Relatore per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 28 Luglio, 2014
Nome: 
Emanuele Fiano

A.C. 2486-A

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE

 Massimo Severo Giannini, uno dei maggiori studiosi di diritto amministrativo, così definiva le amministrazioni pubbliche: «sono una delle cose più imperfette che esistano per la loro essenziale contraddizione: sono spaventose di potenza e insieme inermi, sopraffanno ma si lasciano puerilmente gabbare, hanno ricchezze immense e vivono lesinando, sono concepite secondo ordine e vivono in disordine. In questo c’è il dramma dello Stato contemporaneo». 
I principali Paesi europei, sin dall'immediato dopoguerra e nel corso degli ultimi decenni del Novecento, hanno affrontato il nodo della riforma amministrativa e lo hanno risolto con il concorso convinto e la guida consapevole della politica, come ci ricorda lo storico della pubblica amministrazione – ed anche nostro ex collega – Guido Melis. 
L'Italia, invece, è ferma. Inefficienze, sacche di privilegi e problemi strutturali che non si è mai avuto il coraggio di affrontare in modo serio hanno messo un freno all'incredibile potenziale del nostro Paese. Lo Stato, inteso come macchina amministrativa, è percepito come una zavorra, una macchina generatrice di ostacoli e burocrazia per i cittadini e che non valorizza neppure le tante persone valide che oggi lavorano nella pubblica amministrazione. 
Per la politica è arrivato il momento di tornare a svolgere un ruolo nell'ambito delle policy dell'amministrazione pubblica, quel ruolo che fino ad ora è mancato e che è stato distorto dall'ignoranza da parte della politica dei fattori strutturali della questione amministrativa italiana, dei suoi sviluppi storici, delle sue dimensioni di lungo periodo; dalla tendenza a ridurre il problema a quelle che potremmo definire come politiche del personale, con sistematica ignoranza degli altri snodi quali quelli dell'organizzazione, della produttività dei servizi, del rapporto col cittadino e dalla strumentalità delle scelte rispetto a obiettivi di volta in volta clientelari, elettoralistici, comunque contingenti. 
La crisi economica impone, in termini non più dilazionabili, una maggiore efficienza ed efficacia della macchina dello Stato e questa riforma può essere la chiave di volta per la trasformazione del Paese. Il decreto legge, oggi all'esame di quest'Aula, è il primo tassello della grande riforma della Pubblica Amministrazione contenente le norme più urgenti e quindi immediatamente applicabili, che consentiranno di ripristinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato. A completare il pacchetto, si aggiungerà il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2014 recante «delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», contenente deleghe legislative, da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. 
Si tratta di un cambio radicale di mentalità che investirà il rapporto pubblica amministrazione/cittadino. La nostra ambizione è quella di mettere la parola «fine», ad esempio, alle giornate intere perse a fare file agli sportelli pubblici. Non sarà più il cittadino o l'impresa che dovrà rincorrere la pubblica amministrazione ma, viceversa, sarà la pubblica amministrazione che entrerà nella vita del cittadino. E lo strumento per questa semplice, ma non banale rivoluzione, sta nel ripensare tutti i procedimenti amministrativi in modo digitale. Nell'era dei cosiddetti «nativi digitali», ovvero della generazione che considera le tecnologie come un elemento naturale è impensabile non intervenire con forti investimenti per colmare il gap tra la società e una pubblica amministrazione ancora legata alla necessità di recarsi fisicamente allo sportello o, peggio, agli sportelli, per certificati, documenti, insomma, carte. Perché, l'altro punto debole dell'organizzazione del nostro Stato è la duplicazione, sovrapposizione, esistenza di enti creati spesso più per esigenze clientelari che per reali necessità. Questo Leviatano deve essere ridimensionato, non più però con il ricorso ai tagli lineari che negli anni hanno colpito indiscriminatamente ciò che funziona e ciò che non funziona, ma avendo ben chiari gli obiettivi di riorganizzazione. Occorre infatti, un'operazione di «ripulitura» delle strutture organizzative esistenti, al fine di farle coincidere con le funzioni effettivamente svolte, concentrando materie e poteri di intervento, eliminando duplicazioni e invasioni di campo, limitando al massimo i casi di convergenza sugli stessi terreni. 
Chiaramente, una riforma della pubblica amministrazione non può prescindere da una riforma delle regole per il personale e della dirigenza pubblica. Staffetta generazionale, mobilità per far sì che ci sia personale laddove ce ne fosse bisogno, responsabilizzazione della dirigenza amministrativa. In particolare, per quanto riguarda quest’ ultimo punto, la necessità di introdurre norme relative all'amministrazione pubblica nella Costituzione fu infatti motivata da due esigenze (C. Mortati): garantire una certa indipendenza ai funzionari finalizzata ad avere un'amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un'amministrazione di parte; creare un'organizzazione che giovasse alla individuazione delle responsabilità, nel senso che la responsabilità non fosse definita soltanto teoricamente ma in concreto precisata, e questo per la giusta preoccupazione che nella pratica fosse assai difficile la verifica e la dimostrabilità. In termini inglesi è quella che oggi si chiama accountability.
L'altra piaga che intendiamo affrontare senza esitazioni o timidezza è la piaga della corruzione. Il decreto interviene anche con misure urgenti che riguardano il sistema di vigilanza degli appalti. Il contesto è quello che oggi mette in primo piano le eclatanti vicende giudiziarie, che stanno interessando la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di EXPO 2015 e del MOSE e che hanno evidenziato ancora una volta gli effetti del fenomeno della corruzione nel sistema degli appalti pubblici. Tali vicende hanno altresì messo in luce in numerosissime situazioni l'utilizzo spropositato di deroghe alle procedure previste dalla normativa dei contratti pubblici oggi divenuta molto complessa e farraginosa e per ciò stesso intrisa di meccanismi che poco spazio lasciano all'efficienza ed al rispetto dei tempi previsti, alla trasparenza ed alla concorrenza. Poiché una parte molto rilevante della spesa pubblica riguarda proprio contratti ed acquisti, il miglioramento della qualità della spesa, di cui tanto si discute in questo momento, non può prescindere dalla definizione di procedure degli appalti che garantiscano assieme efficacia, trasparenza e concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie vigenti. Il miglioramento del sistema degli appalti è fondamentale per la crescita e la competitività del Paese. Anche per questa ragione è giunto il momento di ripensare le norme che regolano il sistema e che si sono stratificate nel corso degli anni creando un quadro complesso e talvolta rigido al fine di introdurre quei necessari elementi di semplificazione e di flessibilità. Al tempo stesso, però, bisogna definire un sistema di controlli chiaro ed efficace allo scopo di prevenire e fronteggiare adeguatamente i fenomeni corruttivi e gli illeciti. È necessario altresì adottare misure per ridurre l'elevato contenzioso che caratterizza il settore degli appalti pubblici. In questo senso, il decreto rappresenta un primo passo importante nella direzione di una sostanziale revisione delle regole del settore, un passo propedeutico alla sfida decisiva della riforma organica e complessiva degli appalti pubblici e delle concessioni, che siamo chiamati a cogliere nella prospettiva del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni. 
A chiudere il cerchio c’è la necessità di rendere efficiente la giustizia amministrativa e civile. Nel suo discorso programmatico alle Camere, il Presidente del Consiglio ne ha fatto un punto qualificante del governo: certezza del diritto, celerità dei processi e impiego delle tecnologie telematiche per tornare ad attrarre investimenti. 
Queste sono le idee che contiamo di realizzare per consentire di rimuovere gli ostacoli alla crescita. Una PA più efficiente genera impatti rilevanti sullo sviluppo economico del Paese: secondo il Centro Studi di Confindustria (n. 14-6 del 15 febbraio 2014) una diminuzione dell'1 per cento pro capite dell'inefficienza della PA (misurata dalla difficoltà a raggiungerne gli uffici) è associata a un incremento dello 0,9 per cento del livello del PIL pro capite e a un aumento dello 0,2 per cento della quota dei dipendenti in imprese a partecipazione estera sul totale dell'occupazione privata non agricola (tale quota era nel 2008 pari al 5,1 per cento). 
Perché un'amministrazione moderna, al passo coi tempi, costituisce il fulcro del rilancio del Paese, la condizione essenziale e irrinunciabile perché l'Italia cambi verso. 
Passando all'esame del contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 reca disposizioni per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. 
In particolare, il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio. 
Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati. 
Il comma 3 prevede una deroga a tale revoca per il personale delle varie magistrature che, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, possono infatti essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2015 (o, se di data anteriore, fino alla data di scadenza). La Commissione, in sede referente, ha precisato che si tratta dei trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, dei magistrati – e non anche degli avvocati dello Stato, come previsto nel testo originario – che al momento dell'entrata in vigore del decreto ne abbiano i requisiti di legge. 
Durante l'esame in sede referente, è stato introdotto il comma 3-bis, in base al quale i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o, se prevista in data anteriore, fino alla loro scadenza, in considerazione della normativa vigente relativa alla decorrenza dell'accesso al trattamento pensionistico del medesimo personale dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo (articolo 59, co. 9, L. 449/1997). 

