Dichiarazione di voto finale
Data: 
Mercoledì, 1 Marzo, 2017
Nome: 
Marilena Fabbri

A.C. 3772-A

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a licenziare ha l'obiettivo di rafforzare e anticipare le tutele, rispetto alla condanna definitiva del reo, per i figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, a seguito di un crimine domestico, commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, o da un convivente nei confronti dell'altro.
  Negli ultimi dieci anni, come è stato più volte ricordato, gli orfani dei crimini domestici sono stati circa 1.600. Nel 30 per cento dei casi, oltre alla madre, gli orfani hanno perso anche il padre, o perché suicida o perché recluso, e sono stati affidati ai nonni materni, agli zii, o spesso dati in adozione. Infatti, negli ultimi trent'anni, si ritiene che siano stati almeno 1.500 gli orfani di femminicidio, di crimini domestici, che non hanno trovato, per così dire, attenzione nelle famiglie parentali, in quanto in difficoltà economiche. Questi bambini e ragazzi si trovano ad affrontare un percorso doloroso, per superare le ripercussioni di una violenza, sfociata nell'uccisione di uno dei genitori per mano dell'altro, e le difficoltà di ordine pratico ed economico, che la proposta di legge d'iniziativa parlamentare qui presente intende in parte risolvere.
  La violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un fenomeno diffuso, che lo Stato ha il dovere di contrastare, sul piano culturale e giudiziario. Al contempo le istituzioni devono farsi carico delle conseguenze che tali crimini determinano sui figli delle vittime, aggiornando il proprio quadro giuridico e definendo interventi in grado di dare risposte puntuali, affinché questi figli non siano orfani tre volte, per la perdita di entrambi i genitori e per l'indifferenza dello Stato.
  Il lavoro approfondito svolto in Commissione giustizia – di cui voglio ringraziare tutti i componenti e in particolare il relatore Franco Vazio – e il lavoro fatto oggi in Aula hanno permesso di ampliare e meglio specificare il campo di applicazione delle proposte di legge Capelli, Spadoni e Fabbri, confluite nel testo dell'approvazione in Aula, con la partecipazione di tutte le forze politiche, a dimostrazione di una volontà comune, di dare una risposta condivisa e corale sul piano giuridico, ad un fenomeno tanto drammatico quanto troppo attuale, rafforzando la tutela appunto dei cosiddetti orfani speciali.
  La legge, come più volte è stato detto, si rivolge agli orfani, minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, da un componente dell'unione civile convivente, anche se cessato, o da una persona legata da una relazione affettiva stabile e continuativa, con la precisazione che il figlio o orfano non necessariamente deve essere figlio anche dell'autore di reato, per essere oggetto di tutela.
  Gli interventi tendono, appunto, a dare sostegno alle vittime, senza aspettare la fase di conclusione del processo penale.
  Come è stato più volte ricordato, si introduce il gratuito patrocinio alle vittime, sia in sede penale che civile, a prescindere dalla capacità di reddito.
  Si è intervenuti, su iniziativa del Partito Democratico, ad equiparare l'aggravante, per l'omicidio, delle relazioni personali, anche ai coniugi e questo riteniamo che sia un elemento qualificante, criticato da alcuni, ma riteniamo che debba essere affermata la responsabilità piena degli autori di reato.
  Non capiamo perché, se esiste un'aggravante per la qualità delle relazioni oggi per gli ascendenti e discendenti, cioè a carico dei genitori o dei figli, questa non debba essere riconosciuta anche nei confronti del coniuge, come se, diciamo in un retaggio culturale, l'uccisione del coniuge venisse ritenuto un omicidio di serie B, quindi meno grave dell'uccisione di un genitore o di un figlio, come se ci fosse una corresponsabilità della vittima dell'omicidio.
  Come è stato detto, la legge introduce l'obbligo di sequestro conservativo dei beni dell'autore di reato in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti; l'assegnazione di una provvisionale senza aspettare la fine del processo penale a favore degli orfani di crimine domestico, quindi anticipando un sostegno economico agli orfani, sempre in attesa della conclusione del processo penale; la sospensione della successione ereditaria in pendenza di giudizio penale; la dichiarazione automatica di indegnità alla successione in caso di condanna definitiva; su iniziativa del Partito Democratico è stata prevista la sospensione di indegnità a succedere anche verso i figli che uccidono i propri genitori per accedere alla eredità; la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità; la titolarità delle quote del genitore autore di reato rinviato a giudizio a favore dei figli delle vittime, quindi anche qui senza aspettare la conclusione del processo.
