Relatore per la XI Commissione
Data: 
Lunedì, 17 Ottobre, 2016
Nome: 
Antonio Boccuzzi

 Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale 

A.C. 261-A ed abbinate

Grazie, Presidente. Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea, al termine dell'esame da parte delle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro, è il frutto di una progressiva messa a fuoco degli interventi da mettere in campo per prevenire e contrastare le violenze consumate nei confronti delle persone vulnerabili nell'ambito degli spazi dedicati alla loro educazione e cura. 
Esiste nell'opinione pubblica e nei mezzi di comunicazione di massa una diffusa e legittima preoccupazione per gli episodi di violenza che si sono verificati in tali strutture, specialmente per la particolare condizione di vulnerabilità delle vittime. 
Si tratta, a dire il vero, di un fenomeno i cui contorni non sono esattamente delimitabili. Le audizioni svolte dalle Commissioni, e in particolare quelle del vicedirettore generale della pubblica sicurezza e del Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, infatti, hanno fornito importanti indicazioni circa la ricorrenza degli episodi e le attività svolte dalle forze di polizia per contrastare il fenomeno. Manca, però, un quadro completo ed esauriente degli episodi di violenza e di maltrattamento che si verificano nelle strutture educative e di cura e assistenza. 
A questo riguardo, è importante che l'articolo 4 della proposta di legge al nostro esame prevede la trasmissione annuale di una relazione al Parlamento che dia conto specificamente anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno circa l'andamento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture assistenziali e socioassistenziali, nonché dei relativi procedimenti giudiziari. In questo modo, in un prossimo futuro, si potrà valutare anche l'adeguatezza delle disposizioni introdotte rispetto al fenomeno che esse intendono prevenire e contrastare, così da apportare, se necessario, correttivi e integrazioni. 
Come accennavo, il testo che abbiamo elaborato è frutto di una progressiva messa a fuoco dei diversi profili coinvolti nella prevenzione e nel contrasto degli episodi di violenza. Gli interessi, chiamati in causa dal provvedimento che oggi discutiamo in Assemblea, sono infatti molteplici e spesso contrastanti. Da un lato, chiaramente, vi è l'esigenza primaria, sentita da tutti noi, di proteggere le persone in condizioni di maggiore fragilità e vulnerabilità da abusi e atti violenti. I bambini, ma spesso anche gli anziani e le persone con particolari disabilità, infatti, non solo non sono in grado di difendersi adeguatamente, ma incontrano anche maggiori difficoltà nel rappresentare ai propri cari e, quindi, alle autorità di polizia le violenze e i soprusi di cui sono stati vittime. 
Per contro, non bisogna trascurare che proprio la vulnerabilità delle persone che vogliamo tutelare comporta anche la necessità di prestare particolare attenzione a preservare la loro dignità, evitando intrusioni indebite nella loro sfera più intima attraverso il ricorso a modalità troppo pervasive di controllo e di sorveglianza. 
Per altro verso, occorre considerare che interventi nell'ambito degli ambienti educativi per la prima infanzia e nelle strutture dedicate all'assistenza e alla cura delle persone più anziane con disabilità incidono inevitabilmente sui rapporti di fiducia e di affidamento che devono supportare l'inserimento in tali strutture. Occorre, infatti, che siano rispettati, da un lato, il patto di corresponsabilità educativa tra le famiglie e le istituzioni scolastiche e, dall'altro, l'alleanza terapeutica che è alla base delle relazioni tra le strutture sanitarie e gli assistiti. Penso anche all'esigenza che nei servizi educativi per l'infanzia debbano preservarsi la spontaneità e la fiducia che caratterizzano i rapporti tra i bambini e le educatrici e gli educatori. 
Con riferimento alla possibile installazione di sistemi di videosorveglianza vengono in rilievo, poi, le questioni relative al controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, oggetto di disciplina nell'ambito dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, recentemente modificata dal decreto legislativo n. 151 del 2015, in attuazione delle deleghe del cosiddetto Jobs Act. 
Il compito delle Commissioni è stato quindi quello di ricercare un punto di equilibrio soddisfacente tra tutti questi interessi, in molti casi, come ho detto, in conflitto tra di loro. Da questo punto di vista ritengo che il metodo di lavoro che abbiamo seguito ci abbia aiutato a raggiungere un buon risultato, che spero possa essere perfezionato e portato a termine nel corso dell'esame in Assemblea. Considerata la trasversalità delle misure previste, molto opportunamente le Commissioni cultura e affari sociali hanno ritenuto di esprimersi per due volte in sede consultiva, prima, sul testo base adottato dalle Commissioni e, poi, sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. 
In questo modo le Commissioni che, in prima battuta, hanno condizionato il loro parere favorevole a numerose modifiche, hanno supportato la nostra attività di relatori, consentendoci di mettere a punto le necessarie correzioni al testo. 