Il nuovo comma 3-ter contiene una clausola di adeguamento specifica per i magistrati amministrativi a cui si applica la speciale disciplina prevista per le province autonome di Trento e Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica n. 426/1984). 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso il comma 4 che prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare. 
Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per effetto delle modifiche introdotte in sede referente è stato previsto: 
che l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni); 
che la P.A. ha l'obbligo di motivare con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, escludendo che possa derivarne un pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi; 
per quanto concerne l'ambito applicativo dell'istituto, che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN (compresi i responsabili di struttura complessa), nonché per i professori e ricercatori universitari, la risoluzione non può comunque avvenire prima del compimento del 65o anno di età; 
che l'istituto non si applica al personale di magistratura.

Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria. 
Nel corso dell'esame in Commissione sono stati inoltre aggiunti 3 nuovi commi (dal 6-bis al 6-quater), recanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato. In particolare, si dispone la non applicazione delle riduzioni percentuali ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, limitatamente ai soggetti che maturino il solo requisito di anzianità contributiva previsto (attualmente 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017 (comma 6-bis). 
L'articolo 1-bis, introdotto in sede referente, prevede che le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale continuino ad applicarsi anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal 1o settembre 2014, nel limite massimo di: 4.000 soggetti e nei limiti di 35 milioni di euro per il 2014, 105 milioni di euro per il 2015, 101 milioni di euro per il 2016, 94 milioni di euro per il 2017 e 81 milioni di euro per il 2018. La liquidazione del TFR avviene con modalità diverse a seconda che gli interessati abbiano maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 o successivamente Inoltre, è prevista la possibilità, per le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, e che successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, di chiedere che il ricalcolo del trattamento a loro erogato sulla base del sistema di calcolo retributivo o misto per il periodo fino al 31 dicembre 2011, e con il sistema di calcolo contributivo a decorrere dal 1o gennaio 2012. 

L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di prepensionamento del personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 
L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e introduce misure dirette a favorire la conclusione dell'iter. Il CSM è chiamato a provvedere: 
- entro la data di vacanza del relativo ufficio, nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni (previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva); 
- entro 6 mesi dalla pubblicazione della vacanza, in tutti gli altri casi, come previsto in sede referente (il termine previsto dal testo in vigore del decreto è tre mesi).

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, si dispone che in ogni caso di inosservanza dei termini (pertanto, non solo in caso di inosservanza ingiustificata), il Presidente della Commissione referente del CSM provvede a formulare la proposta. 
Quanto all'applicazione della nuova disciplina, questa concerne le procedure concorsuali relative a vacanze che si realizzino successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. In via transitoria, per le vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive è ridotto da 4 a 3 anni decorrenti dalla vacanza. 
Infine, è modificato il regime delle impugnazioni dei provvedimenti riguardanti il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati: il giudice amministrativo dovrà applicare il rito abbreviato e disposizioni particolari sono dettate per l'azione di ottemperanza. In sede referente, è stata soppressa l'ulteriore disposizione, prevista nel testo originario del decreto, che circoscriveva l'area del controllo del giudice amministrativo ai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. 
In sede referente, la Commissione ha introdotto due nuove disposizioni: 
- ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della legge sul CSM, portando da due a un anno il periodo che deve trascorrere dalla cessazione di componente del CSM, prima che il magistrato possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico; 
- ha prorogato dal 15 luglio al 15 ottobre 2014 il termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri, stabilito dall'articolo 16, co. 4, del decreto-legge n. 66/2014.

