Ripresa esame di questioni pregiudiziali
Data: 
Lunedì, 4 Agosto, 2014
Nome: 
Luigi Taranto

A.C. 2568-A

 

Signora Presidente, signori sottosegretari, colleghe e colleghi, le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate propongono tutte un percorso di lettura delle disposizioni recate dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il cui intento è quello di evidenziarne in buona sostanza la carenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché di sottolinearne disomogeneità e disorganicità. Conseguentemente, il provvedimento risulterebbe non conforme alle previsioni costituzionali in materia di urgenza e privo di quella necessaria e intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale e particolarmente sottolineata dalla sentenza della Corte n. 22 del 2012. 
Il percorso di lettura e le sue conclusioni non possono però essere accolti, perché già il preambolo del provvedimento evidenzia necessità e urgenza degli interventi recati, interventi certo anche eterogenei e tuttavia coerenti con quanto annotato dalla Corte nella citata sentenza, laddove si osserva – come pure ricorda lo stesso testo della pregiudiziale della Lega Nord – che l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero – ed è il nostro caso – anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate che richiedono interventi oggettivamente eterogenei. Giustamente comunque la I Commissione, nel rendere parere favorevole al provvedimento, ha segnalato che l'eterogeneità del testo trasmesso a questa Camera l'effetto anche dei 32 nuovi articoli e dei numerosi commi introdotti al Senato, ricordando al riguardo che la legge di conversione, ad avviso della Corte, deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge e che, sempre secondo il parere della Corte, tale omogeneità deve valere anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo. In relazione a questa tipologia di atti, ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve – così la Corte – essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario nel suo complesso. 
Come è noto, si tratta di un'esigenza che è stata avvertita nel caso in discussione anche da parte del Governo ispirando, attraverso la presentazione di un'articolata serie di emendamenti soppressivi, una determinata operazione di riconduzione del testo esitato dal Senato ai fondamentali dell'originario impianto del decreto e delle sue condizioni formali e sostanziali di necessaria e intrinseca coerenza delle norme recate o dal punto di vista oggettivo e materiale o dal punto di vista funzionale e finalistico, operazione giusta e necessaria, la cui attuazione è stata resa possibile per il clima di collaborazione – è giusto darne atto – ricercato tra Governo e Parlamento, tra forze di maggioranza e forze di opposizione. 
Così il testo che approda oggi all'esame dell'Assemblea risulta anzitutto espunto delle norme introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato, la cui valutazione era stata particolarmente richiesta dalla I Commissione nel formulare condizioni di accompagnamento del parere, non configurandosi esse come strettamente collegate ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario. 
Sono stati, infatti, tra l'altro approvati, nell'ambito di un ancora più ampio intervento, gli emendamenti soppressivi riguardanti l'articolo 1-bis, comma 15, l'articolo 7-sexies, l'articolo 9, comma 10-bis, gli articoli 12-bis e 12-ter, l'articolo 18-bis, l'articolo 33-bis. È stato altresì soppresso l'articolo 22-ter, poiché esso incideva su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime. Nel complesso, pertanto, risulta nella fattispecie superata la censura, formulata nel testo della pregiudiziale di Forza Italia, circa un «decreto-legge ad incastro variabile». 
Quanto al tema della sostanziale confluenza dei contenuti del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, nell'articolo 22-quaterdal provvedimento in esame, certo ciò non giova al lineare svolgimento, come ha notato il Comitato per la legislazione, della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ma va pure ricordato che si agisce qui davvero di necessità e davvero d'urgenza per consentire ad impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali a porre in essere le attività di tutela ambientale e sanitaria o alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa. 
Per l'insieme di queste ragioni le pregiudiziali di costituzionalità sollevate nei confronti del decreto-legge non possono essere accolte e per l'insieme di queste ragioni preannunzio, dunque, il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.