Data: 
Mercoledì, 28 Maggio, 2014
Nome: 
Mara Carocci

A.C. 2385

Relatore per la maggioranza

Signor Presidente, il decreto-legge n. 58 del 2014 reca misure per garantire la continuità del servizio scolastico in situazioni in cui si sono determinati contenziosi giurisdizionali ovvero disfunzioni organizzative ed amministrative e intende risolvere in tempi utili due problemi, che già in quest'anno scolastico hanno prodotto disfunzioni notevoli e disagi alle scuole.
  Si tratta del contenzioso che ha riguardato alcune procedure concorsuali per dirigenti scolastici, in particolare, ma non solo, in Toscana e in Lombardia, affrontato, questo, nell'articolo 1, mentre nell'articolo 2 si affronta la vicenda degli appalti per la pulizia nelle scuole che questa Camera ha già discusso in precedenti occasioni.
  Durante l'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche al testo presentato dal Governo. Nell'articolo 1 si vuole garantire ai dirigenti scolastici vincitori del concorso indetto nel 2011 la permanenza nelle stesse sedi cui sono stati assegnati e fare salvi gli atti da essi adottati fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale. Il Senato ha precisato che, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, le funzioni sono esercitate fino a conclusione dello stesso. Ciò in considerazione del fatto che i tempi di rinnovazione dipendono dalla formulazione del parere richiesto dal Ministero al Consiglio di Stato, parere che potrebbe non arrivare in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico. La soluzione proposta evita che i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato siano rimossi dalle loro funzioni – funzioni che già svolgono – e vengano assegnati come docenti in soprannumero agli istituti di provenienza, in quanto ciò comporterebbe la necessità, in primo luogo, di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze, ed in secondo luogo priverebbe le scuole del proprio dirigente in servizio da ormai due anni scolastici. La disposizione, che si riferisce alla situazione determinatasi in Toscana, regione nella quale il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011, potrà peraltro essere utilizzata anche in altre regioni in cui la situazione di contenzioso non è ancora definita.
  I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013. In particolare, la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011. A tal fine, si sopprime la previsione, contenuta nell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso prima dell'assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, in quanto tale norma, alla luce delle previsioni attuali, non consentirebbe di emanare un nuovo bando per i prossimi 10-12 anni.
  Si prevede poi che la prima tornata del corso-concorso nazionale venga bandita entro il 31 dicembre 2014 e che una quota dei posti sia riservata ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente e che abbiano avuto una sentenzafavorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva. Ci si riferisce al contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel 2004 e nel 2006 e alle procedure di rinnovazione in Sicilia del medesimo concorso del 2004. Faccio presente che, per esempio, in Abruzzo c’è una situazione particolare per cui tutte le carte dei procedimenti giurisdizionali sono andate perse a causa del terremoto, per cui i TAR non si possono pronunciare.
  L'ultima categoria per la quale è prevista la riserva riguarda i dirigenti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, che ha sospeso a decorrere dall'anno scolastico successivo il conferimento di nuovi incarichi di presidenza, confermando però quelli già conferiti. La riserva deve essere prevista nel rispetto della normativa vigente, oggi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, che dispone che nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Da ultimo, si dispone che il bando individui i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce, sin da ora, che sia ricompreso l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.
  L'articolo 2 reca, come dicevo, misure volte a garantire lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole statali nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione quadro Consip per l'affidamento di detti servizi. In particolare, dispone che in tali regioni, ossia ad oggi, Campania e Sicilia, le scuole acquistino fino al 31 dicembre 2014 i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che le assicuravano al 31 marzo 2014 e che gli acquisti dei servizi avvengano nei limiti della spesa che si sosterrebbe espletandoli mediante esclusivo ricorso a personale dipendente alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è la convenzione è attiva.
  Il comma 2-bis dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, sempre nei medesimi territori, siano effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che già assicuravano i servizi di pulizia alla data del 30 aprile 2014, alle stesse condizioni tecniche ed economiche che ho già indicato. Gli interventi devono essere definiti secondo le modalità individuate in una successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ricordo, inoltre, l'accordo sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale si è voluto, tra l'altro, avviare a definitiva soluzione la programmatica occupazionale conseguente alla riduzione degli affidamenti derivanti dalle gare Consip e riguardante i lavoratori ex RSU e quelli appartenenti alle ditte dei cosiddetti appalti storici. In base a tale accordo, il MIUR, nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica, utilizzerà risorse complessive pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 1o luglio prossimo fino al 30 marzo 2016. Risorse che saranno appunto impiegate per lo svolgimento da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici statali, quali, per esempio, rifacimento di intonaci, tinteggiatura, piccole riparazioni, sostituzioni di componenti dei controsoffitti, tende e persiane, piccole opere in cartongesso, manutenzione delle aree verdi esterne, piccoli interventi sull'impianto idricosanitario.
  Il MIUR individuerà gli istituti scolastici capofila per l'acquisto dei nuovi servizi. L'importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarà pari a 150 milioni per quest'anno e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi tre mesi del 2016. L'elenco degli interventi da realizzare sarà predisposto dal MIUR entro la fine di questo mese sulla base delle richieste delle scuole.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è inoltre impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale, al fine di consentire l'effettiva implementazione delle attività descritte, e si è anche impegnato a garantire, per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014, strumenti di ammortizzazione sociale in deroga per un importo complessivo di 60 milioni di euro.
  Le parti hanno, infine, concordato sull'istituzione di tavoli a livello territoriale e nazionale volti a monitorare l'andamento e l'efficacia del sistema di pulizia nelle scuole e degli interventi ausiliari aggiuntivi, nonché le relative ricadute occupazionali.
  Sulla base dell'accordo, dunque, nelle regioni in cui la convenzione Consip è stata attivata, le istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche che saranno elaborate dal MIUR, dal 1o luglio, potranno acquistare dal soggetto aggiudicatario della gara i servizi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili, mentre la disposizione inserita nell'attuale decreto-legge ne legittima l'acquisto anche nelle regioni in cui la convenzione Consip non è ancora attiva.
  Esaminati i pareri espressi dalle Commissioni permanenti, riteniamo di mantenere comunque invariato il testo del decreto-legge così come pervenuto dal Senato, sia in considerazione dei chiarimenti e delle rassicurazioni offerte dal Governo riguardo all'attenzione e ai rilievi che verranno posti in sede di formulazione dei decreti attuativi e dei bandi di concorso, sia in considerazione dell'equilibrio raggiunto in sede di discussione al Senato su un tema alquanto complesso.