al comma 4 non si fa più riferimento, nel novero dei soggetti destinatari dei finanziamenti, alle società ESCO (Energy Service Companies), che vi erano state inserite nel corso dell'esame al Senato. Si prevede, inoltre, che il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante un'apposita struttura di missione (comma 10). 

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 10-bis dell'articolo 9, che dispone l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel momento in cui necessitino di sostituzione, di sostituire le lampade ad incandescenza, nei semafori, con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l'accensione istantanea. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 7-sexies che stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente. 
L'obiettivo di incrementare la competitività del tessuto produttivo è il filo conduttore di una serie di misure a favore delle imprese. 
L'articolo 17-bis contiene norme volte ad ampliare la base imponibile delle società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste inoltre misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci. L'articolo 18 attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla inedia degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 
Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. 
Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova legge Sabatini). L'obiettivo è quello di accelerare la concessione di finanziamenti agevolati semplificando l'accesso al Fondo centrale di garanzia tramite l'attribuzione della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa direttamente agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia entro i limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e tramite la previsione di una contabilità speciale per l'accesso ai contributi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (comma 9-bis). 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 18-bis che fornisce una definizione degli esercizi alberghieri qualificabili come condhotel, demandando ad un'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali l'individuazione delle condizioni di esercizio degli stessi. 
L'articolo 19 prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), con una maggiorazione del 40 per cento, per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi. Il rafforzamento dell'ACE per le imprese che decidono di quotarsi è volto ad agevolare il finanziamento mediante il capitale proprio attraverso un sussidio di natura fiscale. 

Nel caso in cui l'agevolazione ACE non sia utilizzata interamente per incapienza degli utili, è previsto che l'impresa possa usufruire di un credito di imposta (pari al 27,5 per cento del valore non utilizzato nel caso di impresa soggetta a IRES) a valere sui debiti IRAP e fruibile in cinque anni. In tal modo, le imprese con reddito imponibile negativo o inferiore all'importo dell'agevolazione possono anticipare la fruizione del beneficio fiscale. 
L'articolo 19-bis interviene in materia di semplificazione delle procedure di attestazione della sussistenza dei requisiti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, tramite l'ampliamento delle facoltà e il potenziamento dell'efficienza delle Agenzie per le imprese. 
L'articolo 20, comma 1, apporta modifiche e integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Tali modifiche sono dirette, in sintesi: 
ad introdurre nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate, necessaria per applicare un nuovo regime agevolato per dette società di minori dimensioni; 
a modificare – secondo quanto previsto al Senato – la regola di neutralizzazione nell'offerta pubblica di acquisto, ai sensi della quale non possono essere computate (oltre alle maggiorazioni di voto) le azioni a voto plurimo (che conferiscono quindi un solo voto); 
ad incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, prevedendo per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie e consentire alle PMI di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento; 
a modificare la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata, che viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI; 
a novellare la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate; 
ad introdurre nel TUF la disciplina della maggiorazione del voto, con la quale si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.

Il comma 1-bis prevede che in prima applicazione le delibere di modifica statutaria volte a consentire la creazione di azioni con voto maggiorato sono prese con il voto favorevole della maggioranza, anche in prima convocazione. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 7-ter che autorizza la CONSOB a procedere all'assunzione di personale, in particolare mantenendo «fermo» quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge n. 179 del 2012. 
Il comma 2 dell'articolo 20 reca modifiche alla normativa nazionale (decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina l'utilizzo a fmi fiscali dei principi contabili internazionali. Tali modifiche sono dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IERS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle c.d. società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
L'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-quinquies reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società. In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. 

I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone del codice civile: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge. 
Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare: 
si introduce la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale; 
si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro. 
Il comma 8 abroga l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal codice civile. 
I commi 8-bis e 8-ter apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle «aperte», che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative. 
Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014. 
Il comma 8-quater fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale la Consob deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggiorazione di voto nelle società per azioni quotate. 
Il comma 8-quinquies consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio. 
Il comma 7-bis dell'articolo 20 semplifica le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. La nuova disciplina non si applica alle società per azioni. 
L'articolo 21 reca modifiche al regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie. 
Al comma 1 si estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva (in luogo della ritenuta del 26 per cento) agli interessi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché detenuti da uno o più investitori qualificati. 
Ai sensi del comma 2, si precisa l'ambito di operatività dell'esenzione dalla predetta ritenuta in favore degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), specificandone le caratteristiche che danno luogo alla disapplicazione. Si chiarisce che la ritenuta non è applicata ai proventi dei titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. 