  Sono state introdotte nuove norme a sostegno delle vittime e delle famiglie che se ne fanno carico, in particolare l'assistenza medico-psicologica gratuita, l'accesso alle spese sanitarie farmaceutiche gratuitamente, la possibilità, su iniziativa di Forza Italia, di garantire la continuità della relaziona affettiva e quindi, in caso di affidi o adozioni, di privilegiare l'affido e l'adozione verso le famiglie parentali o verso quelle famiglie presso le quali c’è comunque una relazione forte da parte di questi ragazzi, che già hanno subito un grave danno e hanno, nella maggior parte dei casi, assistito alla violenza e all'uccisione del proprio genitore.
  La legge istituisce anche, va ad incrementare il fondo di dotazione delle vittime per la mafia, l'usura e dei reati intenzionali violenti, che è stato istituito recentemente da questo Parlamento, anche a favore e appunto degli orfani speciali, proprio a tutela delle spese che sono state previste in questo provvedimento e ricordo, oltre a quelle già citate, anche percorsi di formazione, borse di studio per il sostegno agli studi e anche le riserve, con un emendamento che è stato approvato in Aula proprio pochi minuti fa, anche il riconoscimento degli orfani speciali fra le categorie protette messe a riserva della legge n. 68 del 1989.
  Altre modifiche che sono state adottate in Aula riguardano la decadenza dell'autore di crimini domestici dall'assegnazione di alloggio pubblico e la possibilità di accede ad una procedura agevolata per il cambio del cognome.
  Questa norma, che può sembrare banale, ma che in realtà in molti casi consente agli orfani di femminicidio di poter chiudere una pagina veramente dolorosa – se veramente si possa mai dire che possa essere chiusa – e ricostituirsi anche una vita con nuova dignità, con una nuova identità anche attraverso il cambio del cognome.
  Con la presente proposta di legge ci si pone quindi l'obiettivo di anticipare, a favore dei figli della vittima di omicidio, una serie di tutele che attualmente il nostro ordinamento riconosce solo a seguito di condanna penale in via definitiva e solo a seguito dell'avvio di ulteriori procedimenti in sede civile, con grave penalizzazione degli orfani della vittima, che si vedono riconosciuti pienamente i propri diritti solo a distanza di decenni dal tragico evento che ha cambiato loro radicalmente la vita sia sul piano affettivo che sul piano delle prospettive di vita, anche economica.
  Si intende inoltre brevemente sottolineare come comunque in questa legislatura siano stati fatti grandi passi in avanti per mettere al centro le vittime nel nostro ordinamento: innanzitutto la ratifica della Convenzione di Istanbul, che è stato il primo provvedimento approvato nel 2013, il decreto legislativo n. 212 del 2015, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 29 del 2012 in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attraverso norme minime, che assicurano adeguati livelli di tutela e assistenza sia nelle fasi di processo e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.
  La stessa direttiva prevede inoltre, proprio agli articoli 8 e 9, il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, nonché l'assistenza prestata dai servizi appunto di informazione, orientamento e consulenza e accesso ai servizi per le vittime di reati intenzionali violenti.
  Queste norme sono state recepite dall'articolo 7 della legge che stiamo oggi in via definitiva approvando in quest'Aula e che è stato introdotto nella discussione di Commissione.
  Altri provvedimenti sono legati sempre all'attuazione di direttive europee, tra cui l'indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti, a cui noi oggi ci agganciamo anche per sostenere il Fondo e le spese di questa proposta di legge.
  Gli ultimi importanti provvedimenti sono quelli legati alla legge di stabilità del 2017, su cui sorvolo per questioni di tempo.
  Noi riteniamo che appunto questa legge sia di particolare importanza, per questo ci accingiamo a dare il nostro parere favorevole alla proposta di legge e auspichiamo vivamente che il Senato possa al più presto calendarizzarla, discuterla e ad approvarla per dare una risposta diciamo omogenea e omnicomprensiva ad un tema particolarmente delicato e significativo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).