Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 25 Settembre, 2017
Nome: 
Rosy Bindi

 

A.C. 1039 ed abbinate

Grazie, Presidente. Ringrazio il Partito Democratico per il tempo che mi ha messo a disposizione, che userò per portare in questa discussione generale la voce della Commissione parlamentare antimafia, che - come bene ricordava il relatore, onorevole Mattiello, nel suo ottimo intervento - ha dato, per questa proposta di legge che ci avviamo ad approvare, un contributo significativo, importante e organico, che si è unito a quello della proposta d'iniziativa popolare e del contributo del Governo, che ha dato vita, insieme a questi, al testo unificato, sul quale, poi, in prima lettura la Camera, e il Senato poi, hanno apportato significative modifiche, senza tuttavia intaccare l'organicità di questa riforma, che era e rimane l'obiettivo principale che ha mosso la Commissione parlamentare antimafia nell'avviare questa legislatura, dedicando come primo contributo, come primo lavoro, proprio la riforma del codice antimafia in tutti i suoi aspetti.

Ci tengo molto a precisare questo, perché forse vale la pena sottolineare che il tanto tempo che si è dedicato all'esame e all'approvazione di questa riforma non è stato occupato invano, perché non molte riforme occupano un'intera legislatura ed hanno una sistematicità ed organicità come quella che, mi auguro, ci apprestiamo ad approvare in via definitiva con il voto non so se di questa o della prossima settimana.

È tutt'altro che un lavoro improvvisato. La riforma ha un contenuto ampio, contiene innovazioni normative nella prospettiva non di singole problematiche o di isolate verifiche casistiche, ma di un complessivo funzionamento del sistema.

Il disegno di legge contiene, quindi, per lo più, strumenti normativi innovativi, che mirano a garantire: tempestività, coordinamento e completezza delle indagini nei procedimenti di prevenzione patrimoniale; effettività delle garanzie per la difesa e adeguata specializzazione dei magistrati addetti alle sezioni di misure di prevenzione; trasparenza, unità di visione e continuità di gestione dell'attività degli amministratori giudiziari e dei beni sequestrati; speditezza, semplificazione ed effettività della tutela dei terzi creditori e dei lavoratori delle aziende in sequestro; semplificazione ed efficientamento dei compiti dell'Agenzia nazionale per la destinazione dei beni confiscati.

Il miglioramento della disciplina delle misure di prevenzione fu considerato, come ricordavo, dalla Commissione, fin dall'inizio della legislatura, uno dei fronti di necessario e immediato intervento, e lo è tuttora per le troppe vicende che hanno dimostrato questa necessità.

Ricordo, come ha ricordato il relatore, che, prima dell'articolato presentato a mia firma, sia Camera che Senato approvarono all'unanimità una relazione della Commissione, che conteneva sostanzialmente i principi che poi sono stati trasferiti nell'articolato.

Punti rilevanti: introduzione della competenza distrettuale con sezioni specializzate, composte in modo integrato da giudici con esperienze giurisdizionali diverse e funzionali ad un consapevole esame delle problematiche che insorgono specie nelle misure di prevenzione patrimoniale: giudici penali e con esperienza nelle misure di prevenzione e fallimentari, giudici delle esecuzioni immobiliari, giudici specializzati in materia di impresa. Secondo: conseguente coordinamento tra le procure e le altre autorità legittimate a proporre le misure di prevenzione per evitare conflitti e dispersioni di energie e di informazioni; il rafforzamento delle garanzie difensive con il previo avviso al proposto, contenente le informazioni necessarie al contraddittorio, con la regolamentazione della partecipazione all'udienza del proposto e del suo difensore, secondo le indicazioni della CEDU, con la possibilità di proporre eccezioni di competenza e di proporre impugnazioni anche in casi e per motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli attualmente previsti; una più chiara e trasparente regolamentazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, dei limiti degli incarichi affidati, dei rapporti tra giudice delegato e amministratore; in particolare, si prevede l'udienza di contraddittorio davanti al collegio per le decisioni più rilevanti, inerenti la prosecuzione dell'azienda e la sua messa in liquidazione; una più agevole regolamentazione dei rapporti pendenti e della tutela dei creditori, con la possibilità di soddisfare tempestivamente i creditori strategici dell'azienda, se in buona fede; maggiori garanzie per i lavoratori in buona fede che possono svolgere mansioni utili alla prosecuzione dell'azienda con immediata opportunità di regolarizzazione del rapporto di lavoro per i dipendenti in nero o contratti fittizi; maggiore coinvolgimento dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati nelle scelte da assumere sin dall'inizio del procedimento e dal sequestro, in modo da consentire continuità e coerenza a tutte le scelte di gestione che interverranno fino alla confisca definitiva; potenziamento delle risorse a disposizione dell'Agenzia e razionalizzazione delle sue competenze, con maggiore concentrazione su tutte le attività precedenti o successive alla confisca definitiva, che rendono più celere la destinazione del bene; snellimento e razionalizzazione delle regole sull'interferenza tra procedure fallimentari, procedure esecutive e procedimento di prevenzione, quando hanno ad oggetto i medesimi beni e le medesime aziende; incentivi e strumenti normativi volti a garantire il mantenimento del volume di affari delle imprese dopo il sequestro e utile a garantire i diritti dei lavoratori colpiti dagli effetti del sequestro.

