Discussione sulle linee generali - Relatore per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 6 Marzo, 2017
Nome: 
Cesare Damiano

A.C. 4135-A

Presidente, l'approdo in Aula del provvedimento di cui lei ha parlato, quindi il disegno di legge n. 4135, è un motivo di particolare soddisfazione per me e per l'intera Commissione lavoro. Nell'arco di questa legislatura, infatti, la nostra Commissione ha dedicato una specifica attenzione a questi temi, con iniziative tanto sul piano legislativo quanto su quello della costante interlocuzione con il Governo, e credo che sia giusto sottolineare che l'attenzione della Commissione ha trovato in molti casi corrispondenza nelle scelte dell'Esecutivo, che in questi ultimi anni ha colto l'importanza di prestare attenzione ai bisogni e alle istanze di un universo complesso e troppo spesso trascurato.
  In questo senso, credo che in questa legislatura ci sia stato un cambio di passo. Tra le iniziative legislative adottate voglio ricordare, in primo luogo, l'impegno costante a congelare l'incremento dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori con partita IVA iscritti alla gestione separata dell'INPS. Come tutti ricordano, con l'incremento previsto dalla cosiddetta legge Fornero, a regime l'aliquota avrebbe dovuto raggiunge il 33 per cento; l'impegno del Parlamento e del Governo è culminato con la recente legge di bilancio, che ha stabilizzato l'aliquota al 25 per cento, un dato molto importante per questi lavoratori e a lungo richiesto. Sempre nell'ambito delle ultime manovre di bilancio, novità di rilievo sono venute anche con le misure relative al cosiddetto regime dei minimi e al progressivo superamento degli studi di settore. Per altro verso, non si possono dimenticare gli sforzi compiuti per la proroga dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, la Dis-Col, istituita in via sperimentale in attuazione della delega relativa al cosiddetto Jobs Act, che potranno trovare il coronamento al momento dell'approvazione definitiva di questo disegno di legge, chi intende stabilizzarla ed estenderla anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, una misura a nostro avviso di straordinaria importanza e di straordinario interesse, che interviene quindi sulla tutela, in carenza di lavoro, dei lavoratori autonomi. A completamento di questi interventi, tanto il Governo che il Parlamento hanno avvertito l'esigenza di adottare misure tese a promuovere un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi. In questo senso si sono mosse diverse proposte di legge che sono state abbinate al disegno di legge ormai al nostro esame, e si muoveva già la proposta di legge di cui sono primo firmatario (atto Camera n. 2017), che reca lo statuto delle attività professionali, riprendendo in parte i contenuti di un'analoga proposta di legge presentata nel lontano 2011. Quindi, come si vede, un lavoro che parte da lontano. In questo senso si è mosso opportunamente anche il Governo, con la presentazione del disegno di legge che oggi esaminiamo, il cosiddetto Jobs Act, o meglio statuto del lavoro autonomo, affermando l'esigenza di protezioni sociali più ampie e di garanzie rispetto a contraenti economicamente più forti per tutti i lavoratori, a prescindere dal carattere subordinato del rapporto di lavoro.
  Quindi, la concezione di lavoro va oltre la subordinazione, e abbraccia l'intero mondo del lavoro, come noi abbiamo voluto: dipendente, autonomo, parasubordinato. Anche per quanto riguarda il cosiddetto lavoro agile, l'intervento del Governo tiene conto degli approfondimenti svolti dalla Commissione lavoro della Camera. Ricordo infatti che nel novembre 2015 avevamo avviato l'esame in sede referente della proposta di legge atto Camera n. 2014, di cui è stata prima firmataria la collega Mosca, recante disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro, la quale è stata successivamente abbinata alla proposta di legge di cui è prima firmataria la collega Ciprini, che reca disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro. L'esame delle
proposte fu successivamente interrotto, anche in considerazione della preannunciata presentazione da parte del Governo del disegno di legge ora in esame, al quale le proposte sono state successivamente abbinate. Per queste ragioni, il dibattito che si svolge oggi è particolarmente importante, come pure importante è portare a compimento a tempi brevi l'esame del provvedimento stesso: questo è l'invito che ci è stato rivolto da tutte le associazioni di riferimento del settore che abbiamo ascoltato nelle numerose audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa, ed è questo l'intendimento di tutti noi, perché siamo consapevoli delle grandi aspettative circa la rapida approvazione del disegno di legge e dell'esigenza di non interrompere il cammino di questa riforma.