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 2-bis dell'articolo 21, che esenta le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni. 
L'articolo 21-bis proroga al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari. 
L'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese. 
In sintesi, il comma 1 esenta da ritenuta alla fonte gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo cd. «white list». 
Il comma 2 intende ampliare l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, rendendo tale regime operativo – tra l'altro – anche per le operazioni di finanziamento di durata superiore ai diciotto mesi poste in essere da società di cartolarizzazione, imprese di assicurazione ed OICR. 
I commi da 3 a 6, con lo scopo di estendere le fonti di finanziamento al sistema imprenditoriale, autorizzano lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento sia le imprese di assicurazione che le società di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge. 
Il nuovo comma 3-bis aggiunge un nuovo articolo 150-ter al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB) in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, cui viene consentita l'emissione di azioni di finanziamento in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero in presenza di procedure di amministrazione straordinaria. 
I commi da 5-bis a 5-decies sono volti a consentire alla società di gestione del risparmio (Sgr) di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi stessi, nell'esclusivo interesse dei partecipanti. 
Il comma 6-bis modifica la disciplina in materia di cancellazione delle segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia. 
In particolare, la norma precisa che il termine di dieci giorni entro il quale le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento sono integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento decorre dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti. Si precisa inoltre che la richiesta del creditore al gestore della banca dati deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento. 
In caso di ritardo di pagamento di una rata,qualora la stessa sia regolarizzata entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione. 
Il comma 7 abroga la norma che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 7-bis, che dispone la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane SpA presso la Tesoreria dello Stato. Anche il comma 7-ter, che provvede alla relativa copertura finanziaria, è stato soppresso durante l'esame in sede referente. 
Il comma 7-quater modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, comma 1, lettera a); con tale intervento viene spostato al 31 agosto 2014 il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione da parte dei soggetti creditori, in luogo del 23 agosto 2014 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – 24 giugno 2014 –; legge n. 89 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 66). 
Nel corso dell'esame in Commissione il termine entro il quale le imprese possono presentare l'istanza di certificazione è stata portato dal 31 agosto al 31 ottobre 2014, concedendo in tal modo un'ulteriore opportunità per l'utilizzo dello strumento, ferma restando comunque la possibilità di presentare l'istanza nei termini già previsti in modo da ottenere la certificazione in tempo utile per riscuotere il credito entro settembre. 
La disposizione modifica inoltre anche il terzo periodo del comma 7-bis dell'articolo 37 in modo da ricomprendere anche le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 52 del 1991 e all'articolo 67 del Regio decreto n. 267 del 1942, tra le norme che non si applicano alle cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica. 
Il comma 7-quinquies prevede che per le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio della certificazione previste dall'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, non si applicano in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 
L'articolo 22-bis introduce la semplificazione di alcune tipologie di operazioni promozionali escludendo dalla definizione di concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 22- ter, che differisce al 31 dicembre 2014 il termine – scaduto a dicembre 2012 – che l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 138/2011, prevedeva per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione che avrebbero dovuto individuare le disposizioni abrogate per effetto del contrasto con il principio di liberalizzazione. La disciplina modificata dall'articolo in esame era stata dichiarata costituzionalmente illegittima. 
L'articolo 22-quater circoscrive la possibilità da parte di Regioni ed enti locali di interdizione di attività produttive e commerciali alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. 
I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-quinquies riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, che contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione del c.d. piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano. 
I restanti commi dell'articolo 22-quinquies contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del «piano ambientale», nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).

L'articolo 22-sexies, introdotto al Senato, modifica l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, al fine di parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Si introducono inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche. 
Una serie di interventi significativi sono adottati nel settore energetico. Il filo conduttore delle disposizioni più rilevanti è l'individuazione di misure di risparmio sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche a favore delle piccole e medie imprese (PMI). 
L'articolo 23 individua le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche derivanti dalle misure contenute: 
nei successivi articoli da 24 a 30 del decreto legge in esame (comma 1); 
nelle disposizioni del decreto-legge n. 145/2013 («destinazione Italia»), che ha previsto con il cosiddetto «spalma incentivi volontario» la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili (comma 2).