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle pubbliche amministrazioni. 
In particolare: 
si rimodulano le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il periodo 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali, con la specificazione che la base di calcolo è costituita dal solo personale «di ruolo», inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato (comma 1); 
si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca (comma 2); 
si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzione di cui ai commi 1 e 2 (comma 3), prevedendo al contempo un monitoraggio delle assunzioni stesse (comma 4); 
si prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018 (comma 5); 

si prevede la non applicazione dei richiamati limiti assunzionali al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate numerose modifiche. 
Per quanto concerne le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, fra l'altro: 
si ampliano le facoltà assunzionali per gli enti virtuosi; 
si prevede l'estensione della disciplina, già valevole per le amministrazioni statali, in base alla quale l'autorizzazione di nuove procedure concorsuali è subordinata alla previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato e dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007; 
Per quanto riguardo specifiche categorie di personale: 
si autorizza il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico; 
viene aumentata di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco; conseguentemente è autorizzata l'assunzione di 1.030 nuove unità; 
si autorizza lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013 per l'immissione in ruolo, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015; 
per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis relative a EXPO Milano 2015 sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni delle forze di polizia previsti dalla legge di stabilità 2014. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 sono effettuate a decorrere dal 1ogennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis. 
Ulteriori modifiche hanno previsto: 
che i contratti a termine stipulabili dalle province per specifiche necessità possono essere ulteriormente prorogati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 97, della L. 56/2014; 
che le università possano procedere (fino al 31 dicembre 2014), in deroga alla disciplina vigente sulle limitazioni delle assunzioni nella P.A., alla stabilizzazione del personale tecnico o amministrativo non dirigenziale, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. I contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione (comma 3-bis); intervenendo sulla disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali si prevede che l'obbligo, per i richiamati organismi, di adottare la riduzione dei costi del personale (attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale) venga adempiuto con propri provvedimenti recepiti solamente in sede di contrattazione di secondo livello, e non tenendo più conto di quanto disposto dal contratto nazionale in vigore al 1o gennaio 2014; 
che i limiti assunzionali previsti per determinate fattispecie lavorative non trovino applicazione, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro nel caso in cui il costo del personale sia coperto da specifici finanziamenti (trasferiti da altri soggetti o da fondi comunitari); nel caso in cui siano presenti cofinanziamenti i limiti assunzionali non vengono applicati in riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. A tal fine si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità. 
Per quanto concerne la disciplina della mobilità, in sede referente sono state introdotte varie importanti modifiche. In particolare: 
è stata superata la nozione di «medesima unità produttiva», prevedendo che i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti; 
è stata introdotta una specifica deroga per i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale e per i dipendenti che possono usufruire dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, i quali possono essere trasferiti dalla propria attività lavorativa in un'altra sede solo con il loro consenso; 
è stato previsto che l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
è stato previsto che l'emanazione del decreto attuativo debba essere preceduta dalla consultazione delle confederazioni rappresentative; 
per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo; 
è stata prevista una procedura di transito nei ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza al volo (Enav S.P.A) dei controllori del traffico aereo (CTA) militari in servizio presso gli aeroporti ex militari di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso.

Infine, la disposizione istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari e – a seguito di una modifica apportata in sede referente – per la piena applicazione della riforma delle province, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015. 
L'articolo 5 reca disposizioni sulla gestione del personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. 
In particolare, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore (c.d. demansionamento); si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati. 

Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, viene introdotta la possibilità per il personale in eccedenza di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata. 
Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, il testo è stato integrato nella parte relativa al demansionamento dei lavoratori in disponibilità, al fine di prevedere che l'arretramento di qualifica o di posizione economica (demansionamento) possa avvenire per un solo livello; che in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione della nuova disciplina; che il personale ricollocato a seguito di demansionamento non ha diritto all'indennità di disponibilità e mantiene il diritto ad essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria. 
L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto trova applicazione per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. A seguito delle modifiche introdotte in Commissione è stato disposto: 
che le pubbliche amministrazioni non possono conferire i suddetti incarichi non solo in organi di governo di amministrazioni pubbliche, ma anche di enti e società da essi controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito; 
che la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito non deve essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione; 
l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata; 
che il divieto riguarda anche gli organi costituzionali, che si adeguano a quanto previsto dall'articolo in esame nell'ambito della propria autonomia.

L'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali. 
In sede referente, è stata introdotta una disposizione specifica per la riduzione delle prerogative sindacali per le forze di polizia e per i vigili del fuoco. 
L'articolo 8 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, la disposizione prevede l'obbligatorio collocamento in «fuori ruolo» quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. La Commissione ha ulteriormente specificato che si tratta degli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico nonché quelli di componente degli organismi di valutazione.  Il decreto-legge inoltre: 

vieta il ricorso all'istituto dell'aspettativa, utilizzato per eludere il limite decennale al collocamento fuori ruolo nell'arco della carriera lavorativa; 
introduce una disciplina transitoria per gli incarichi in corso; 
prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato.

L'articolo 9, ampiamente riscritto in sede referente, propone una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad «avvocati pubblici» (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. 
L'articolo prevede che: 
i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 66/2014: 
nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione; 
nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa; un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato; 
i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme in base al rendimento individuale e definiscono i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi; 
in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali; nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'articolo 152 delle disp. att. c.p.c. possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.

Viene infine dettata una disciplina transitoria. 
L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali. 
Nel corso dell'esame in sede referente, gli effetti dell'abolizione sono stati in parte attenuati per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale; una quota dei diritti di segreteria spettanti ai comuni è comunque attribuita ai predetti segretari quale diritto di rogito in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. È stato inoltre previsto che il rogito da parte del segretario avviene esclusivamente su richiesta dell'ente locale. 
L'articolo 11 interviene in materia di personale delle regioni e degli enti locali. 
In particolare, il comma 1 aumenta dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica, la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si prevede l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se tali contratti (compresi quelli – come specificato in sede referente – con i direttori generali dei comuni e delle province) sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 

Il comma 2, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'aumento del numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili negli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593 del 1993, fissandolo nel 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (a fronte, rispettivamente, del 10 per cento e dell'8 per cento previsti in via generale per le pubbliche amministrazioni): tuttavia, gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali «generalmente valide» devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna. 
Il comma 3, fissa un limite massimo (pari al 10 per cento della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato chiarito che gli incarichi dirigenziali, a cui si riferisce la disposizione, sono quelli previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale esterno all'amministrazione), nonché dalle disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura. Infine, sempre nel corso dell'esame referente, è stato specificato che anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti dalle regioni e – con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa – dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale, sono attribuiti previa selezione pubblica. 
Il comma 4 stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori), anche nel caso in cui il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale. 
In sede referente sono stati introdotti 3 nuovi commi, in base ai quali: 
è previsto che le limitazioni all'utilizzo di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate continuative (previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010), non trovino applicazione nei confronti degli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsti dalla normativa vigente; 
sono allentati i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
è disposta la non applicazione, dal 2014, degli obblighi di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di specifiche esigenze.

L'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio di Comuni o enti locali. Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione è stato previsto, in primo luogo, che il Fondo sia destinato anche a reintegrare l'onere contributivo, che la legislazione vigente pone a carico delle associazioni di volontariato per l'attività dei propri aderenti, relativo alle attività di utilità sociale svolte nei territori montani. Inoltre, è stato specificato che la dotazione del suddetto Fondo, eventualmente non utilizzata per il 2014, resta nelle disponibilità per il 2015, mentre quella non impiegata al 31 dicembre 2015 resta nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. 