  Anche al fine di rendere chiari a tutti i margini di manovra disponibili nell'ambito dell'esame che dovremo svolgere, sottolineo che l'esigenza di assicurare una rapida conclusione del provvedimento e di consolidare definitivamente le misure positive in esso contenute ha imposto in Commissione e imporrà in Assemblea una drastica limitazione degli interventi sul testo approvato dal Senato. Pur trattandosi di un provvedimento sicuramente migliorabile, non possiamo correre il rischio di disperdere l'importante lavoro fin qui svolto, ma dobbiamo cercare di fare in modo che la prossima lettura presso il Senato sia quella definitiva. Ovviamente, la scelta di limitare il perimetro delle modifiche e di contenere i tempi di esame ha comportato una dura rinuncia ad affrontare in questa sede temi importanti. Penso, ad esempio, ad un tema che io ritengo particolarmente rilevante, così come per la Commissione, quello della individuazione di un equo compenso per i lavoratori autonomi che tenga conto della natura e delle caratteristiche delle prestazioni svolte. Si tratta di una questione che acquista in questa fase particolare rilevanza, anche in considerazione del superamento, a parte il decreto legislativo n. 81 del 2015, dei contratti di collaborazione a progetto. Per tale tipologia contrattuale, infatti, la cosiddetta legge Fornero aveva previsto una specifica disciplina, volta a prevedere compensi minimi, che oggi, per i coordinati e i continuativi, non ci sono più. I tempi a nostra disposizione, però, non hanno consentito di affrontare in questa sede questa materia, sulla quale, a mio avviso, il legislatore dovrà tuttavia tornare a lavorare, perché la questione dell'equo compenso, costituzionalmente rilevante, è per noi materia di vitale importanza, soprattutto per le nuove generazioni.
  Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, ricordo che il provvedimento, dopo l'esame in Commissione, consta di 26 articoli, quattro in più di quelli contenuti nel testo del Senato. Si articola in tre capi, relativi rispettivamente al lavoro autonomo, al lavoro agile e le disposizioni finali, che riguardano la copertura finanziaria. Quanto al contenuto principale del provvedimento, la stessa struttura del disegno di legge indica che esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi per la tutela sul piano economico e sociale dei lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare all'interno dei rapporti di lavoro subordinato modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, il disegno di legge, salvo forse per la disposizione dell'articolo 14, che interviene per precisare la definizione di collaborazione coordinata e continuativa, non si muove tanto nella direzione di stabilire i confini tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, ma intende piuttosto concentrarsi sulla condizione dei lavoratori autonomi, che negli anni della crisi, che faticosamente stiamo cercando di lasciarci alle spalle, hanno particolarmente sofferto per le difficoltà del nostro sistema economico.
Il disegno di legge cerca, quindi, di dare una risposta all'esigenza di contrastare la condizione di fragilità dei lavoratori autonomi privi di un'adeguata rete di protezione che ne garantisca la tutela nei momenti di maggiore debolezza. Si tratta, ovviamente, di un percorso che non si esaurisce solo con il disegno di legge in esame, ma potrà completarsi con futuri interventi, a partire dalla realizzazione delle deleghe. In primo luogo, evidenzio che sull'articolo 5, inserito dalla XI Commissione del Senato, che reca una delega al Governo in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, si sono appuntate diverse modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, segnalo che è stato soppresso il criterio direttivo relativo alla devoluzione ai professionisti dell'assolvimento di compiti e funzioni finalizzate alla deflazione del contenzioso giudiziario e all'introduzione di semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo di fabbricato.
  Entrambi questi ambiti materiali, infatti, dovrebbero essere esaminati più attentamente in coordinamento con i progressi della normativa di settore e con le iniziative in corso di evoluzione, anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale relativa alla normativa regionale relativa al fascicolo del fabbricato. Ricordo, peraltro, che, come per le successive deleghe di cui all'articolo 6 e all'articolo 10, nell'articolo 14-bis, introdotto dalla Commissione, è stata specificata la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendosi, in particolare, l'intesa con le rappresentanze degli enti territoriali e l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. È stata prevista anche una delega per l'adozione di disposizioni integrative o correttive.
  Osservo che l'articolo 6, al comma 1, reca una delega al Governo finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi. Il decreto delegato dovrà consentire agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro attività o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  Con questa disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, il comma 1-bis reca un'altra delega finalizzata ad incrementare ulteriormente le prestazioni sociali per maternità e malattia riconosciute agli iscritti alla gestione separata INPS, prevedendo che, per assicurarne il finanziamento, possa essere aumentata in misura non superiore a 0,5 punti percentuali l'aliquota contributiva di riferimento. Con l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, si rende permanente – lo sottolineo, permanente – l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cosiddetta Dis-Coll, introdotta in via sperimentale dal decreto legislativo n. 22 del 2015 ed estesa fino al 30 giugno 2017 dal recente decreto «proroga termini».