L'agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette «energivore»). 
L'obiettivo del Governo è quello di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale per le PMI. 
Durante l'esame al Senato l'articolo è stato integrato (comma 3-bis) per definire «essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» tutti gli impianti siciliani sopra i 50 MW di potenza (escluse quelli rinnovabili non programmabili, come il fotovoltaico e l'eolico) fino all'entrata in funzione dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi, e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna. 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stata apportata una modifica in base alla quale è ampliato a 90 giorni (da 60) il termine entro il quale l'AEEGSI definisce le modalità di offerta e remunerazione di tali impianti. Ulteriore modifica riguarda i criteri che l'Autorità deve seguire per tale definizione con riferimento all'equa remunerazione del capitale residuo (e non più al capitale netto residuo) investito riconducibile alle stesse unità. 
L'articolo 24 sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta. 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato introdotto il comma 8-bis che esclude dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw. 
L'articolo 25 dispone che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE) relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sull'onere generale A3 in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari dell'attività del GSE, ad esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW (secondo l'integrazione apportata dal Senato). 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato introdotto l'articolo 25-bis che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la revisione, con effetto a partire dal 1o gennaio 2015, della disciplina dello scambio sul posto. La revisione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame secondo determinati criteri direttivi: l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto è estesa a tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 500 kw (e non più fino a 200 kw); per gli impianti con potenza fino a 20 kw non sono applicati i corrispettivi che l'articolo 24 introduce per alcune forme di autoconsumo di energia (in tal senso l'articolo aggiuntivo ripete quanto già previsto dal comma 8-bis dell'articolo 24 introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite); per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto non esentati (ossia quelli superiori a 20 kw) è prevista l'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete (si applica cioè l'articolo 24, comma 3 del decreto legge in commento). 

L'articolo 26 si compone di una prima parte (commi 1-6), volta a generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW), e di una seconda parte introdotta al Senato (commi 7-13) che riguarda invece tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi pluriennali. 
La prima parte della norma (cd. spalma-incentivi obbligatorio), per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni: 
l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una rimodulazione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo; 
il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MiSE; 
il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti (tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore).

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stata introdotta una modifica alle riduzioni percentuali, dal 5 per cento al 6 per cento per gli impianti da 200 a 500 kW e dal 9 per cento all’ 8 per cento per impianti oltre i 900 kW. 
La seconda parte della norma prevede la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota fino all'80 per cento degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un'asta organizzata dall'Autorità per l'energia. Alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni precedenti. Peraltro, tale possibilità di cessione è subordinata alla verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica. 
L'articolo 27 sopprime i rimborsi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) corrisponde alle aziende elettriche per gli sconti da esse applicati ai dipendenti in virtù dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. 
L'articolo 28 riguarda i sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, in cui operano imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione tariffaria. La norma prevede la revisione della regolazione e della remunerazione di questi sistemi elettrici, sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori (comma 1). Durante l'esame presso le Commissioni riunite il comma 1-bis, introdotto dal Senato, è stato integralmente sostituito. La nuova disposizione introdotta prevede il termine di emanazione di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per il decreto del ministro dello sviluppo economico, previsto dal decreto-legge n. 145/2013 («destinazione Italia», articolo 1, comma 6-octies) con cui, sentita l'Autorità per l'energia, devono essere individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4. 