Questo è il patrimonio di previsioni legislative che andrebbe disperso se la riforma non fosse approvata e se la riforma non fosse approvata senza emendamenti, in sede della Camera, perché sappiamo bene che un ritorno al Senato, in questa fase, comprometterebbe definitivamente l'approvazione della riforma.

Quanto alla norma inerente all'estensione delle misure di prevenzione anche ai soggetti indiziati di reati contro la pubblica amministrazione in forma associativa, essa è stata introdotta nei due passaggi alla Camera e al Senato con diversa puntualizzazione. Va ricordato che la Commissione antimafia si fece carico di affrontare il problema in quanto molte associazioni, prima di tutto Libera, avevano avviato da tempo e con successo una raccolta di firme per proporre un'estensione di varie norme di contrasto alla criminalità organizzata e anche ai fenomeni di corruzione. Era noto alla Commissione che a carico dei soggetti sottoposti a procedimenti penali per reati di corruzione, già alcune autorità giudiziarie avevano avviato l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali utilizzando la normativa vigente.

Quando vi erano motivi per ritenere che un soggetto fosse dedito con sistematicità ad attività delittuosa riconducibile al fenomeno corruttivo, potevano trovare applicazione le ipotesi generali indicate dall'articolo 1 del codice antimafia, in particolare quelle di cui alle lettere a) e b), a coloro, quindi, che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; a coloro che per condotta e tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e che, comunque, non riescano a dimostrare che i loro beni sono stati acquisiti con denaro lecito.

Al fine di recepire le sollecitazioni provenienti da diverse associazioni e da diversi operatori, ma, al contempo, di limitare i rischi di eccessiva estensione, la Commissione nel suo originario testo aveva proposto che, all'articolo 4, si prevedessero anche come destinatari i soggetti indiziati di reati contro la pubblica amministrazione, purché ricorressero i requisiti appena ricordati delle lettere a) e b) dell'articolo 1. La Camera ha preferito sostituire quella proposta con un mero elenco di fattispecie di reato; il Senato ha introdotto il requisito ulteriore dell'indizio di appartenenza ad un'associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione.

Finisco, Presidente. La disposizione, per quanto correttamente criticata sul piano teorico, quando verrà all'applicazione non potrà che essere ricondotta a ragionevolezza dall'interpretazione giurisprudenziale che, come ho detto, già applica le misure di prevenzione in relazione a condotte di corruzione, e non solo, riconducibili alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Già oggi, ciò che conta è l'individuazione di concreti elementi di fatto che diano contezza della sistematicità delle condotte illecite e nell'applicazione della norma i giudici non potranno che richiedere la dimostrazione di tali stringenti elementi concreti, non potendo essere sufficiente la mera iscrizione al registro degli indagati per uno dei fatti di corruzione o di associazione finalizzata alla corruzione.

Voglio ricordare con forza questo aspetto, perché il Partito Democratico presenterà gli ordini del giorno, il Governo li accoglierà. Voglio soltanto qui riflettere sul fatto che, se un rischio c'è, non è nell'estensione delle norme che combattono la mafia e la corruzione, dato peraltro, più volte, da molti invocato, non solo per il motivo al quale faceva adesso riferimento, mi scusi, Presidente, l'onorevole Mattiello - il caso Roma è la dimostrazione: non so se in sede di appello si affermerà che era mafia, ma se non fosse mafia è, comunque, l'estensione dei metodi mafiosi ai comportamenti corruttivi - ma anche perché questo elenco, eventualmente, restringe - come ha detto il Procuratore nazionale antimafia - la possibilità di estendere queste norme: non certamente le estende, restringe.

In ultimo, Presidente, e termino, ho sempre criticato coloro che citavano il magistero della Chiesa in sede parlamentare: non lo farò neanche questa volta, ma io credo che non possa essere ignorato il fatto che quando Papa Francesco ha ricevuto la Commissione parlamentare antimafia ha usato su questo punto parole che non hanno bisogno di essere strumentalizzate né di essere interpretate: “In fondo la corruzione è un habitus costruito sull'idea di mercificazione della dignità umana, per cui va combattuta con misure non meno incisive della lotta alla mafia”. Io credo che su questo si debba riflettere per mettere fine anche a polemiche che, francamente, mi sono sembrate tardive e strumentali (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).