Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 20 Luglio, 2015
Nome: 
Alessia Morani

A.C. 3201-A

 

Signor Presidente, Governo, colleghi deputati, il provvedimento oggi in discussione è particolarmente importante poiché tocca materie e settori nevralgici per il Paese: il sostegno all'attività di imprese in crisi e l'efficienza della giustizia. Gli strumenti attraverso i quali si è cercato di centrare l'obbiettivo sono molteplici: da un lato, si modifica l'ordinamento fallimentare, si introducono norme sull'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale nel caso in cui vi sia il sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento; dall'altro, vi sono sia novità riguardanti il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari e contabili sia norme sui cosiddetti «precari della giustizia» e la riqualificazione del personale amministrativo dei tribunali. 
Il decreto-legge, in particolare, interviene in materia di: procedure concorsuali, procedure esecutive, misure fiscali e, come detto, di efficienza della giustizia sul processo telematico. La Commissione Giustizia, nel corso dell'esame in sede referente, ha apportato numerose modifiche al decreto-legge, introducendo 10 articoli aggiuntivi agli originari 24, per cui oggi il decreto risulta composto da 34 articoli. 
L'esame in Commissione è stato ampio ed approfondito attraverso l'audizione di esperti del settore: abbiamo audito Luciano Panzani, presidente della Corte d'appello di Roma, Francesco Vigorito, presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma, Giuseppe Ferri, ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Alida Paluchowski, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Roberto Fontana, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, e Filippo Lamanna, presidente del Tribunale di Novara. Dalle audizioni è emerso un buon giudizio sull'impianto del decreto insieme a suggerimenti di natura critica che sono stati in larga parte accolti, come risulta dal testo finale oggi in esame. 
L'articolo 1, modificando l'articolo 182-quinquies del regio decreto n. 267 del 1942, interviene sulla legge fallimentare per facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
L'articolo 2 interviene proprio sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo nella legge fallimentare l'articolo 163-bis, per prevedere che possano essere presentate offerte alternative rispetto al piano di concordato per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. La Commissione Giustizia ha aggiunto inoltre che, a fronte di un'offerta per l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento di gara. 
L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare, con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore garantendo così ai creditori la possibilità di scegliere la proposta che meglio tuteli i loro interessi. 
La Commissione Giustizia ha integralmente sostituito, invece, l'articolo 4, con disposizioni che, modificando la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisano quali debbano essere i requisiti della proposta di concordato, gli obblighi del commissario giudiziale e i modi per aderire alla proposta. In particolare: la proposta di concordato deve soddisfare – se non si tratta di concordato con continuità aziendale – almeno il 20 per cento dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore. 
L'articolo 5, anch'esso modificato dalla Commissione, interviene sull'articolo 28 della legge fallimentare, escludendo che possa svolgere l'incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto aziendale. 
L'articolo 6 modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare, relativo al programma di liquidazione dell'attivo, consentendo al curatore di avvalersi di società specializzate nella vendita e stabilendo termini procedurali più stretti, il cui mancato rispetto può determinare la revoca del curatore. 
L'articolo 7 del decreto-legge modifica gli articoli 118 e 120 della legge fallimentare, in materia di chiusura del fallimento, prevedendo: la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano giudizi pendenti; che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute per effetto di provvedimenti non definitivi siano trattenute dal curatore; che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendenti non comportino la riapertura della procedura di fallimento; la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti; la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante la chiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito. 
L'articolo 8 novella l'articolo 169-bis della legge fallimentare, relativo agli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha richiesto il concordato preventivo. L'obbiettivo della norma, in armonia con quella prevista per il fallimento, è quella di eliminare i dubbi interpretativi riguardanti la possibilità per il debitore di sciogliersi da tali contratti, evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato. 
L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'articolo 182-septies, che integra, con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari, la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'articolo 182-bis della stessa legge. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. 
L'articolo 10, non modificato dalla Commissione giustizia, interviene sull'articolo 236 della legge fallimentare, per estendere la disciplina penale qui prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del decreto-legge. 
