Data: 
Martedì, 27 Maggio, 2014
Nome: 
Tamara Blazina

A. C. 2385

Esame e votazione di una questione pregiudiziale
 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, interviene nel mondo della scuola per risolvere alcune situazioni di emergenza dovute a disfunzioni organizzative ed amministrative, nonché a contenziosi giurisdizionali con misure una tantum che hanno carattere transitorio. Il testo del Governo è stato modificato in maniera significativa durante l'iter del Senato che, però, non ha cambiato la natura iniziale del provvedimento, ma ha solamente implementato il testo del Governo con alcune ulteriori misure.
  Le due emergenze alle quali si fa riferimento nel decreto riguardano l'esercizio della funzione dirigenziale per i dirigenti scolastici che hanno vinto il concorso bandito nel 2011, ma sono stati poi stoppati da successivi ricorsi e sentenze del Consiglio di Stato e, in alcune regioni, dal TAR, nonché il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. In ambedue i casi si interviene per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nelle scuole mettendo al centro dell'attenzione gli alunni e il loro diritto fondamentale a poter frequentare la scuola in condizioni appropriate e, cioè, garantire il diritto allo studio come previsto dall'articolo 34 della Costituzione. Le misure previste dal decreto hanno un'adeguata copertura finanziaria ed intervengono in maniera transitoria, perché non è possibile in questa fase intervenire diversamente.
  Non si ravvedono in alcun modo elementi di incostituzionalità visto che nella nostra legislazione ci sono già stati alcuni precedenti che andavano nella stessa direzione.
  Sul tema della continuità prevista per i dirigenti scolastici nelle regioni in cui è stata annullata la procedura concorsuale è senza fondamento la pregiudiziale di costituzionalità basata sul fatto che non è previsto un termine per l'espletamento del nuovo concorso per i dirigenti scolastici. Con l'emendamento approvato al Senato è infatti previsto, anche in base a quanto già disposto dal decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, che la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento si terrà entro il 31 dicembre 2014 con una riserva di posti per questa casistica. Di conseguenza, la possibilità per i dirigenti scolastici di continuare ad esercitare le funzioni alle quali sono stati preposti ha un limite temporale legato alla fine dell'anno scolastico, come già scritto, e al nuovo concorso. Va ricordato, inoltre, che una disposizione analoga è stata già prevista con l'articolo 1 del decreto-legge n. 170 del 2009 per il personale dirigenziale in Sicilia.
   Per quanto riguarda la compatibilità del provvedimento con l'articolo 81 della Costituzione, non si può non tener conto del fatto che il concorso, a cui si fa riferimento, è quello del 2011 e l'onere stipendiale per dirigenti è già stato inserito negli appositi capitoli di spesa del MIUR nel bilancio di previsione 2014-2016. Non sono previsti nel decreto ulteriori oneri aggiuntivi, anzi proprio il mantenimento in servizio degli attuali dirigenti scolastici in attesa del nuovo concorso consente il contenimento delle spese. Rispetto al secondo tema, va chiarito che la prosecuzione del servizio di pulizia e di altri servizi ausiliari mediante l'utilizzo degli stessi soggetti che lo stanno assicurando attualmente è la garanzia che i costi non verranno aumentati. C’è inoltre una precisa disposizione del decreto-legge che fa riferimento a limiti di spesa previsti dal comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69. Per tutti questi motivi rigettiamo la pregiudiziale di incostituzionalità del decreto sull'emergenza scuola.