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'abrogazione degli incentivi per la progettazione – contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) – che attualmente vengono corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente. 
Tale disposizione amplia quindi ulteriormente quella contenuta nel testo iniziale del presente decreto, che invece si limita ad escludere l'erogazione di tali incentivi per il solo personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico. 
In merito al contenuto dei commi 5 e 6 dell'articolo 92, di cui si prevede l'abrogazione, essi dispongono il riparto: 
di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (comma 5); 
del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (comma 6).

L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione soppressi dal precedente articolo 13. 
La nuova disciplina si differenzia da quella abrogata principalmente per i seguenti aspetti: 
le risorse (che continuano ad essere pari, al massimo, al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro) vengono fatte confluire da ogni amministrazione in un fondo denominato «Fondo per la progettazione e l'innovazione» (nuovo comma 7-bis dell'articolo 93 del Codice); 
le risorse non vengono destinate unicamente a remunerare l'attività di progettazione: il 20 per cento del Fondo (come si evince anche dalla denominazione) è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate possono essere utilizzate nei 3 anni successivi (nuovo comma 7-quater dell'articolo 93 del Codice); 
viene introdotta una disciplina più dettagliata dei criteri di riparto finalizzata, in particolare, a graduare l'incentivo in base all'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo; 
viene demandata al regolamento adottato dall'amministrazione, la previsione di criteri e modalità per ridurre le risorse destinate al Fondo in caso di mancato rispetto dei costi e dei tempi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta. Non sono computate le sospensioni conseguenti ad alcuni degli accadimenti che giustificano l'adozione di varianti al progetto; 
il tetto all'incentivo non è più individuato singolarmente: da un tetto, applicabile ad ogni incentivo, pari al trattamento economico complessivo annuo lordo, si passa ad un tetto del 50 per cento del medesimo trattamento, applicato alla somma di tutti gli incentivi corrisposti al dipendente nel corso dell'anno. Viene meno invece il premio pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato. 

L'articolo 14 riguarda, anzitutto, l'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato. 
In particolare, nel testo modificato in sede referente, prevede: 
il differimento dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013; 
l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella L. 240/2010.

Le modifiche alla L. 240/2010 riguardano, anzitutto, le norme generali regolatrici della materia. In particolare: 
si sostituisce la previsione relativa all'indizione con frequenza annuale delle procedure con la previsione che le domande di partecipazione sono presentate senza scadenze prefissate; 
si elimina la previsione di partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero e si prevede la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione; 
si prevede il coinvolgimento di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione (che dovranno essere differenziati per settore concorsuale, e non più per area disciplinare) e si prevede che la prima verifica della adeguatezza degli stessi criteri debba essere effettuata dopo il primo biennio; 
si riduce da 12 a 10 la soglia minima sulla base della quale può essere fissato il numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare; 
si definisce il periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione; 
si prevede l'obbligatorietà del parere pro veritate nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione.

Inoltre: 
si aumenta da 4 a 6 anni la durata dell'abilitazione, riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013; 
si riduce da 30 a 20 il numero di professori di prima fascia che devono afferire a ciascun settore concorsuale; 
si prevede che i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare la domanda dal 1o marzo 2015.

Inoltre, durante l'esame in sede referente è stato posticipato al 30 giugno 2015 (rispetto al 31 marzo 2015, previsto dal decreto-legge) il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013. 
Un'ulteriore novità introdotta durante l'esame in sede referente riguarda le procedure per la chiamata diretta di professori da parte delle università. In particolare, modificando l'articolo 1, co. 9, della L. 230/2005, si prevede che il Ministro si pronunci sulla proposta formulata dall'università previo parere della commissione nazionale per le procedure di abilitazione scientifica per il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata (e non più di una commissione appositamente nominata dal CUN). 
Infine, si stabilisce che, nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, «è considerata prioritaria» la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale. L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica. 

Il comma 1, sostituito, prevede che il decreto interministeriale che deve stabilire la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica è emanato entro il 28 febbraio 2015 (in luogo del termine, già scaduto, del 31 marzo 2014). 
È stato, inoltre, inserito il comma 1-bis, che prevede che gli specializzandi in corso – fatti salvi gli iscritti all'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014-2015, per i quali in ogni caso si applicherà la durata dei corsi ante modifica, devono optare tra la durata dei corsi già prevista nel decreto MIUR del 1o agosto 2005 e quella ridotta in base all'emanando decreto interministeriale. 
Il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. 
Infine, il comma 3 prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. 
Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, fa salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle stesse province autonome. 
L'articolo 16, consistentemente riformulato in sede referente, interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, direttamente o indirettamente, da parte delle amministrazioni pubbliche, con riferimento a quelle che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle P.A. superiore al 90 per cento dell'intero fatturato. 
Per tali società viene eliminata l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi; si stabilisce inoltre che dal 1o gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non può superare il costo complessivamente sostenuto nel 2013. L'articolo conferma inoltre il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico nel caso che i membri dei CDA siano dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante, facendo comunque salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate. 
Le suddette disposizioni si applicano anche ai consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta). 
Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore del decreto legge, salvo quanto previsto in ordine al limite ai compensi, vigente dal 2015. 
L'articolo 17 reca disposizioni in tema di ricognizione degli enti pubblici. 
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è prevista la creazione di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di razionalizzazione degli stessi. Al contempo, trascorsi 3 mesi dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto a tali amministrazioni di compiere qualsiasi atto nei confronti degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono stati immessi nel sistema. 
Il comma 2 stabilisce inoltre che, entro il medesimo termine e con le stesse modalità, il Dipartimento della funzione pubblica predispone un sistema informatico di acquisizione di dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, in cui le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile.  I sistemi informatici di cui ai commi 1 e 2, in base alle modifiche apportate in sede referente, si avvalgono di un softwarelibero con codice sorgente aperto. 
In base ad alcune modifiche approvate dalla Commissione in sede referente, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 1 è pubblicato, decorsi tre mesi dal giorno in cui le stesse sono abilitate all'inserimento, sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2015 è invece pubblicato, sul medesimo sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 (inserimento dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali), nonché i dati inviati in base a tale disposizione. 
Inoltre, a seguito di una modifica in sede referente, è disposto l'inserimento nella banca dati di cui al comma 3 dei dati di cui ai commi 1 (relativi agli enti pubblici e privati vigilati e alle proposte di razionalizzazione degli stessi) e 2 (modalità di gestione dei servizi strumentali). La banca dati è consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. 
Viene altresì consentita, con le stesse modalità, la consultazione dei dati relativi al costo annuo del personale comunque utilizzato (rapporti di lavoro dipendente o autonomo) che gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate), nonché gli altri enti e aziende previste dalla legge e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a comunicare al medesimo Dipartimento e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
I commi da 3 a 5 dell'articolo 17 riguardano l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia di informazioni relative agli enti pubblici economici, alle aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2015. 
L'articolo 17-bis reca una disciplina relativa ai dati e alle informazioni contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un nuovo articolo 17-bis che prevede che non possano chiesti al cittadino, da parte delle amministrazioni pubbliche, informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 
L'articolo 18, commi 1 e 2, nella formulazione originaria del decreto, sopprimeva – con decorrenza dal 1o ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano; il decreto prevedeva dunque la soppressione delle sedi del TAR di Brescia, Catania, Latina, Lecce, Parma, Pescara, Reggio Calabria e Salerno, demandando ad un DPCM la definizione delle modalità attuative della soppressione, anche in riferimento al trasferimento del contenzioso pendente e al trasferimento del personale. La Commissione, in sede referente, ha allungato i tempi previsti per il taglio delle sedi TAR, ha ridotto il numero delle sedi staccate da sopprimere obbligatoriamente e, soprattutto, ha individuato un percorso di razionalizzazione della giustizia amministrativa da fondare su una preliminare analisi della situazione attuale. In particolare, il testo approvato in sede referente prevede: 
che entro il 31 dicembre 2014 il Governo debba, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR (comprensiva di costi, personale, carichi di lavoro) e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere (comma 1-bis); 
che comunque, a decorrere dal 1o luglio 2015, se la riorganizzazione non è realizzata, sono soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano).