L'articolo 29 limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e anche al trasporto ferroviario delle merci. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il riferimento al trasporto delle merci transfrontaliero che veniva incluso tra le tariffe elettriche agevolate. A partire dal 2015, dunque, gli altri tipi di trasporto, come ad esempio l'alta velocità e le merci, dovranno pagare l'energia elettrica secondo i costi effettivi del servizio. Per il servizio ferroviario universale e il trasporto ferroviario e delle merci vige il divieto di traslazione sui prezzi, mentre per gli altri tipi di trasporto è stato introdotto al Senato un criterio di gradualità per tale traslazione. Sempre nel corso dell'esame presso le Commissioni è stato modificato il comma 2 che contiene una norma di carattere transitorio, fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi sopra citati. In conseguenza della modifica apportata, nel periodo transitorio, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale, è ridotta – sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh – di un importo di 80 milioni di euro (invece che di 120 milioni di euro). 
L'articolo 30 punta ad introdurre una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione (secondo l'integrazione apportata dal Senato). 
Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, viene previsto dal 1o ottobre 2014 un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE per le attività di rispettiva competenza. Si stabiliscono inoltre modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Per i piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici non vincolati, la norma esclude la necessità di atti amministrativi di assenso. 
Durante l'esame al Senato, l'articolo 30 ha subito numerose integrazioni volte a introdurre semplificazioni anche per: 
l'installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda, con esclusione delle pompe di calore geotermiche; 
la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione; 
la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.

Durante l'esame al Senato sono state anche introdotte misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stata soppressa la lettera b) del comma 1-bis, che prevede la partecipazione al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica dei soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di elettrodotti. In seguito al rilascio dell'autorizzazione unica, tali soggetti sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inoltre introdotto un ulteriore comma in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici. Al riguardo, si prevede l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore dí 7 kw e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni, è rimessa l'individuazione delle modalità applicative della disposizione introdotta. 

