Esame di una questione pregiudiziale
Data: 
Mercoledì, 14 Novembre, 2018
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 1346

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 Presidente, rinvio al testo della pregiudiziale per l'organicità dell'argomento; qui mi soffermerò su due punti. Il primo è oggetto anche di un intervento del Comitato per la legislazione, che oggi, stamattina ha approvato il suo parere, e fa riferimento all'articolo 77, quindi ai requisiti di necessità, urgenza ed omogeneità che valgono per i decreti-legge, ma che da tempo ormai vengono considerati utilizzabili anche per le leggi di conversione, e all'articolo 72 sul giusto procedimento legislativo.

C'è un primo indicatore evidente dei problemi relativi soprattutto all'omogeneità, oltre che alla necessità ed urgenza, che è come sempre la crescita a dismisura di alcuni decreti-legge nel passaggio della legge di conversione nelle due Camere. Questo decreto-legge è entrato in Senato con numero articoli 40, ed è uscito dal Senato con numero articoli 74; è entrato con numero commi 101, ed è uscito con numero commi 185: quindi si è gonfiato come un soufflé, quasi raddoppiando il proprio contenuto normativo. Questo dal punto di vista quantitativo.

Dal punto di vista qualitativo, il principale strappo che è stato introdotto, segnalato puntualmente dal Comitato per la legislazione, è l'inserimento di due deleghe legislative con scadenza al 30 settembre 2019. Come è noto, l'inserimento di deleghe legislative è proibito dalla legge n. 400 del 1988, divieto che è ritenuto applicabile anche alle leggi di conversione, per cui la condizione più puntuale che pone il Comitato per la legislazione è di espungere queste due deleghe legislative: difficile ritenere che la necessità ed urgenza possano estendersi a due deleghe che scadono il 30 settembre 2019. Si sottolineano anche alcune incongruenze, perché vengono inserite in termini eterogenei normative come quella dell'articolo 15, sull'Avvocatura dello Stato presso la Corte EDU; dell'articolo 32-quater, sulla tecnologia 5G; dell'articolo 32-sexies, sul Centro Alti studi del Ministero dell'interno, tutta normativa palesemente eterogenea.

Vengo però alla seconda parte dell'intervento, che si riferisce alla violazione dell'articolo 10 sul diritto di asilo e alla violazione del diritto di sicurezza che si fonda su varie disposizioni del testo. Dal momento che questo decreto-legge è stato emanato dal Presidente della Repubblica in modo irrituale ma motivato, con una precisa lettera che richiama fermi gli obblighi costituzionali internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e in particolare quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia (questo è il testo esplicito del Presidente della Repubblica, che richiamava il nostro Parlamento nell'esame della legge di conversione a rispettare scrupolosamente questi limiti), è abbastanza evidente come questi limiti non siano stati rispettati. Avevano già delle criticità nel testo ordinario, ma sono stati peggiorati nel testo della conversione.

Già in sé questo provvedimento tende a configurare in maniera ideologica, nel senso esatto di falsa coscienza, il diritto di asilo e il diritto di sicurezza come in contraddizione tra di loro: come se si trattasse di limitare il diritto di asilo per favorire il diritto di sicurezza, mentre niente di positivo per la sicurezza può venire dal sospingere verso la clandestinità coloro che hanno il diritto di asilo.

In particolare, questa operazione ideologica è concepita nei due passaggi articolo 2, che è la soppressione del permesso di soggiorno umanitario, e articolo 12, lo svuotamento del sistema SPRAR per richiedenti asilo e titolari di questa protezione umanitaria.

Il punto è questo: voi ci replicate che aver scelto alcune tipologie molto ben delimitate rispetta comunque l'articolo 10; io però vorrei, molto più autorevolmente di me, richiamare perché era previsto questo permesso umanitario: perché era prevista una clausola aperta, che non irrigidisse l'ordinamento in tante piccole fattispecie autoconcluse, in tanti piccoli coriandoli. Il fondamento ultimo di questo permesso lo aveva chiarito a suo modo, a suo tempo Giorgio La Pira il 24 gennaio 1947, quando si discuteva all'Assemblea costituente il diritto di asilo. Dice La Pira, dice il resoconto stenografico: “Ricorda l'origine del diritto di asilo, come anticamente tutte le persone, qualunque fosse il loro colore, appena giungevano in quel tal recinto della chiesa avevano la vita garantita. Così anche ora vi dev'essere questo senso di libertà per ogni creatura: il concetto di asilo è legato a questo concetto del valore sacro degli uomini”. È per questo che ci dev'essere una fattispecie aperta, è per questo che non può essere ristretta la protezione umanitaria a tanti coriandoli di fattispecie concluse.

E anche l'articolo 12, sullo svuotamento del sistema degli SPRAR, tende a colpire sia il diritto di asilo sia il diritto di sicurezza, perché voi spostate verso la clandestinità persone già in questa fase di attesa, rendete tutti noi più deboli dal punto di vista del rispetto dell'articolo 10 ma anche del diritto alla sicurezza. Non c'è contraddizione tra i due diritti! Voi create un danno a entrambi i diritti.

Per concludere, quindi: tra pochi giorni sarà il quarantesimo anniversario della Costituzione spagnola, che nel suo preambolo ci dice a cosa serve una costruzione: una Costituzione tende a garantire un ordine economico e sociale giusto. Ordine giusto, sicurezza e asilo; voi create invece l'opposto, il disordine ingiusto, riuscite in un tempo solo a creare sia il disordine che l'ingiustizia, e a colpire così l'anima di quello che è una Costituzione. In un bel film sull'integrazione di Fassbinder, che prende il titolo da una poesia turca, La paura mangia l'anima, si descrive questo meccanismo di produzione di paure, che mangiano l'animo delle persone. Voi volete così mangiare l'anima della Costituzione; ma sappiate che dopo questo voto, una volta che sarà comunque terminato l'esame parlamentare, questo provvedimento arriverà agli organi di garanzia, che vi ricorderanno cos'è l'anima della Costituzione (