Il comma 3 dell'articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La disposizione è stata integrata nel corso dell'esame in Commissione al fine di prevedere anche la soppressione del comitato tecnico di magistratura, e di disporre che il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il citato provveditorato è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro. 
Si demanda, infine, a un D.P.C.M., da adottare entro il 31 marzo 2015, l'individuazione delle funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia e delle risorse umane e strumentali da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite (tra le quali la salvaguardia e il risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare). 
Il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi. 
L'articolo 19, ampiamente integrato in sede referente, prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, i compiti e le funzioni dell'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM e che deve essere emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri (commi 1-4). In sede referente, è stato precisato che il personale in servizio presso l'ANAC appartenente ai ruoli delle p.a. e il personale della soppressa AVCP confluiranno in un unico ruolo. Con un emendamento approvato in Commissione, si prevede che nella relazione annuale al Parlamento l'Autorità anticorruzione sia tenuta anche ad evidenziare le possibilità criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione. 
Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In primo luogo, oltre a quelle ereditate dall'AVCP, si attribuiscono all'Autorità ulteriori nuove funzioni. In particolare: 
il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti; 
le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica; 
il potere, introdotto in sede referente, di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato.

Con disposizione approvata in sede referente, sono trasferite all'ANAC le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cosiddetto Codice della trasparenza nelle p.a.) attualmente riservate al Dipartimento della funzione pubblica, concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per l'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali. 

Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015. In sede referente, è stato altresì attribuito al Presidente dell'ANAC il compito di segnalare all'autorità competente le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (co. 9-11). 
Il riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni statali che operava presso la Presidenza del Consiglio. 
L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario. A decorrere dalla nomina del Commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori. Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché la presentazione di uno specifico piano al richiamato Ministro entro il 31 ottobre 2014 per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. 
L'articolo 21, modificato in sede referente, unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sopprime la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale ed assegna le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti (commi 1 e 3). Inoltre, modifica la composizione del Comitato di gestione della Scuola nazionale, anche introducendovi rappresentanti dei Ministeri vigilanti delle scuole soppresse (comma 2). 
L'articolo introduce disposizioni specifiche in ordine al personale docente della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (comma 4), che è trasferito alla SNA e al quale si applica lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari. In sede referente, è stato chiarito che il trattamento economico degli stessi verrà rideterminato per renderlo omogeneo con quello dei docenti della SNA. 
I commi 5 e 6 disciplinano il personale non docente degli organismi soppressi e rinviano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite. In sede referente è stato precisato che nelle more del decreto, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi sono regolate da accordi conclusi tra la SNA e i Ministeri di riferimento. 
L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga il termine per l'attuazione da parte del Ministero dell'interno delle misure di razionalizzazione organizzativa previste nell'ambito della c.d. spending review, consistenti nella riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale su base percentuale, e nella conseguente riorganizzazione degli uffici. 
L'articolo 22, al comma 1, esclude la possibilità che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità nei cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico (in sede referente, la durata dell'incompatibilità è stata estesa da due a cinque anni). 

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Consob (anche a tempo determinato) il divieto di intrattenere rapporti di collaborazione con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, per due anni successivi alla cessazione dell'incarico (la disposizione originaria prevedeva quattro anni). 
Lo stesso divieto, per un periodo di due anni, oltre che per i componenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici, viene previsto per i dirigenti delle stesse autorità (comma 3). 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che il divieto di collaborazione si applica anche ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea. 
Il comma 4 introduce una nuova procedura per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1oluglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate, riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento. 
Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1o ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al fine di rispettare tali limiti. 
Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. 
Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione. 
Il comma 9 (modificato integralmente nel corso dell'esame in sede referente) individua dei criteri ai quali le Autorità indipendenti devono attenersi nella gestione delle spese per gli immobili, per le missioni e per le consulenze. In particolare, in luogo dell'originaria disposizione che prevedeva l'individuazione da parte dell'Agenzia del Demanio di edifici contigui da adibire a sede comune per determinate Autorità indipendenti, la norma stabilisce i seguenti criteri per le Autorità indicate nel comma 1: 
1. la sede dell'edificio deve essere di proprietà pubblica o in uso gratuito, ovvero in locazione ma a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste per gli edifici demaniali disponibili; 
2. gli uffici devono essere concentrati nella sede principale, salvo che per obiettive esigenze funzionali; 
3. non possono essere assegnate abitazioni a favore di componenti o del personale; 
4. la spesa complessiva per le sedi secondarie, per la rappresentanza, per le trasferte e le missioni non può superare il 20 per cento della spesa complessiva; 
5. nella sede principale deve essere assegnato almeno il 70 per cento del personale (ad eccezione della Consob) 
6. la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, non può superare il 2 per cento della spesa complessiva.

Il comma 9-bis prevede che il rispetto dei criteri sopra indicati debba essere assicurato dalle Autorità indipendenti interessate entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le relazioni annuali delle rispettive Autorità ne devono dare conto e debbono essere trasmesse alla Corte dei conti. La norma, inoltre, stabilisce delle previsioni «sanzionatorie» da applicare in caso di violazione dei suddetti criteri. Nel caso di mancato rispetto anche di uno solo dei primi tre criteri, l'Agenzia del demanio individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità inadempienti. Nel caso di violazione di uno degli altri criteri l'autorità inadempiente deve trasferire all'erario una somma corrispondente all'entità della maggiore spesa. 