L'articolo 12, anch'esso non modificato dalla Commissione, introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, che introduce una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti compiuti dal debitore a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo, procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. 
Poi, vi è l'articolo 13, che apporta numerose ed importanti modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile. Ritengo, però, signor Presidente, che le misure sull'efficienza della giustizia introdotte dal lavoro della Commissione siano particolarmente importanti, per cui vale la pena soffermarsi su esse. In particolare, come già ha ben detto il relatore Ermini, abbiamo introdotto delle novità che riguardano i cosiddetti tirocinanti della giustizia. Queste novità riguardano coloro che hanno completato il tirocinio formativo. 
Ad essi viene riconosciuto un ulteriore completamento del tirocinio formativo di 12 mesi negli uffici del processo con un compenso massimo di 400 euro mensili attraverso un metodo di selezione stabilito con decreto del Ministro della giustizia che darà anche titolo di preferenza per i concorsi pubblici, attraverso i quali, una volta dato il concorso, anche questi lavoratori che sono anni che prestano un servizio che è stato definito, dagli stessi presidenti di Corte d'appello, indispensabile per gli uffici giudiziari, potranno accedere. Credo che questa sia una norma importante, non solo e non tanto perché con i tirocinanti della giustizia vi è una interlocuzione aperta oramai da tempo e vi è da parte di essi una aspettativa perché riguarda il loro destino, quindi riguarda le loro vite, ma soprattutto perché abbiamo individuato attraverso questa norma una modalità attraverso la quale essi possano continuare ad avere comunque un'entrata seppur minima (infatti abbiamo previsto un massimo di 400 euro mensili di rimborso per la loro prestazione lavorativa) che gli consente però di continuare a dare questo supporto importante per l'attività amministrativa dei nostri tribunali. 
Abbiamo inserito anche fondi e norme riguardanti la riqualificazione del personale dei nostri tribunali. È chiaro che queste norme e questi fondi non sono sufficienti per le richieste che ci vengono, sia dalle parti sindacali che si occupano del comparto della giustizia, sia da parte dei dipendenti stessi. Però anche questo è un primo passo verso quella necessaria e indispensabile riqualificazione per il nostro personale amministrativo dei tribunali. 
Altra norma importante, sempre nella direzione dell'efficienza del sistema giustizia italiano, è l'inquadramento nei ruoli della giustizia di 2.000 dipendenti provinciali a cui noi con questa legge abbiamo stabilito un percorso prioritario. Come è noto, vi è in corso di completamento la riforma Delrio che riguarda le province e le aree metropolitane e in questo completamento, nella riduzione delle funzioni delle province, si è previsto anche un trasferimento da parte di alcune migliaia di questi dipendenti provinciali presso i tribunali. Poiché la mancanza di organico dei nostri tribunali è nota, anzi viene spesso ricordata ogni anno durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, costituisce certamente una condizione di inefficienza del nostro sistema giustizia ed aver previsto in questo decreto-legge con il lavoro che è stato fatto in Commissione giustizia la priorità per 2.000 lavoratori delle province del trasferimento nei tribunali ci consente di aumentare l'efficienza del sistema dei nostri tribunali ma anche di garantire una maggiore serenità a questi lavoratori delle province che ad oggi si vedono con un destino abbastanza incerto, non tanto riguardo al mantenimento del loro posto di lavoro ai fini del loro stipendio, ma quanto meno a quali saranno le funzioni che andranno a svolgere all'interno di un altro ente pubblico. 
Abbiamo previsto anche una norma importante che riguarda una delle emergenze del paese in questo momento e mi riferisco in particolare alla emergenza immigrazione, per cui abbiamo stabilito l'applicazione per i magistrati nei tribunali in cui vi sia un rilevante contenzioso per le richieste di asilo politico. Mi riferisco, in particolare, ai tribunali siciliani che in questo momento, proprio per l'alto numero di richieste che sono state fatte, dovuto a un continuo flusso di sbarchi provenienti dalla Libia e altri paesi che oggi sappiamo essere purtroppo teatro di guerre e di altre situazione di instabilità da parte di quei governi. Per questo motivo, abbiamo stabilito l'applicazione di 20 magistrati presso questi tribunali, nonché – come anche il relatore ha ben detto durante la sua relazione – norme di armonizzazione dell'età pensionabili anche per i giudici di pace. 