Le modifiche introdotte sono state quindi condivise dalle Commissioni Cultura e Affari sociali, che hanno espresso parere favorevole sul nuovo testo elaborato. Passando rapidamente in rassegna i contenuti del provvedimento, voglio sottolineare che il testo all'esame dell'Assemblea si muove sostanzialmente lungo tre direttrici di intervento: in primo luogo, l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità che, per quanto attiene ai servizi educativi per l'infanzia, si affianca alla più ampia e comprensiva delega contenuta nella legge sulla «buona scuola», relativa all'educazione nella fascia da zero a sei anni di età. In particolare, con la delega si vuole assicurare che le verifiche relative all'idoneità professionale siano integrate da una valutazione attitudinale, effettuata al momento dell'assunzione e successivamente con cadenza periodica anche in relazione al logoramento psicofisico connesso allo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità. 
Allo stesso tempo, il cammino professionale dei lavoratori dovrebbe essere accompagnato da percorsi di formazione continua, nonché da incontri periodici svolti nell'ambito del gruppo degli operatori per verificare tempestivamente l'emergere di eventuali criticità e individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno del gruppo di lavoro. Il secondo filone di intervento invece è costituito dal rafforzamento del dialogo con le famiglie. In particolare, nell'ambito della delega, si prevede lo svolgimento di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare l'alleanza con le istituzioni educative assistenziali e ad assicurare il pieno coinvolgimento dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura, consolidando un clima di fiducia e di rispetto. 
Nella stessa ottica, l'articolo 3 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di concerto con i sindacati, emani linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata. 
La terza direttrice infine è rappresentata dalla regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nell'ambito delle strutture educative per la prima infanzia e nelle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie per anziani e persone con disabilità. A questo proposito ritengo che l'introduzione di una disciplina legislativa possa considerarsi senz'altro un passo avanti, anche considerando che basta consultare un qualsiasi motore di ricerca Internet per verificare quanto sia diffusa e pubblicizzata la presenza di sistemi di videoregistrazione o anche di webcamspecialmente negli asili nido. Con questo provvedimento si vogliono fissare quindi regole chiare e limiti precisi per l'utilizzo della videosorveglianza, in modo da contemperare i diversi interessi in gioco. Non esiste nel nostro ordinamento una normativa generale che disciplini organicamente la videosorveglianza. Il Garante ha emanato il decalogo di regole sulla videosorveglianza il 29 novembre del 2000, che costituisce una sorta di vademecum per l'attivazione della videosorveglianza e due provvedimenti generali che hanno disciplinato dettagliatamente gli adempimenti, le garanzie e le cautele necessarie per il suo esercizio. In estrema sintesi, nel provvedimento in esame, si consente l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con una specifica cifratura delle immagini, che garantisca la protezione dei dati acquisiti. Ha introdotto quindi un divieto generalizzato di accesso alle immagini acquisite che restano a disposizione della polizia giudiziaria e del pubblico ministero per le loro indagini, nei limiti previsti dal codice di procedura penale. Si prevede inoltre – come ha ricordato la collega Giammanco nella sua relazione – un espresso divieto dell'utilizzo di webcam, nel solco di quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali, che, con un provvedimento dell'8 maggio 2013, aveva affermato l'illiceità di un sistema di videosorveglianza tramite webcam in grado di consentire ai genitori il controllo a distanza dei propri figli minori durante il periodo di permanenza in asilo. 
Quanto alle garanzie procedimentali, segnalo che per procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza è necessario il raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali, un'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con una disciplina che ricalca sostanzialmente quella prevista dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, così come modificato in attuazione del Jobs Act. Non va trascurata però una fondamentale differenza nel caso di questo provvedimento. Le immagini registrate non rappresentano lo strumento per il controllo da parte del datore di lavoro dell'operato dei lavoratori, ma sono strettamente finalizzate ad accelerare e agevolare le indagini delle Forze di polizia e della magistratura inquirente. In questa ottica potrebbe essere utile precisare espressamente, nell'ambito dell'esame in Assemblea, che le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzate con finalità di controllo delle attività dei lavoratori, se non nell'ambito della repressione dei reati in danno dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità. Ferma la segnalazione della presenza di sistemi di videosorveglianza, il provvedimento prevede che, per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell'infanzia, con uno specifico decreto ministeriale si definiscano le modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nelle decisioni relative alla videosorveglianza. Per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali si richiede, invece, il consenso degli interessati o, se minorenni o incapaci, dei loro tutori. Da ultimo, si rimette a un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione degli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi. 
Questo, in sintesi, è il contenuto del provvedimento al nostro esame. Spero che la discussione in Assemblea possa contribuire a completare la definizione di un quadro di regole che rafforzi la tutela dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità nelle istituzioni a cui è affidata la loro educazione, assistenza e cura (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).