Il comma 10 abroga la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città. 
Il comma 11 viene soppresso a seguito della nuova formulazione del comma 9, introdotta in sede referente, che prevede i criteri ai quali le Autorità indipendenti dovranno attenersi nella gestione, tra l'altro, delle spese per gli immobili sede delle Autorità stesse. Tali nuovi criteri si applicheranno pertanto anche all'Autorità di regolazione dei trasporti e prevedono che la sede dell'edificio sia di proprietà pubblica o in uso gratuito e che gli uffici debbano essere concentrati nella sede principale, salvo che per obiettive esigenze funzionali. 
Il comma 12 è stata soppresso dalla Commissione in conseguenza della riformulazione del comma 9. 
I commi da 13 a 16, recano disposizioni concernenti l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). 
Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob tornano ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011). Sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob, ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere. 
L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della L. 56/2014, in materia di città metropolitane, province ed enti locali. 
In particolare, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al ri-trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. 
L'articolo interviene, infine, sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che i termini previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1o luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito. 
Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a modificare la legge n. 56 del 2014. 
In particolare, nella disciplina delle città metropolitane e delle province: 
con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali in regime di proroga, nella fase transitoria di passaggio alle città metropolitane e alle nuove province, viene eliminata la limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio (lettera a), numero 1), e lettera f);  con riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi della provincia viene specificato che restano a carico della provincia gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente per gli organi della città metropolitana; 

il termine entro cui devono svolgersi, per l'anno 2014, le elezioni del consiglio metropolitano e le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale è posticipato dal 30 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 (lettere a) e d)); 
la disciplina sull'autenticazione delle sottoscrizioni richieste dalle leggi elettorali è estesa alle elezioni metropolitane e provinciali (lettera c-bis); 
è introdotta, per l'elezione indiretta dei consigli provinciali, l'attribuzione del voto ponderato alle liste (e non ai singoli candidati, come attualmente previsto), con eventuale voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere. I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d'Hondt, riprendendo la disciplina prevista per l'elezione dei consigli metropolitani (lettere c-ter, c-quater e c-quinquies).

Nella disciplina degli enti locali: 
è introdotta una disposizione in materia di fusioni di comuni che: provvede a: estendere alle fusioni per incorporazione tutte le norme previste per le fusioni ordinarie; prevedere espressamente che anche ai comuni sorti da fusioni per incorporazione venga attribuito il contributo straordinario previsto per le fusioni di comuni dall'articolo 15, co. 3, del D.Lgs. 267/2000; introdurre un limite massimo globale a tale contributo pari a 1,5 milioni di euro (lettera f-ter)); 
viene esclusa l'applicabilità ai consorzi socio-assistenziali della disciplina della legge finanziaria 2008 sull'obbligo per i comuni di aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL per la gestione dei servizi (lettera f-quater); 
viene differito dal 30 giugno 2014 al 30 settembre 2014 il termine per l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli comuni di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1ogennaio 2013) (1-quinquies).

Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì introdotta una disciplina speciale per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Venezia. 
L'articolo 23-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede un intervento di proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione. L'articolo dispone infatti che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Il secondo periodo del comma 3-bis consente in alternativa, agli stessi comuni, di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Il terzo periodo prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sanzioni i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG). 
L'articolo 23-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. 
Il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito: 
al 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi; 
al 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Viene altresì disposta, dai commi 2 e 3, la non applicazione della disciplina medesima ai seguenti enti: 

enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 (decreto-legge 39/2009); 
enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (decreto-legge 74/2012); 
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

L'articolo 23-quater, introdotto durante l'esame in sede referente, sposta da luglio a settembre il termine per il versamento da parte di città metropolitane e province del contributo alla finanza pubblica introdotto dal DL n. 66/2014 (decreto-legge competitività e giustizia sociale). 
L'articolo 23-quinquies, introdotto durante l'esame in sede referente, fa salvi gli atti e i provvedimenti (finora) adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e al contempo dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e al massimo fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo deve esprimere, non sono dovuti. 
Prevede, inoltre, che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione – organo che, in base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 233 del 1999, avrebbe dovuto succedere al CNPI – sono bandite il 31 dicembre 2014. Dispone, infine, che, in via di prima applicazione, l'ordinanza con cui devono essere stabiliti i termini e le modalità per le medesime elezioni può prevedere anche una deroga alla previsione per cui, dei 36 membri, 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali ed è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione. 
L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. 
Il comma 2 dispone che le amministrazioni statali adottano con decreto ministeriale moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese che, come specificato in sede referente, potranno essere utilizzati decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti (comma 2). Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3). La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione (comma 4-bis, approvato durante l'esame in Commissione). 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi, entro 180 giorni, di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze che preveda la completa informatizzazione entro 18 mesi. 
Sempre in sede referente è stato aggiunto un ulteriore comma 4-bis che consente ai comuni di svolgere le funzioni connesse agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica utilizzando i dati anagrafici eventualmente disponibili nelle loro banche dati. 
Infine, in sede referente, è stata introdotta la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale. 
L'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica le disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del c.d. Codice della trasparenza nelle p.a., adottato con decreto legislativo n. 33 del 2013. 

In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che individua i destinatari del codice.

Con le modifiche introdotte: 
si conferma che le norme contenute nel codice si applicano alle p.a., individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale categoria si ricomprendono anche le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, alle quali, pertanto, le norme del Codice si applicheranno in via diretta ed immediata; 
si delinea l'ambito di applicazione degli obblighi e delle regole del Codice con particolare riferimento agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da p.a.

L'articolo 24-ter, inserito nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana. 
Nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito l'articolo 24-quater che interviene in materia di servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni, stabilendo l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto: 
dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che pone, in particolare, l'obbligo di usare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni e per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi; 
dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, che prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

È stabilito inoltre che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della p.a., come individuate dall'ISTAT, comunichino all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni, l'elenco delle «basi dati» in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. 
L'articolo 24-quinquies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce i commi 2 e 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e sopprime il comma 3-bis del medesimo articolo 58. 
In base al nuovo comma 2 dell'articolo 58, le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni. La definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi è effettuata, entro novanta giorni, dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica. 
Il comma 3 dell'articolo 58 viene modificato attribuendo la funzione di monitoraggio del suddetto articolo 58 all'Agenzia per l'Italia digitale (che è subentrata a DigitPA), incaricata di riferire annualmente al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delegato (il testo vigente fa riferimento al Ministro per la pubblica amministrazione ed alla Civit, ora Anac). L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione. 