Un'altra norma particolarmente importante, che attiene al completamento di un lavoro che abbiamo iniziato oramai da alcuni mesi nell'ambito dell'efficienza del sistema giustizia, riguarda i cosiddetti strumenti di de-giurisdizionalizzazione che abbiamo introdotto attraverso altri provvedimenti: in particolare, mi riferisco all'istituto dell'arbitrato e della negoziazione assistita. Durante il proficuo lavoro che abbiamo fatto in Commissione assieme al Governo e assieme anche alle altre forze parlamentari abbiamo deciso di introdurre degli incentivi fiscali proprio per gli arbitrati e per la negoziazione assistita. 
Concludo il mio intervento sulla cosiddetta questione Ilva di Taranto e sull'emendamento presentato durante il lavoro in Commissione in sede referente. La norma in questione è stata introdotta nel corso dell'esame in Commissione e come è noto è stato uno dei punti più contestati del decreto durante la discussione. La norma prevede che l'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia pregiudicata dal sequestro sui beni dell'impresa, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione a reati inerenti la sicurezza dei lavoratori. La ragione fondante di tale previsione risiede nella necessità che debba garantirsi un bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 
Questa norma costituisce l'ampliamento di quanto già disposto dal decreto-legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'Ilva di Taranto su cui la Corte costituzionale ha già stabilito con la sent. n. 85 del 2013 la possibilità di un intervento del legislatore sulla continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari. 
La norma inserita in Commissione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro alla condizione che si presenti – entro 30 giorni – un piano con le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. Il piano va comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro e viene trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo. 
Va chiarito che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sul precedente decreto-legge n. 207 del 2012 escludendo la violazione della riserva di giurisdizione. 
Infatti, si è riconosciuta al legislatore la possibilità di modificare le norme cautelari, quanto all'oggetto e agli effetti, anche se vi siano misure cautelari in corso secondo la previgente normativa. Allo stesso tempo, si è attribuito alla legislazione ed alla conseguente attività amministrativa il compito di regolare le attività produttive pericolose, senza che le cautele processuali penali possano far luogo delle relative strategie. 
Credo quindi, signor Presidente, che le polemiche e le grida sdegnate dei colleghi delle opposizioni possano essere riportate nell'alveo della razionalità e del buon senso, perché, consentitemi una battuta, se si grida troppo spesso al lupo al lupo, soprattutto quando abbiamo a che fare con questione così importanti, si diventa poi difficilmente credibili. La questione dell'Ilva di Taranto che riguarda il diritto alla salute, la sicurezza dei lavoratori, la tutela dei posti di lavoro e il destino delle famiglie coinvolte e la continuità di una impresa che costituisce certamente un pezzo rilevante della nostra economia nazionale non può essere trattato in questo modo. 
Concludo ringraziando non solo la presidente della nostra Commissione, la collega Ferranti, che come sempre ha condotto benissimo i lavori della Commissione, ma voglio ringraziare in particolare anche i due viceministri che hanno partecipato ai nostri lavori, che sono stati di grande aiuto su una materia molto complessa e delicata, che va ad incidere sulla «carne viva» delle persone, perché quando si parla di diritto fallimentare, di procedure esecutive o di una questione come quella dell'Ilva di Taranto, parliamo certamente della vita delle persone. 
Voglio anche ringraziare la altre forze parlamentari, nonostante la conclusione sull'Ilva, che poteva appunto, attraverso l'uso del buon senso, essere condotta in altro modo. Comunque voglio ringraziare le altre forze per averci dato una mano ad integrare ed arricchire un decreto-legge che noi riteniamo fondamentale per il nostro Paese.