Il comma 2-novies proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). 
L'articolo 30-bis riguarda le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, prorogandone ulteriormente – tra i 4 e gli 8 mesi – i termini per l'avvio (commi da 2 a 4) e stabilendo un termine (1'11 febbraio 2012) per la validità degli accordi tra gestore ed ente locale ai fini del calcolo valore dei rimborsi al gestore uscente (comma 1). 
L'articolo 30-ter modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5/2012, prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario ad acta qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti. 
L'articolo 30-quater include i consumatori del servizio idrico integrato tra coloro che possono beneficiare dei progetti finanziati con il fondo in cui confluiscono le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. 
L'articolo 30-quinquies esclude gli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di una Regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti (cd. «bonus idrocarburi»), finanziata tramite l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 30-sexies che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile. 
L'articolo 30-septies, inserito nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti – da emanare entro il 15 settembre 2014 – la fissazione e i successivi aggiornamenti della quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, nonché di combustibili sintetici purché esclusivamente ricavati dalle biomasse, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti (inclusi quelli avanzati), per gli anni successivi al 2015. Si tratta del decreto già previsto dall'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge n. 145/2013 al fine di aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti precedentemente citati. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, (che devono essere proporzionali e dissuasive), per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti dal citato decreto. 
L'articolo 31, che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintroducendo, in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale), è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato. 
L'articolo 32 reca disposizioni volte a rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, consentendo che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare in favore della società Sace S.p.A. relativamente ad operazioni da essa effettuate nei settori strategici ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse possano costituire, in termini di livelli occupazionali o di fatturato, un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, ma che siano in grado di determinare, in capo a Sace medesima, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione. 
La garanzia non opera sull'intera operazione ma soltanto a copertura di eventuali perdite eccedenti le soglie e fino a un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. La garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), nei limiti delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'apposito fondo istituito a copertura delle garanzie medesime concesse dallo Stato in favore di Sace S.p.a., ai sensi della disposizione in esame, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni per l'anno 2014. 
Per disciplinare il funzionamento della garanzia, è prevista la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'economia e Sace S.p.A. 
L'articolo 32-bis limita, al comma 1, l'esenzione IVA attualmente prevista per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a., escludendo quelle prestazioni che, pur rientrando nel servizio postale universale, siano state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente. In base al comma 2, sono fatti salvi i comportamenti posti in essere da Poste italiane fino all'entrata in vigore della legge di conversione. 
L'articolo 33 interviene su alcune tipologie di controllo della Corte dei conti (sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo) con l'obiettivo di semplificare le modalità di esecuzione e, in alcuni, casi, di ridurre il numero di atti ad essi sottoposti. 
Il comma 1 interviene sulla disciplina dei controlli esterni sugli enti locali rendendo annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti quale verifica del funzionamento dei controlli interni. Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto del sindaco dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno. 
Il comma 2 apporta alcune semplificazioni ai controlli della Corte dei conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012, in parte analoghe a quelle disposte dal comma precedente per gli enti locali, e introduce un rafforzamento della possibilità della Sezione centrale delle autonomie della Corte dei conti di emanare delibere vincolanti nei confronti delle sezioni regionali. 
Il comma 3 amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti; esso esclude per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro) per il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti. 
Il comma 4 modifica la procedura relativa ai controlli preventivi prevedendo che gli atti sottoposti a duplice controllo (di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile) anziché essere inviati dalle amministrazioni interessate agli uffici di controllo (per la verifica contabile) e da questi alla Corte dei conti (per il controllo di legittimità) devono essere inviati contestualmente agli uffici di controllo e alla Corte dei conti. 
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 33-bis, volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal c.d. decreto Bersani. Fa inoltre salvi i contratti stipulati dalle società di ingegneria dall'il agosto 1997. 
L'articolo 34, al comma i abroga una serie di disposizioni concernenti la determinazione delle tariffe elettriche agevolate. Al comma 2 contiene una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30. 
Il comma 1-bis prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), che siano lavoratori autonomi, all'ufficio provinciale del lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o per le relative esercitazioni, nonché per il giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24. 
Mi avvio alla conclusione, Signor Presidente. 
Abbiamo cercato, nel lavoro delle Commissioni congiunte Ambiente e Attività Produttive – vorrei dirlo ringraziando tutti i colleghi – di compiere il compito che ci eravamo proposti e, cioè, di asciugare il testo, modificandolo il meno possibile – per rispetto al grande lavoro fatto dai colleghi del Senato – ma provando comunque a migliorarlo, ove possibile, ascoltando le istanze che ci giungevano dai cittadini e dalle moltissime categorie interessate da questo provvedimento. Abbiamo cercato di renderlo un testo più snello, più efficace e più capace di incidere nel tessuto economico del Paese per rendere le nostre imprese più forti e più competitive nello scenario economico globale. 
Voglio ringraziare, oltre ai colleghi delle Commissioni Attività Produttive ed Ambiente ed ai loro Presidenti che ci hanno costantemente supportato, anche tutti gli uffici che a questo lavoro hanno collaborato, lavorando anche le sere e i giorni festivi per rispettare gli strettissimi tempi che ci sono stati assegnati. 
Ovviamente, un decreto-legge che spaziava su così tanti argomenti ha creato una certa difficoltà nell'azione di coordinamento del lavoro degli emendamenti. Molti miglioramenti sono avvenuti durante il lavoro svolto dai commissari, con il contributo attivo del Governo. Permettetemi quindi di ringraziare l'impegno e la presenza costante del Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, della sottosegretaria all'Ambiente Silvia Velo, del sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto. 
Un ringraziamento particolare al Viceministro allo Sviluppo Economico Claudio De Vincenti che non si è mai sottratto al confronto né con la maggioranza né tanto meno con l'opposizione, durante tutto il lavoro preparatorio e di Commissione. Un confronto con i gruppi di opposizione che è stato molto netto ma sempre nel merito delle questioni. Un ringraziamento particolare va quindi anche a loro per aver scelto di non far ricorso a inutili e logoranti tattiche ostruzionistiche, ma di aver accettato il terreno del confronto – a volte anche dello scontro – ma sempre sul merito dei molti temi concreti contenuti in questo provvedimento. 
Concludo, Signor Presidente, dicendo che oggi possiamo offrire al dibattito parlamentare un buon testo, migliorato ma non stravolto rispetto a quello inviatoci dal Senato. 
Un provvedimento che mette in campo misure importanti su alcuni fronti strategici per provare a semplificare, sostenere ed innovare il sistema Paese. Agricoltura, ambiente, energia, imprese piccole e medie sono – infatti – facce della stessa medaglia: uno sviluppo sostenibile, equilibrato ed inclusivo, in grado, da un lato, di rimettere in moto un'economia in crisi da molto tempo, e, dall'altro, di indicare la sostenibilità come paradigma nel quale collocare le scelte sullo sviluppo futuro. 
Se l'Aula deciderà di approvare il testo che abbiamo qui velocemente illustrato, doterà il nostro Paese di nuovi strumenti, utili ed efficaci, per la competitività del sistema economico ed imprenditoriale italiano, che ci consentiranno di affrontare, con maggior forza e con rinnovata fiducia, le complesse sfide economiche e sociali che ci attendono nel prossimo futuro.