Le disposizioni di semplificazione riguardano: 
l'estensione ai disabili sensoriali (disabilità di tipo visivo o uditivo) delle procedure già applicate ai mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida (comma 01 inserito nel corso dell'esame referente); 
la composizione delle Commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia con il compito di accertare i requisiti fisici e psichici in caso di revisione, rinnovo o estensione della patente di guida richiesta da mutilati, minorati e disabili sensoriali; 
la semplificazione delle procedure relative al rinnovo della patente di guida per i mutilati e i minorati qualora le Commissioni mediche legali, all'esito della visita di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida da parte di mutilati e minorati, certifichino che il conducente presenta situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento (comma 2); 
la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3); 
lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4); 
il riconoscimento provvisorio, ai minori già titolari di indennità di frequenza, delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (comma 5); 
la disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206/2004) (commi 5-bis/5-quinquies, introdotti nel corso dell'esame referente); 
la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. Le prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma, (con modifica introdotta nel corso dell'esame referente) senza necessità di presentare domanda in via amministrativa (comma 6); 
le eventuali visite di revisione e il relativo iter di verifica. In attesa delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS (comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame referente); 
l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8); 
la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9); 
idoneità dei disabili nei concorsi pubblici. Ai fini delle assunzioni obbligatorie e delle quote di riserva, i disabili che hanno conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso (comma 9-bis, aggiunto nel corso dell'esame referente). 

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

In attesa della sostituzione, sull'intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia. 
L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario. 
Il comma 1, incidendo sull'articolo 3 del decreto-legge 158/2012, interviene in tema di responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria. Vengono dettate limitate modifiche ai criteri cui è tenuto ad uniformarsi il provvedimento regolamentare – non ancora emanato – incaricato di disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, specificando che: 
la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso, anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari; con un emendamento approvato nel corso dell'esame referente, è stata estesa l'applicazione di tale prescrizione anche all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;

la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre inserito il comma 1-bis, diretto a prevedere l'obbligo per ciascuna azienda del SSN, struttura od ente privato operante in regime autonomo o di accreditamento o che, a qualsiasi titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di misure analoghe per responsabilità civile verso terzi, e verso i prestatori d'opera, a tutela dei pazienti e del personale. 
Ancora in forza di una modifica approvata nel corso dell'esame referente è stato soppresso il comma 2 dell'articolo in esame che eliminava la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell'acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi secondo determinati criteri. 
I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto, e prevedendo, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la decadenza automatica di tutti i componenti in carica e la ricostituzione dell'organo, con decreto del Ministro della salute, nella nuova composizione prevista. 
L'articolo 27-bis, introdotto in sede referente da un emendamento a firma del Governo, riconosce agli emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o ai loro dante causa, una somma di denaro, in una unica soluzione, a titolo di equa riparazione. 
L'articolo 28, che nel testo originario dimezzava il diritto annuale delle camere di commercio, secondo le modifiche approvate in Commissione lo riduce secondo un criterio di gradualità (il 35 per cento nel 2015, il 40 per cento nel 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017). Inoltre in Commissione la norma è stata integrata per prevedere che i diritti di segreteria e i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale siano fissati sulla base di costi standard definiti dal MiSE, sentiti la Società per gli studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni. 

L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In sede referente è stato aggiunto un periodo in base al quale, sempre in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo. 
L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato chiarito che l'unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 
L'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del testo unico sul pubblico impiego relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cd. legge Severino in materia di anticorruzione. 
Viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). 
L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione ad attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite, ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. 
In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Sul punto, la Commissione ha: 
introdotto l'obbligo per il Presidente dell'ANAC di informare il procuratore della Repubblica; teso la disciplina ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali; 

chiarito che la competenza del Prefetto è in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante.

Il Prefetto – fatte le proprie valutazioni – provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 gg. nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. In sede referente è stato previsto che il collaudo costituisca il limite temporale massimo della misura. 
L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. In sede referente è stato precisato che la cessazione delle misure si produce anche con l'archiviazione del procedimento e che l'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto. 
Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori in via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. In sede referente è stato precisato che l'utile d'impresa non può essere distribuito – oltre che fino all'esito del giudizio penale – fino all'esito dei giudizi sull'informazione antimafia interdittiva. 
Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'articolo 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione. 
L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture. 
L'articolo 34 precisa, al comma 1, che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015. 
L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio. 
L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario. 

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. 
Nel corso dell'esame in sede referente il citato obbligo è stato limitato alle sole varianti: 
relative ad appalti «sopra soglia» (cioè di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di 5.186.000 euro); 
e di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto.

In sede referente è stato anche introdotto un comma 2 che introduce, per gli appalti «sotto soglia», l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio (tramite le sezioni regionali), entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di tutte le varianti in corso d'opera contemplate dall'articolo 132. 
Anche il comma 2, come il comma 1, è finalizzato a consentire le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. 
Il comma 2 dispone altresì che in caso di inadempimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti. L'importo della sanzione previsto da tale comma può arrivare fino a 25.822 euro, qualora gli obbligati rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, oppure fino 51.545 euro qualora vengano fornite informazioni non veritiere. 
L'articolo 38 stabilisce un termine di sessanta giorni per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. A seguito di una modifica apportata in sede referente, a decorrere dal 1o gennaio 2015, è introdotto nel processo amministrativo l'obbligo – in luogo della mera facoltà – di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. 
L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Ulteriori modifiche prevedono, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, per l'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse. 
Il comma 3-bis dell'articolo 39, inserito nel corso dell'esame in Commissione, modifica la disciplina dell'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi recentemente introdotta dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 66/2014. In particolare, la modifica è volta a sopprimere l'ultimo periodo di tale comma, che fa comunque salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. 

L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. 
In particolare, sono introdotte modifiche all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che prevedono: 
un termine ordinario di 45 giorni (a seguito di una modifica in sede referente) per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio; 
termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 giorni, aumentati a 30 giorni dalla Commissione) e per la pubblicazione del dispositivo (2 giorni); 
la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 giorni. La Commissione ha modificato quest'ultima disposizione, prevedendo che: a) vi sia facoltà (e non più l'obbligo, salvo gravi ed eccezionali ragioni) di subordinare l'efficacia della misura cautelare; b) tale ipotesi riguardi anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili; c) la cauzione sia commisurata al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.