  Al contempo, quindi, dal 1o luglio di quest'anno l'indennità sarà riconosciuta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca. La stabilizzazione dell'indennità si associa alla previsione che il finanziamento sia assicurato attraverso un incremento di 0,51 punti percentuali dell'aliquota contributiva dovuta dai beneficiari e dagli amministratori e sindaci di società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, questi ultimi non beneficiari della misura, con un meccanismo di solidarietà interna alla gestione separata. Naturalmente, parliamo sempre di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. Per quanto riguarda, infine, il capo II, recante disposizioni riguardanti il lavoro agile, credo che, per sgombrare il campo da equivoci, sia giusto sottolineare, come fa il disegno di legge che stiamo esaminando, che il lavoro agile, il cosiddetto smart working, non rappresenta una nuova tipologia contrattuale, né un ibrido tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ma costituisce una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata principalmente da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e della possibilità tecnologica esistente, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
  Proprio alla luce di questa premessa, assume particolare rilievo e significato l'articolo 17, che disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, stabilendo che questi, oltre ad essere un lavoratore subordinato, non abbia diritto ad un trattamento che sia inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Con un emendamento, infine, approvato in Commissione, abbiamo specificato che tale trattamento è quello applicato ai lavoratori sulla base dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche per chiarire un punto, che, come Commissione lavoro, noi siamo unitariamente avversi alla stipula di contratti collettivi in dumping sociale. Come sapete, ci confrontiamo, quindi, con un fenomeno nuovo, che si distingue dalle forme di lavoro a distanza riconducibili al telelavoro, reso possibile essenzialmente dallo sviluppo e dalla capillare diffusione delle tecnologie informatiche, che moltiplicano le possibilità di connessione dal domicilio del lavoratore o da altri luoghi da lui scelti per la prestazione lavorativa.
  Ovviamente, questi sviluppi, che interessano anche le pubbliche amministrazioni, come esplicitato dal comma 3 dell'articolo 15, pongono delle sfide diverse e ulteriori rispetto a quelle affrontate per la disciplina del lavoro all'interno dell'azienda. Basti pensare al tema, affrontato dall'articolo 16, dei tempi di riposo del lavoratore e alla connessa previsione, introdotta al Senato, che affida all'accordo individuale di lavoro agile l'individuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche del lavoro. Si tratta, come sapete, di un tema particolarmente delicato, al quale si è cominciato a prestare attenzione anche in altri ordinamenti, a partire da quello francese, dove la cosiddetta Loi Travail, approvata nel corso dello scorso anno, ha disciplinato a decorrere dall'inizio del 2017 il diritto alla disconnessione delle imprese con più di 50 dipendenti.
  La prestazione di lavoro in modalità agile pone poi ulteriori sfide anche con riferimento ai temi della sicurezza e della salute dei lavoratori per gli evidenti problemi che derivano dall'applicazione di una normativa pensata per i locali aziendali a prestazioni svolte in luoghi non predeterminati. Su questo, come su altri temi, il disegno di legge al nostro esame cerca di realizzare un bilanciamento tra le fondamentali esigenze di tutela dei lavoratori e la necessità di non sovraccaricare il ricorso al lavoro agile di adempimenti che mal si attagliano alle sue caratteristiche estremamente duttili. In questo senso, credo che le norme che ci accingiamo ad approvare possano costituire una valida base di partenza; trattandosi di un fenomeno giovane, l'esperienza applicativa potrà dirci se si renderanno necessarie correzioni e integrazioni. In conclusione, credo che – lo posso dire per la mia esperienza – analogamente a quanto si è fatto nel corso del Novecento per estendere al massimo livello possibile le tutele del cosiddetto lavoro dipendente, tutele che, purtroppo, a seguito delle crisi e della globalizzazione, si stanno un po’ perdendo per strada e per le quali continueremo a combattere, questo provvedimento, nel nuovo secolo, sta introducendo analoghe tutele universali per un mondo composito, quello del lavoro autonomo, che ha bisogno di riconoscimenti e di tutele per far fronte a situazioni di crisi e di discontinuità e alle previsioni, nell'ambito di un sistema che va verso la rivoluzione digitale, di uno spostamento di peso dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, che anch'esso ha bisogno di tutele e di protezioni adeguate: maternità, malattia, deducibilità dei costi della formazione, accesso ai bandi e tutela nel caso di mancata attività.
  Crediamo che questi siano obiettivi perseguibili, questa legge ce lo consente e, se arriveremo al traguardo in tempi rapidi, pur, come sempre, non essendo del tutto soddisfatti, perché, come sempre, si può fare di più, avremo reso un servizio molto utile a milioni di lavoratori e, soprattutto, alle nuove generazioni che si affacciano al variegato e difficile mondo del lavoro.