La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. 
La Commissione ha introdotto poi una disposizione con il fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio: le parti debbono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello. 
L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine: 
stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste. La Commissione ha previsto che il pagamento abbia luogo in presenza di motivi manifestamente infondati e ha posto un limite alla discrezionalità del giudice, affermando che comunque tale somma equitativamente determinata non può essere superiore al doppio delle spese liquidate; 
modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative: 
alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; 
alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; 
alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; 
alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.  La Commissione, inserendo un ulteriore comma, ha stabilito che nel ricorso o nel primo atto difensivo i difensori debbano indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito fax dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo, che sia diverso da quello del domiciliatario. 

L'articolo 43 reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti. 
L'articolo 44 riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare, dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. 
È inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. 
Infine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina – analoga a quella del procedimento civile davanti al tribunale – sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello. 
L'articolo 45 modifica gli articoli 126, 133 e 207 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 11 delle relative disposizioni di attuazione e transitorie. 
In particolare, nel codice di rito civile viene escluso che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo). La Commissione: 
ha precisato, con un'integrazione del secondo comma dell'articolo 133 c.p.c., che la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza non è idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione delle impugnazioni (di 60 giorni per il ricorso per cassazione); i termini decorrono dalla notificazione della sentenza ex articolo 326 c.p.c.; 
ha integrato, per esigenze di coordinamento, la formulazione degli artt. 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Con la prima modifica è esclusa l'applicazione della disciplina del secondo comma dell'articolo 111 alle comparse di risposta depositate con modalità telematiche; è aggiunto un periodo all'articolo 137, primo comma, che per analoghi motivi esclude l'applicazione del comma stesso (che prevede l'obbligo di depositare col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata) quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche.

L'articolo 45-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, integra il contenuto di una serie di disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via informatica. Nello specifico, sono modificati: 
l'articolo 125 c.p.c., relativo al contenuto e alla sottoscrizione degli atti di parte, da cui è soppresso l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (rimane solo l'obbligo di indicare il numero di fax); 
l'articolo 16-ter del decreto-legge 179/2012 che: a) ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, esclude dagli elenchi considerati pubblici gli elenchi riservati dei professionisti contenenti i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata; b) chiarisce che la disciplina che identifica i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni si applica anche ai fini della notificazione e comunicazione degli atti del processo amministrativo.

Allo stesso decreto-legge 179/2012 è aggiunto un articolo 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche)che estende alle notificazioni per via telematica la disciplina dell'articolo 147 c.p.c. (ovvero il divieto di notificazione degli atti prima delle ore 7 e dopo le ore 21) precisando che, ove avvenute oltre le ore 21, le notificazioni telematiche si intendono perfezionate alle ore 7 del giorno seguente. 
L'articolo 45-bis modifica, inoltre, per esigenze di coordinamento, il Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) ed il Testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115/2002). 
L'articolo 46, comma 1, modificando in più parti la legge n. 53 del 1994, reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. In particolare, la disposizione generalizza anche per queste notificazioni l'utilizzo della posta elettronica certificata; esclude che per procedervi sia necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'ordine ed esonera, in caso di impiego di questa modalità, dal pagamento delle imposte di bollo. La Commissione ha aggiunto una disposizione in base a cui, se l'avvocato deve fornire prova dell'avvenuta notificazione e ciò non sia possibile con modalità telematiche, dovrà realizzare una copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici così riprodotti. 
Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa. 
L'articolo 47 reca disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia, fissando al 30 novembre 2014 il termine (originariamente individuato nel 17 giugno 2013 e dunque scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica. 
L'articolo 48 reca una disposizione in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore. Modificando l'articolo 530 del codice di procedura civile, il decreto-legge prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche. L'eccezione a questa regola è consentita solo quando l'utilizzo delle modalità telematiche sia ritenuto dal giudice pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura. 
L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria. L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC. 
L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello. È, a tal fine, aggiunto al decreto-legge 179/2012, un nuovo articolo 16-octies che prevede presso detti uffici una specifica struttura organizzativa composta: 
da personale di cancelleria; 
da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici tirocinio formativo di 18 mesi ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. La Commissione ha specificato che si tratta della formazione professionale «dei laureati» e che possono fare parte dell'ufficio del processo i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità per il 2014.

Solo per le corti d'appello, detto ufficio è composto anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile; dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941). 
Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM. 
Viene, poi, integrato il contenuto dell'articolo 73 del citato decreto-legge 69/2013 con la previsione che: 
il tirocinio formativo può essere svolto anche presso le procure della Repubblica. La Commissione ha esteso tale possibilità anche agli uffici requirenti di secondo grado e ha soppresso la disposizione che limita lo svolgimento dello stageformativo, con riferimento al procedimento penale, esclusivamente presso il giudice del dibattimento; 
l'esito positivo del tirocinio formativo costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi presso l'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ha introdotto una disposizione che riconosce un punteggio aggiuntivo di tre punti a chi abbia conseguito un esito positivo dello stage e abbia conseguito il giudizio di idoneità nel concorso per l'accesso in magistratura. 
L'articolo 50-bis, introdotto dalla Commissione, prevede che in favore degli ammessi a un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari in base all'articolo 73 del decreto-legge 69/2013 sia attribuita una borsa di studio in misura non superiore a 400 euro mensili e comunque nei limiti della quota del Fondo unico giustizia spettante al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. 
L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960 sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello devono essere aperte al pubblico per almeno 3 ore ogni giorno feriale, rispetto alle 5 ore giornaliere prescritte per tutte le altre cancellerie e segreterie giudiziarie. La Commissione ha modificato il testo portando l'orario di apertura al pubblico in ogni giorno feriale a 4 ore: una in più rispetto a quanto previsto dal decreto-legge, una in meno rispetto alle cancellerie degli altri uffici giudiziari. 
L'articolo 51, comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull'articolo 16-bis del decreto-legge 179/2012, che ha previsto, con decorrenza 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. 
Il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate in Commissione, specifica che: 
anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi in giorno festivo o prefestivo; 
se il messaggio di posta elettronica è troppo «pesante» per le specifiche tecniche del sistema, può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l'invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine. 

L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice. 
In particolare, prevede che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo – presenti nei fascicoli informatici – equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. L'attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice; a tali soggetti l'articolo 52 attribuisce poteri di autentica con riguardo agli atti contenuti nel fascicolo informatico. La Commissione ha introdotto una disposizione che precisa i requisiti che deve avere il duplicato informatico di un documento informatico. 
L'articolo 52 disciplina poi il domicilio digitale, prevedendo la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Inoltre, si prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati. 
L'articolo 53 dispone infine la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario conseguenti all'attuazione delle disposizioni del Capo II volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico (18 milioni per il 2014 e 52,5 a decorrere dal 2015). Le risorse necessarie sono reperite mediante un generalizzato aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, all'occorrenza modificando gli importi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002 (TU spese di giustizia).